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Rossini V - Results from #500

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Esodati, i requisiti per i lavoratori in mobilita'

Lunedì, 01 Ottobre 2012

Ho lasciato il lavoro il 31/12/2009 e messo in mobilità ordinaria fino al 28/1/2013 con accordo presso il ministero del lavoro del 29/6/2009. Sono nato a marzo 1955 e a luglio scorso ho maturato le 2080 settimane utili alla pensione. La lettera di salvaguardia mi è arrivata solo da pochi giorni ,mentre ad altri miei colleghi che hanno lasciato il lavoro mesi dopo di me la lettera è arrivata sin dai primi di agosto. La cosa mi ha molto preoccupato. Forse ora mi è arrivata in seguito al mess. Inps 14907 che dice di inserire nelle liste SICO anche a chi ha lasciato prima del 30/4/2010? Ma non erano salvaguardati tutti coloro avevano lasciato il lavoro prima del decreto salva Italia?
Sarò salvaguardato? Quando avrò la pensione? Quando mi libererò di questo incubo? Rosario

La posizione del lettore rientra tra i 65mila lavoratori che potenzialmente possono mantenere le vecchie regole di pensionamento (articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011). La pensione decorrerà quindi trascorse 13 mensilità dalla data di perfezionamento dei 40 anni di contributi per l'applicazione delle finestre mobili. Circa le modalità di accesso alla salvaguardia si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell'Inps.


sono nata il 26/09/1956, a fronte di accordo sindacale il 23/12/2009 ho lasciato l'azienda ed ho iniziato il periodo di mobilità che scadrà il prossimo 4 Dicembre 2012.
Nell'accordo era compreso un piccolo pacchetto economico a copertura dei 3 mesi che sarebberò mancati al raggiungimento dei 40 anni di versamenti, da Gennaio 2013 a Marzo 2013.  A suo tempo avevo richiesto se conveniva sottomettere immediatamente la domanda di volontaria, sia all' Inps che al Caf e la risposta era stata "in quanto in mobilità la domanda non può essere sottomessa".  La mia mobilità finira tra 2 mesi circa e ad oggi nessuno mi sa dire se sono tra gli esodati salvaguardati o non rientro in nessuna di queste categorie e dovrò versare non solo i tre mesi ma altri 12/15. Silvana

L'articolo 24, comma 14 lettera a) del Dl 201/2011 salvaguarda i lavoratori in mobilità, tra le altri condizioni, qualora maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel caso di specie ciò non sembra verificarsi in quanto non perfeziona nè i 60 anni di età nè i 40 anni di maturato contributivo entro il 4.12.2012. Per tale ragione ritengo che sia soggetta alle nuove regole di pensionamento.


Sono in mobilità dal 2009 con scadenza al 13/10/2012 al 31/12/2011 ho maturato 35 anni di contributi con 1867 sono nato il 05/07/1951 vorrei sapere se rientro nella categoria protetta e quando potrò andare in pensione,Giovanni

La risposta è positiva: è in possesso dei requisiti per essere incluso tra i salvaguardati. Da quanto riporta ha infatti perfezionato la quota 96 nel mese di Aprile 2012 tramite le frazioni di anno e dunque entro la fine dell'indennità di mobilità. La pensione decorrerà dal mese di Maggio 2013. E' opportuno verificare presso l'Inps la propria posizione previdenziale.

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Lavoratori in mobilità, le nuove regole per accedere alla salvaguardia

Mercoledì, 26 Settembre 2012

Sono uscito dall'attività lavorativa il giorno 26 marzo 2012 in base alla procedura di mobilita' avviata  dall'azienda/sindacati (accordi teriitoriali?) ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-24 della legge n. 223/91,  risalenti al 29/3/2011.  l'accordo prevedeva l'uscita volontarie per 300 operai + 100 impiegati con ricorso ad incentivi per arrivare
alla pensione.  La procedura per gli operai prevedeva la facolta di uscita da aprile 2011 a settembre 2011  mentre per gli impiegati (mio riferimento) da marzo 2011 a marzo 2012.
In data 31 maggio 2011 ho aderito all'intesa.  Con decorrenza dal 3/4/2012 percepisco la moblita' (31 mesi) ed in base alla normativa  pensionistica pre Fornero andavo in pensione
il 1/11/2014 con 41 di contributi e 61,5 anni.  Gradirei avere notizie se rientro nei salvaguarda o no ed eventualmente previsioni di quando potro andare  in pensione. Marco

{jvrelatives}

Nel caso di specie, non avendo terminato l'attività lavorativa entro il 4.12.2011, è escluso dal gruppo dei mobilitati salvaguardati di cui al decreto interministeriale fornero del 1° Giugno 2012.

E' possibile tuttavia che sia in possesso dei requisiti per entrare nel 2° gruppo dei salvaguardati, i nuovi 55mila. L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha infatti esteso la salvaguardia e dunque la possibilità di mantenere la vecchia normativa, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

Si presti attenzione al fatto che valgono  dunque soltanto gli accordi stipulati in sede governativa, cioè quelli presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo o presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Sono esclusi tutti gli accordi sottoscritti a livello aziendale/territoriale.

Quanto ai nuovi requisiti ricordo che per la pensione anticipata è necessario perfezionare 42 anni e 5 mesi di contribuzione (a qualsiasi titolo accreditata) per il 2013; 42 anni e 6 mesi per il 2014; 42 anni e 10 mesi dal 2016. Oppure 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia. In tali casi la pensione decorrerebbe però il mese successivo al perfezionamento dei requisiti perchè le finestre mobili - per chi accede con i nuovi requisiti - sono state infatti abolite dal 1° gennaio 2012.

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Esodati bancari nell'occhio del ciclone

Mercoledì, 26 Settembre 2012

Sono bancario esodato dall'aprile 2010 con accordi sindacali aziendali e da settembre 2012 l'assegno versatomi fino ad ora dall' INPS è cessato. Ho maturato le 2080 settimane 40 anni di contrubuzione a fine marzo 2012 e sono quindi nella cosidetta finestra . L’azienda ha indicato nell’aprile 2013 la data della nuova finestra allungando il periodo di decorrenza alla pensione. Ho ricevuto la lettera INPS di possibile salvaguardia e ho già presentato domanda di pensione .Gradirei gentilmente da Voi sapere qual è la data definitiva in cui potrò andare in pensione e se percepirò il trattamento economico per il periodo ponte tra le due scadenze. L’Ufficio INPS sportello amico e il patronato, a cui mi sono rivolto, non sono stati in grado di darmi una risposta . Giancarlo

Si conferma che si trova nel periodo di finestra. Il periodo di slittamento è pari a 13 mesi per coloro che maturano i 40 anni di contributi nel corso del 2012 (Articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 e ribadito dal messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012). Se raggiunge i requisiti a Marzo, la pensione decorrerà quindi dal 1° Maggio 2013. Quanto al periodo scoperto, l'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 ha attribuito al governo la facoltà di concedere, con apposito decreto, il prolungamento dell'assegno sino alla nuova finestra di decorrenza per i lavoratori - in mobilità ordinaria o lunga o nei fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi ante 30 Aprile 2010 - che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° Gennaio 2011.

In attuazione di questa disposizione l'esecutivo ha per ora promulgato solo un primo provvedimento, il Decreto ministeriale numero 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha concesso la proroga dell'assegno solo ai lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento entro il 31.12.2011. Non si conosce invece la tempistica precisa del Ministero relativamente agli altri lavoratori che sarebbero in possesso dei requisiti per ottenere la proroga del trattamento. Nelle more di nuove istruzioni governative è dunque da mettere in conto un periodo di vuoto economico.

 

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Esodati, il dubbio sulla categoria di appartenenza

Martedì, 25 Settembre 2012

nato il 28/04/1952, sono un esodato ENEL che ha chiuso il raporto di lavoro con l'azieda il 30/12/2007 mediante un accordo individuale di esodo incentivato seguito da conciliazione alla presenza di Confindustria e CGIL elettrici e non ho più ripreso a lavorare. Ho ottenuto nel gennaio 2008 l'autorizzazione ai versamenti volontari che ho effettuato fino al raggiungimento delle1875 settimane (36 e 3 settmane). Ho presentato ad agosto 2012 istanza (attraverso patronato) di inserimento nele liste dei slvaguardati da parte della commissione istituita presso la DTL di Cagliari dato che ho i requisiti per essere inserito tra i 6890 soggetti passibili di salvaguardia (lettera G del decreto Fornero). Il 14 settembre la Commissione istituita presso la DTL di Cagliari ha respinto la mia Istanza per essere incluso tra i 6890 salvaguardati aserendo che non rientro nele tipologie di accesso ai benefici della lettera G perchè sono in proscuzioe volontaria. Io ritengo che la Commissione stia perpetrado un abuso dovendo essa solo verificare se posseggo o meno i requisiti previsti dal decreto e non , come invece ha fatto, stabilire che poichè rientro in due fattispecie (esodati e prosecutori volontari) essa commissione può arrogarsi il diritto di negarmi l'accesso alla salvaguardia. Per assurdo, ma neanche tanto improbabilmente, il funzionario INPS che dovrebbe attestare il mio diritto come contributore volontario ptrebbe in egual maniera negarmi l'inserimento nei 12500 perchè ho i requisiti della lettera G. Io rtengo che sia urgente che vengano immediatamente resi pubblici i criteri in base ai quali le commissioni e i funzioari debbono procedere in modo da evitare strumentali esclusoni. Credo che il compito delle commissioni territorali e dei funzionari locali sia quello di verificare l'ogettiva presenza dei requisiti richiesti per ogni tipologia di salvaguardia e che solo al momento della stesura della gradatoria finale possa essere fatta una scelta di inserimento o meno in una tipologia. Battista

Effettivamente il caso dà origine a dubbi. Ciò deriva dalla circostanza che molti soggetti cessati dal servizio con accordi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 hanno dovuto integrare la contribuzione tramite volontari chiedendo apposita autorizzazione prima del 4 dicembre 2011. Da qui l'incertezza circa il loro gruppo di appartenenza: potrebbero infatti appartenere contemporaneamente sia alla categoria dei cessati sia a quella dei prosecutori volontari. Uffici Inps, DTL e patronati non hanno fatto sino ad ora luce sulla vicenda.

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Esodati, e' necessario l'accordo con il datore

Martedì, 25 Settembre 2012

Sono nato il 18.12.52. Al 31.10.11 ho cessato il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto a causa di una riorganizzazione aziendale il mio posto di lavoro è stato soppresso. Mi è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e dal 16.03.12 percepisco l'indennità di disoccupazione fino al 15.02.13. Sono state fatte le peviste comunicazioni di cessazione al CPI. Al 18.12.12 maturerò i requisiti pre riforma (60 anni e quota 96 avendo 39 anni e 10 mesi di contributi INPS) e pertanto, dopo la finestra, a gennaio o febbraio 2014 sarei potuto andare in pensione con le vecchie regole. Il mio caso rientra tra i salvaguardati? Alessandro

L'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 come convertito con legge numero 14 del 2012 include tra i potenziali salvaguardati i prestatori che entro il 31.12.2011 abbiano risolto il rapporto di lavoro a seguito di accordo (individuale o collettivo) con il datore. La norma richiede in altri termini che le parti abbiano perfezionato un accordo in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro in perfetta parità tra loro (si tratta di una specie di contratto risolutorio); non sono dunque tutelati dalla norma i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per iniziativa unilaterale del datore come nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa. In tal caso non esiste, evidentemente, "accordo" tra le parti.  Nel caso di specie ricordo che potrebbe tuttavia usufruire del pensionamento in deroga a 64 anni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011. 

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