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Rossini V - Results from #20

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Pensioni

Pensioni, resta il "no" alla ricongiunzione dei contributi del Fondo Clero

Lunedì, 02 Febbraio 2015
Ai sacerdoti è concessa solo la via della totalizzazione per valorizzare gli spezzoni contributivi accreditati nel fondo Clero. L'altra strada è la pensione supplementare.

Kamsin I contributi versati al fondo clero non possono essere oggetto di ricongiunzione verso l'AGO o verso uno dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi. L'ostacolo è rappresentato dalla legge 903 del 1973 la quale stabilisce che i contributi versati al Fondo non possono essere cumulabili con quelli versati nell'assicurazione generale o altre gestioni previdenziali.

Per i ministri di culto resta dunque un trattamento deteriore rispetto ai lavoratori iscritti nell'AGO e nelle altre gestioni. I sacerdoti che, accanto all'esercizio del ministero, svolgono un'altra attività regolata da norme civilistiche (lavoro dipendente, autonomo, professionale) non possono addizionare i contributi da attività lavorativa con quelli contemporanei versati come ministro di culto e viceversa. Una separazione netta che secondo la Corte di Cassazione non ha ragion di esistere dato che il Fondo Clero deve essere considerato una gestione appartenente all'AGO e non una gestione esterna alla stessa come accade, invece, per le casse previdenziali private. L'inps tuttavia non ha mai riconosciuto le sentenze in parola continuando a considerare il Fondo Clero alla stregua di una gestione integrativa dell'AGO come tale esclusa dall'esercizio della ricongiunzione. 

Da questa posizione scaturisce anche un altro effetto negativo. Ai lavoratori iscritti nel fondo clero è preclusa la possibilità di ricorrere al cumulo contributivo introdotto dall'articolo 1, comma 239 della legge 228/2012, un istituto che consente di accedere alla pensione di vecchiaia cumulando gratuitamente gli spezzoni contributivi presenti nelle diverse gestioni dell'AGO, della gestione separata e nei fondi sosititutivi ed esclusivi della stessa. 

Per valorizzare i contributi versati nel fondo clero resta in pista, quindi, solo la totalizzazione nazionale. In tal caso la pensione, la cui composizione e il pagamento competono solo all'Inps, è costituita dalla somma delle quote dei contributi, tutti e per intero, custoditi nelle diverse previdenze. Fra i requisiti sono richiesti 65 anni di età (uomini e donne) e 3 mesi e 20 anni di contributi oppure 40 di contributi e 3 mesi indipendentemente dall'età. Gli interessati possono aver già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni in cui hanno versato i contributi. Chi sceglie di uscire con la totalizzazione sconta però una finestra mobile di 18 mensilità nel primo caso e di 21 mesi nel secondo.

In ultima ipotesi qualora l'iscritto possa far valere contribuzione versata nell'AGO in misura insufficiente per il diritto ad una pensione autonoma e/o non possa (o non voglia) fruire della totalizzazione si ricorda che può essere ottenuta una pensione supplementare a carico di tale assicurazione.

seguifb

Zedde

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Previdenza

Pensione Anticipata, lo stop alla penalizzazione è legge

Sabato, 31 Gennaio 2015

Sono una dipendente dello Stato, ho 60 anni di età (25/01/1955) e 38 anni di contributi. Ho appreso che la legge di Stabilità elimina temporaneamente le penalizzazioni della riforma Fornero fino al 2018. Vorrei avere informazioni in merito, per capire se è possibile anche per me andare in pensione. Gina. Kamsin
Il comma 113 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 n. 147/2014, consente, a quei lavoratori che percepiscono la pensione anticipata, entro la data del 31 dicembre 2017, ad un'età inferiore a 62 anni, e che non abbiano tutta la contribuzione derivante da effettivo lavoro di accedere alla pensione senza il taglio dell'1-2%. Si ricorda, tuttavia, che restano immutati i requisiti anagrafici e contributivi. Quindi non c'è uno sconto sull'età pensionabile.

Per le donne, dipendenti private dal 2016 occorrono almeno 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi, oppure 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente all'età. La lettrice perciò potrà andare in pensione non prima di quando perfezionerà almeno 41 anni e 10 mesi di contributi. Quest'ultimo requisito è soggetto ad un ulteriore incremento dovuto alla speranza di vita che sarà successivamente stimata dall'Istat dal 1° gennaio 2019.

Naturalmente resta impregiudicata la facoltà di utilizzare la Legge 243/2004 (Opzione donna) che consente il pensionamento delle lavoratrici con 35 anni di contributi e 57 anni di età. Potrà farlo sino al 31 Dicembre 2015, data in cui scadrà, se non ci saranno proroghe, il regime in parola.

Seguifb

Zedde

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Previdenza

Pensione anticipata, l'uscita si allontana nel tempo

Mercoledì, 28 Gennaio 2015

Ho 54 anni e ho lavorato per 34 anni con un contratto a tempo indeterminato. Purtroppo la mia azienda ha chiuso e mi pare di capire che dovrò attendere oltre 10 per la pensione di vecchiaia. Troppi. Dato che vado in disoccupazione (Aspi) per alcuni mesi volevo sapere se questo periodo è utile ai fini del perfezionamento della pensione anticipata e se - dopo questo periodo - posso chiedere i contributi volontari per raggiungere la pensione. Antonella da Pavia Kamsin E' proprio così. La lettrice potrà andare in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, tra molti anni, tenuto conto che attualmente tale età è di 66 anni e tre mesi (età da aumetare per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita, 4 mesi già dal 2016). Possibile anche l'ingresso alla pensione anticipata, per la quale, la lettrice dovrà però raggiungere 41 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi dal 2016). La contribuzione figurativa da disoccupazione indennizzata e poi la prosecuzione volontaria della contribuzione aiuteranno l'interessata a raggiungere il requisito contributivo indicato.

Per quanto riguarda l'importo dei volontari questo viene determinato sulla base dell'utimo anno di retribuzione (facendo riferimento al Cud dell’ultima retribuzione da lavoro, costo pari al 33%). Si può trattare, quindi, di un onere rilevante il cui costo, però, può essere dedotto totalmente dal reddito complessivo ai fini dell'Irpef. Potrebbe essere utile valutare, in alternativa, una pensione integrativa, in attesa della pensione di vecchiaia.

seguifb

Zedde

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Previdenza

Pensioni, un sostegno al reddito per coprire il vuoto economico

Lunedì, 26 Gennaio 2015

Sono un lavoratore esodato bancario, ho raggiunto i requisiti per la pensione con la quota 97 nel 2014 e sarei dovuto andare in pensione dal 1° Ottobre 2014. Ho fatto domanda di pensione tramite il patronato ma l'Inps mi ha comunicato che io la pensione la prenderò a luglio 2015. E quindi sono da diversi mesi senza alcun sostegno reddituale. Mi è stato ribadito più volte che la mia pensione non può avere decorrenza anteriore e quindi non posso ottenere gli arretrati per questo buco temporale. Al patronato in cui mi sono rivolto mi hanno detto pero' che c'è un fondo che dovrebbe coprire questo periodo. Come stanno realmente le cose? Giacomo Kamsin  Il patronato ha ragione. Per quanto riguarda i lavoratori con prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore, l'articolo 12, comma 5 bis del DL 78 2010 ha previsto il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al perfezionamento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 commi 1 e 2 del predetto decreto. Il prolungamento in ogni caso non può avere durata superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 78 2010 e la data di decorrenza del trattamento pensionistico computata in base alle norme novellate dal citato decreto che ha introdotto la finestra mobile. 

Nella domanda di pensione il lettore dovrà indicare che intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 12 comma 5 del DL 78 2010 per fruire della proroga dell'assegno al reddito.

Si ricorda che il DM 85708/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2014 ha disposto il prolungamento nei confronti dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia inizio in una data ricompresa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2014. In pratica il lettore riceverà a breve la copertura dei mesi intercorrenti tra la decorrenza originaria della pensione (1° Ottobre 2014) e il 31 Dicembre 2014; mentre le mensilità relative al 2015 saranno coperte con un ulteriore decreto (che sarà adottato probabilmente entro l'estate).

seguifb

Zedde

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Pensioni

Pensione anticipata, congelata l'applicazione della penalizzazione

Giovedì, 22 Gennaio 2015
L'Inps ha raccomandato le sedi territoriali di non applicare la decurtazione nei confronti di coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2015. 

Kamsin Stop alla penalizzazione a chi si pensiona anticipatamente. Fino al 31 dicembre 2017, infatti, chi accede alla pensione prima dei 62 anni d'età non subirà la penalizzazione Fornero che prevede che sulla quota di pensione «retributiva» sia applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. È quanto ricorda e raccomanda il messaggio inps 417/2015 alle proprie sedi territoriali in attesa che l'istituto pubblichi una circolare esplicativa sulla questione.

Al fine di scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata, la riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha introdotto, a partire dal 2012, un meccanismo che penalizza pesantemente chi decide di lasciare il lavoro prima dei 62 anni di età. La penalizzazione, che interessa tutti i lavoratori iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, consiste in una riduzione della quota «retributiva» maturata sino al 31 dicembre 2011, di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di due punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età. Per chi per esempio va in pensione a 58 anni, la quota retributiva maturata prima della riforma, che ha introdotto il calcolo «contributivo» per tutti, subisce una riduzione del 6%: 2% per i due anni di anticipo rispetto ai 62, più 4% per i due ulteriori anni di anticipo rispetto ai 60.

Ora, la legge di Stabilità per il 2015 ha cancellato la penalizzazione per tutti i trattamenti con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, lasciandola esclusivamente per coloro che si pensioneranno dal 1° gennaio 2018 in poi. Da qui la raccomandazione dell'Istituto di previdenza ai propri uffici periferici di non applicare le penalizzazioni alle pensioni liquidate con il sistema «misto» (quota retributiva sino a 2011 e quota contributiva dal 2012 in poi). Nulla è stato indicato, invece, per quanto riguarda quei trattamenti che sono stati già colpiti dalla decurtazione negli anni passati. Sul punto si attende di conoscere se tali prestazioni possano essere "depenalizzate" a decorrere dal 1° gennaio 2015 o meno.

seguifb

Zedde

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