Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensione anticipata, stop alla penalizzazione sull'amianto
Venerdì, 12 Dicembre 2014Leggo che con il ddl di stabilità stanno cambiando quel controverso sistema di penalizzazioni a cui io sarei interessato come mi ha indicato il vosto esperto, l'inps ed il patronato. Riepilogo la mia posizione: Sono nato nel 1957 ed ho raggiunto lo scorso mese i 42 anni di contributi di cui 2 anni e 4 mesi tra maggiorazione da amianto e da invalidità civile. Cambia qualcosa per la posizione? Damiano Kamsin Sì. Se passerà, come sembra, la modifica proposta dal partito democratico al ddl di stabilità in discussione in Parlamento la contribuzione da amianto diventerà utile sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione anticipata che ai fini della non applicazione dei disincentivi per i lavoratori che non hanno compiuto i 62 anni. Il lettore, pertanto, potrà accedere dal prossimo anno al trattamento anticipato (con 42 anni e 6 mesi di contributi) senza incorrere nella penalizzazione.
La disciplina attuale, contenuta nell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011, invece, prevede che la penalizzazione non scatta limitatamente ai soggetti che maturano il predetto requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, ancorchè non abbiano compiuto i 62 anni di età. Vi è però la seguente condizione: l'anzianità contributiva deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Con la modifica questa diversa valutazione dei periodi contributivi verrà meno.
Zedde
Riforma Pensioni, ecco come saranno tagliati gli assegni dal 2015
Mercoledì, 10 Dicembre 2014Un emendamento approvato al Ddl di stabilità taglia, dal 1° gennaio 2015, gli assegni d'oro dei "grand commis" di Stato. Ma la misura rischia di travolgere anche qualche pensione di "latta".
Kamsin Il ddl di stabilità approvato in prima lettura alla Camera contiene una importante misura che blocca la crescita della pensione per alcune tipologie di lavoratori per i quali, dal 2012, è scattato il calcolo contributivo.
L'emendamento approvato, salvo stravolgimenti nel corso dell'iter del ddl in Senato, prevede, infatti, che l'importo complessivo del trattamento determinato con il calcolo contributivo "non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
In primo luogo la misura si rivolge a coloro che erano nel 2011 nel sistema retributivo e cioè coloro che potevano vantare almeno 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995 e che vanno in pensione con la massima anzianità contributiva. In tale condizione si trovano due macro-categorie di lavoratori:
Con Requisiti Ante Fornero - Si tratta dei lavoratori la cui anzianità massima risulta fissata in 40 anni di contributi. Sono coloro che hanno maturato un diritto a pensione entro il 2011 o, qualora si tratti dei salvaguardati o di altre categorie particolari di lavoratori per i quali sono mantenuti i vecchi requisiti (si pensi, ad esempio, al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico), anche dopo il 2011. Per questi soggetti si precisa che l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni di contributi, maggiorata con il periodo di finestra mobile - in genere 12 mesi anche se, in taluni casi, può arrivare sino a 21 mesi -, non sarà piu' utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.
Con requisiti Post Fornero - Si tratta dei lavoratori che non hanno maturato un diritto a pensione con la vecchia normativa e che, quindi, dovranno accedere con i nuovi requisiti post-fornero. Nei loro confronti la contribuzione valida ai fini pensionistici si fermerà a 42 anni e mezzo (41 anni e mezzo le donne). La contribuzione in eccedenza non sarà piu' utile a guadagnare una prestazione piu' elevata. In altri termini chi andrà oltre questi tetti non cumulerà più nulla e la sua pensione non crescerà più.
La norma inoltre, per come è stata formulata, è retroattiva (sollevando anche alcuni profili di incostituzionalità): pertanto coloro che, ad esempio, sono andati in pensione nel corso del 2013 e del 2014 si vedranno decurtati gli assegni a partire dal 1° gennaio 2015 (anche se non saranno toccati gli assegni già liquidati).
La seguente tabella può aiutare a comprendere le innovazioni contenute nel ddl di stabilità:
Gli effetti - La norma produrrà i suoi effetti principali nei confronti delle pensioni degli alti funzionari di stato (magistrati, docenti universitari, medici, avvocati dello stato eccetera) che com'è noto possono restare in servizio sino a 70 anni (e sino a poco tempo fa anche sino a 75 anni) riuscendo, in tal modo, a maturare molti anni di contributi aggiuntivi rispetto ai fatidici 40 anni previsti nel vecchio sistema. Ebbene, per effetto anche di coefficienti di trasformazione piu' elevati, calcolati sino a 70 anni di età, le prestazione pensionistiche di tali lavoratori possono attualmente superare agevolmente l'80% dell'ultima retribuzione (si arriva anche al 110%), il tetto invalicabile previsto con la vecchia normativa. Pertanto in tali circostanze, la decurtazione, potrà anche essere "significativa".
Se questi lavoratori sono i principali destinatari della misura presentata dal Governo non si può escludere a priori che sia colpito, in maniera però meno significativa, anche qualche pensionato d'argento o di "latta", come stanno denunciando in questi giorni i sindacati. Potenzialmente, infatti, possono essere interessati anche gli assegni di quei lavoratori "comuni" che hanno perfezionato 40 anni di contributi nel 2011 e che, pur potendo uscire subito, si sono attardati sul posto di lavoro oltre il primo periodo di decorrenza utile. Vale la pena di notare, tuttavia, che la maggior parte di questi soggetti sono andati in pensione entro il 2012 e, dunque, in tal caso, non vedranno ridursi il proprio assegno pensionistico.
Nella nota tecnica che accompagna l'emendamento non si parla di risparmi di spesa ("dipendono dalla scelte comportamentali conseguenti") ma si dice che se ci saranno risparmi verranno utilizzati nell'ambito della previdenza. Le economie derivanti dalla misura affluiranno, infatti, in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Zedde
Pensione a 70 anni: nel privato è un diritto? Forse no
Mercoledì, 10 Dicembre 2014La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se i giornalisti hanno diritto a chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 70 anni di età
Kamsin La Corte di cassazione vuole vederci chiaro e, pur non prendendo alcuna decisione su un ricorso presentato da un dipendente Rai, ha trasmesso gli atti al primo presidente di Palazzo Cavour per l'assegnazione alle Sezioni Unite "stante la particolare importanza della questione".
Il caso nasce con la riforma Fornero, con la quale le età per la pensione Inps di vecchiaia sono schizzate in alto ed è stata data la possibilità, per chi vuole, di lavorare fino ai 70 anni, incentivata da coefficienti di calcolo introdotti anche per le età da 66 a 70 anni, ovviamente in misura più appetibile rispetto a quelli riferiti alle età precedenti.
La richiesta arriva all'indomani delle difficoltà dei Tribunali nella definizione di un orientamento unitario circa la possibilità in capo al lavoratore di ottenere la prosecuzione del rapporto lavorativo sino a 70 anni di età. Il contrasto è relativo alla circostanza se il lavoratore ha un diritto soggettivo a chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 70 anni, indipendentemente dalla volontà del datore, oppure se debba sussistere anche il consenso del datore di lavoro.
Molti lavoratori del settore privato, licenziati al compimento dell'età per il collocamento in quiescenza (66 anni e 3 mesi), hanno iniziato a chiedere il riconoscimento della nuova "frontiera" anagrafica, ma i giudici di prima istanza non hanno assunto un orientamento chiaro. Alcune corti hanno, infatti, osservato che l'incentivo a lasciare il lavoro più tardi può essere attivato solo se c'è l'accordo, il consenso del datore di lavoro. In sostanza i lavoratori non avrebbero alcun diritto potestativo di scegliere in via autonoma fino a quale età lavorare. La norma di legge sarebbe soltanto un invito programmatico e nulla più.
Ora la Cassazione dovrà risolvere la questione. I giudici, come detto all'inizio, sottopongono il caso alle autorità superiori (sentenza 23380/2014) proprio perché qualsiasi soluzione adottata finisce per incidere sui diritti delle parti e anche sull'assetto degli equilibri del sistema pensionistico con ripercussioni a catena sui sistemi di calcolo delle rendite.
La vicenda nel caso dei giornalisti, peraltro, dovrebbe offrire l'opportunità di chiarire se l'incentivazione del rapporto di lavoro fino a 70 anni debba essere riconosciuta nel solo sistema contributivo oppure riguardi anche i lavoratori nel sistema misto e retributivo.
Zedde
Pensioni, stop alle consulenze a pensionati nelle Pa
Domenica, 07 Dicembre 2014Palazzo Vidoni ha pubblicato la Circolare Interpretativa del divieto di conferire incarichi a pensionati nelle Pa. Ma il divieto non è assoluto: ci sono tante eccezioni.
Kamsin Questa settimana è stato messo un altro tassello al decreto legge di riforma della pubblica amministrazione. La titolare della Funzione Pubblica, Marianna Madia, ha firmato, infatti, la Circolare 6/2014 con la quale specifica i limiti al conferimento di cariche pubbliche ai pensionati, un vincolo introdotto proprio con il Dl 90/2014, approvato la scorsa estate.
La legge ha introdotto, infatti, il divieto per le Pa ricomprese nell'elenco Istat (incluse le autorità indipendenti, la Consob, i ministeri, gli enti territoriali) di continuare ad avvalersi di dipendenti in pensione, attribuendo loro rilevanti responsabilità amministrative "per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale".
Il testo della circolare, nel precisare i contorni di tale divieto, ribadisce che è vietato conferire «incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati» ai pensionati, di ogni tipo. Per il ministero l'obiettivo è quello di evitare un prolungamento del rapporto di lavoro volto ad «aggirare di fatto lo stesso istituto della quiescenza», ovvero la pensione, bloccando così l'accesso alle nuove generazioni. Ma come per ogni norma ci sono tante eccezioni. Vediamole.
Il divieto di conferire incarichi ai pensionati nelle PA non si applica, prima di tutto, ai commissari straordinari (o ai subcommissari) nominati temporaneamente al vertice di enti pubblici o per specifici mandati governativi (si pensi, ad esempio, a Tiziano Treu, nominato da poche settimane al vertice dell'Inps); sono consentiti mandati post-pensione per i prof e ricercatori, facendo così salvo il campo della docenza purchè si tratti di incarichi «reali», con un impegno didattico definito e un compenso commisurato; esclusi dal divieto anche gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di controllo (collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale), così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole.
C'è infine una deroga generale che riguarda gli incarichi conferiti a titolo gratuito a condizione che la durata sia fissata, massimo, in un anno. Non prorogabile nè rinnovabile. Con la richiesta alle Pa di dedicare "particolare cura all' esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che l'interessato sia spinto ad accettare l'incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi economici illeciti".
Tramite questa eccezione le Pa potranno, quindi, attribuire un incarico gratuito a un dirigente in pensione per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'incarico per non piu' di anno. La nota di Palazzo Vidoni precisa, inoltre, che il via libera all'incarico riguarda "ciascuna amministrazione". Pertanto, il dipendente pubblico potrà ricevere diversi incarichi in enti diversi, purchè ciascuno rispetti il limite di durata annuale.
Le nuove regole, chiarisce la circolare, si applicano agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Pa, dunque dal 25 giugno scorso: sono salvi, di conseguenza, tutti gli incarichi attribuiti prima ai pensionati, fino al 24 giugno compreso, anche se il compenso è stato definito successivamente.
Zedde
Fonte: Circolare della Funzione Pubblica numero 6/2014
Riforma Pensioni, ecco chi avvantaggia lo stop alla penalizzazione
Venerdì, 05 Dicembre 2014Un emendamento al ddl di stabilità presentato dagli Onorevoli Gnecchi e Damiano consentirà ai lavoratori precoci di accedere alla pensione anticipata senza alcuna decurtazione sino al 2017.
Kamsin Diventerà legge entro fine anno l'emendamento che abolisce, o meglio sospende, la penalizzazione. Dal prossimo anno, salvo sorprese dell'ultim'ora, le regole saranno piu' semplici: tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi le donne) entro il 31 Dicembre 2017, non dovranno fare piu' i conti con la penalizzazione. Una sorta di moratoria che per ora, per l'appunto, arriverà sino al 2017 ma che, molto probabilmente, sarà prorogata anche oltre nei prossimi anni non appena si troveranno le risorse nelle future manovre.
La penalizzazione di cui stiamo parlando, com'è noto, prevede un taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. A conti fatti pertanto un lavoratore che ha 60 anni e decide di lasciare incorre in un taglio del 2%, taglio che sale al 4% se ha 59 anni e al 6% se ha 58 anni. Scopo della norma è, infatti, quello di incentivare il lavoratore a restare sul posto di lavoro sino, almeno, a 62 anni per limitare i costi per lo Stato.
Chi sono i beneficiari - La legge attuale prevede che le predette penalizzazioni non si applicano limitatamente a quei soggetti la cui anzianità contributiva (cioè 42 anni e mezzo o 41 anni e mezzo) sia composta da sola prestazione effettiva da lavoro (piu' alcuni, ma limitatissimi e tassativi, periodi di contribuzione figurativa: ferie, cigo, malattia, servizio di leva, congedi e permessi per l'assistenza disabili, donazione di sangue, maternità obbligatoria). Dal prossimo anno, invece, potrà essere fatta valere tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo, accreditata.
I principali beneficiari di questa modifica sono pertanto i lavoratori che, nel corso della propria carriera contributiva, hanno avuto periodi ad esempio di disoccupazione indennizzata, mobilità, cigs, maggiorazioni contributive da amianto, da invalidità, scioperi, congedi matrimoniali, riscatto, contribuzione volontaria. Molto probabilmente la casistica sarà ulteriormente precisata dall'Inps tramite apposito messaggio. Tali periodi, secondo la legislazione vigente, devono essere infatti "recuperati" con periodi lavorativi in quanto non sono utili a "depenalizzare". Ma dal 2015 anche questi periodi saranno utili a bloccare la penalizzazione.
Il vantaggio, dunque, è evidente. Si immagini, ad esempio, un lavoratore che ha 58 anni di età e 42 anni e mezzo di contributi al gennaio 2015 di cui, però, un anno di contribuzione (figurativa) da amianto. Con la legge attuale ha tre alternative: o andare in pensione nel gennaio 2015 accettando un taglio del 6% circa sull'assegno, per sempre; o lavorare almeno un anno in piu' (se il lavoro ha la fortuna di averlo ancora) in modo da integrare 42 anni e mezzo di versamenti con contribuzione effettiva da lavoro ed andare in pensione senza penalizzazione; oppure, se ha perso il lavoro, attendere sino a 62 anni ed evitare, parimenti, la penalità.
Dal 2015, se l'emendamento sarà tradotto in legge, le cose si semplificano: il lavoratore potrà andare in pensione a 42 anni e 6 mesi di contributi nel gennaio 2015 senza incappare nella penalizzazione.
Cosa succede dopo il 2017 - Dal 1° gennaio 2018, salvo proroghe, il beneficio però viene meno. Per tutti. Torna il taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. Quindi se, proseguendo l'esempio precedente, il nostro lavoratore raggiungerà i requisiti di 42 anni e 10 mesi (perchè dal 2016 scatta un adeguamento di 4 mesi alla speranza di vita) nel gennaio 2018 dovrà, per forza di cose, attendere i 62 anni per evitare un taglio del 6%.
La tabella sottostante mostra i cambiamenti se la modifica passerà definitivamente in Parlamento.
Zedde