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PensioniOggi.it

Nicola Colapinto - Results from #125

 

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Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

Lavoro

Maternità e Congedi Parentali, ecco cosa cambia

Venerdì, 28 Novembre 2014
Per conciliare la vita e il lavoro sono in arrivo incentivi al telelavoro, orari piu' flessibili ed estensione dell'indennità di maternità a tutte le lavoratrici.

Kamsin Piu' flessibilità nella fruizione dei congedi parentali e maggiore tutela per le lavoratrici madri. Sono queste alcune delle novità contenute nella delega del Jobs Act che è stata approvata in via definitiva questa settimana da Palazzo Madama. Le norme attuative saranno declinate in un decreto delegato che il Governo dovrà adottare entro 6 mesi ma già oggi è possibile fissare alcuni punti chiave della Riforma.

Un primo nucleo di norme è volto prima di tutto a tutelare le lavoratrici madri con la previsione che l'indennità di maternità sarà estesa, anche gradualmente, a tutte le categorie di lavoratrici.

Oggi, com'è noto, le prestazioni per maternità sono ad appannaggio per lo piu' alle lavoratrici dipendenti con contratti standard mentre non godono di alcuna assistenza le parasubordinate e le autonome. Gradualmente, dunque, questa dicotomia dovrà essere cancellata; l'idea, che dovrà essere declinata con i provvedimenti attuativi del Governo, è quella di omogeneizzare le tutele per le lavoratrici madri. Le parasubordinate, inoltre, avranno diritto all’assistenza anche «in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro».

Non solo. La delega affida al Governo l'introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico. Ancora per le lavoratrici si prevede l'introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza.

Altre novità riguardano in generale tutti i lavoratori e sono volte a meglio conciliare le esigenze di vita e lavoro in presenza di minori e/o soggetti con disabilità in famiglia. In tal senso la delega contempla tre azioni di intervento:

Flessibilità dell'orario di Lavoro - Si prevede l'incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro. 

Scambio delle ferie - Viene inoltre, riconosciuta, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.

Congedi Parentali - Si avvia una ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese.

La maggiore flessibilità nella fruizione dei congedi sarà inoltre riconosciuta all'interno dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

guidariformalavoro

Zedde

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Lavoro

Assegno Unico, Ok alla modifica delle domande

Martedì, 10 Maggio 2022
Nuova funzionalità rilasciata dall’Inps per integrare le domande già presentate. Possibile cambiare i criteri di ripartizione dell’assegno tra genitori e modificare la spettanza delle maggiorazioni (es. disabilità del figlio) per eventi successivi.
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Pensioni

Pensione Italiana per i dipendenti di Ryanair

Lunedì, 23 Maggio 2022
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea condividendo l’orientamento dell’Ente di Previdenza Italiano. Il personale di volo della Ryanair non coperto da certificati E101, che lavora per 45 minuti al giorno nel locale della compagnia aerea a Bergamo è sufficiente a far scattare l’obbligo di assicurazione alla legislazione previdenziale italiana.
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Lavoro

Articolo 18, ecco le nuove regole dopo l'ok al Jobs Act

Domenica, 07 Dicembre 2014
Stop al reintegro nei casi di licenziamento per motivi economici od organizzativi e limiti certi per i licenziamenti disciplinari. Le misure si applicheranno solo ai nuovi assunti con il contratto a tutele crescenti.

Kamsin Con il via libera definitivo del Senato al Jobs Act il Governo cambierà, già entro la fine dell'anno, il sistema di tutele contro i licenziamenti illegittimi. La principale novità su questo fronte è che per tutti i nuovi assunti dal 1° gennaio 2015 con contratto a tempo indeterminato cadrà il totem simbolo dello Statuto dei lavoratori: sarà possibile licenziare anche per ingiustificato motivo economico o disciplinare pagando solo un indennizzo (e non dovendo piu' reintegrare in servizio il dipendente). 

Licenziamenti Economici - In altri termini le tutele dell’art.18 non varranno più per i licenziamenti economici: il lavoratore non potrà più ricorrere al giudice per chiedere il reintegro nel posto di lavoro, gli spetterà invece «un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio».

Si ipotizza una mensilità e mezza ogni anno di anzianità di servizio sino ad un tetto di 24 mensilità. In ogni caso, per limitare il ricorso al giudice, sarà incentivata la conciliazione: l’azienda potrebbe versare subito un indennizzo al lavoratore, fino a 18 mensilità esentasse, con la possibilità di chiudere l’accordo in un mese. A differenza di quanto avviene ora, il reintegro non sarà più possibile nemmeno se la motivazione è «manifestamente insussistente».

Licenziamenti Disciplinari - Sul fronte dei licenziamenti disciplinari la tutela reale rimarrà ma solo per fattispecie limitate assimilabili ai licenziamenti discriminatori. Ed è proprio questo il nodo più complicato da sciogliere. Anche qui la regola è l’indennizzo crescente con l’anzianità, ma in tribunale il reintegro resterà possibile in alcune «specifiche fattispecie» che saranno definite nel decreto attuativo. L’idea è quella di consentire il reintegro solo in caso di insussistenza del fatto materiale che viene contestato al lavoratore (si era ipotizzato anche, in un primo momento, che il reintegro potesse essere disposto solo quando l'azienda accusa il lavoratore di un reato grave che poi si rivela falso).

Ma la definizione è complessa e resta sempre in piedi la cosiddetta opzione spagnola (il cd. opting out): l’azienda potrebbe scegliere l’indennizzo anche se il giudice disponesse il reintegro. A quel punto, però, dovrebbe pagare un indennizzo ancora più alto. In tal caso si passerebbe da un minimo di 6 mesi di stipendio, anche se il dipendente è stato appena assunto ed un tetto massimo piu' alto rispetto a quello base: 30 mensilità, forse 36.

Licenziamenti Discriminatori - Non cambia niente per i licenziamenti nulli o discriminatori, cioè quelli motivati da ragioni politiche, religiose o di orientamento sessuale. In tutti i casi scatterà il reintegro nel posto di lavoro. Si tratta di ipotesi piu' di scuola che di reale applicazione. E' il caso, ad esempio, del datore che licenzia la madre durante il primo anno di vita del bambino o per motivi razziali, sessuali o legati al credo religioso.

PMI - I nodi da sciogliere riguardano anche gli effetti sulle piccole e medie imprese, cioè quelle con meno di 15 dipendenti a cui, attualmente, non si applica l'articolo 18. L'obiettivo è evitare l'aggravio dei costi e, pertanto, dovrebbe essere confermata la disciplina attualmente vigente: l'indennizzo, in caso di licenziamento illegittimo, oscilla tra le 2,5 e le 6 mensilità massime.

L'ambito di applicazione - Come scritto nella delega e come ribadito più volte dal governo, il contratto a tutele crescenti si applicherà solo ai nuovi assunti: non solo i giovani al primo contratto ma anche chi già adesso lavora e cambierà azienda. Almeno per ora, dunque, non cambia nulla per chi è già assunto con un contratto a tempo indeterminato. 

guidariformalavoro

Zedde

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Lavoro

Fragili, Tutele piene sino al 30 giugno 2022

Mercoledì, 25 Maggio 2022
In Gazzetta Ufficiale la legge n. 52/2022 che proroga alcune agevolazioni correlate all’emergenza sanitaria. Sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31 luglio 2022 e smart working «libero» sino al 31 agosto 2022. Ecco cosa cambia
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