Guida ai benefici previdenziali riconosciuti a favore dei cd. lavoratori addetti a mansioni particolarmente difficoltose e rischiose dopo le modifiche contenute nella legge di bilancio per il 2026.
Le Agevolazioni per i lavori cd. «Gravosi»
La categoria dei lavori gravosi, come noto, è stata declinata dalla legge 232/2016 (la cd. finanziaria 2017) a seguito del confronto tra governo e parti sindacali per dare un ristoro parziale ai soggetti che hanno svolto nelle propria vita lavorativa lavori particolarmente difficoltosi e rischiosi a partire dal 1° maggio 2017. I benefici si sono via via irrobustiti nel corso degli anni.
I profili professionali
In origine (1° maggio 2017) le attività gravose erano 11 come rappresentate negli allegati C ed E alla legge n. 232/2016 (attuate con il DPCM numero 87 e con il DPCM numero 88 del 16 Giugno 2017). Alle predette attività era riconosciuta la facoltà di conseguire l'ape sociale con 63 anni e 36 anni di contributi e la pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica a condizione di vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.
La legge n. 205/2017 dal 1° gennaio 2018 ha inserito ulteriori 4 professioni ai predetti allegati C ed E (per un totale di 15 attività) riordinando le caratteristiche delle stesse nella tabella A allegata al Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018. La medesima legge ha introdotto, nei confronti di chi abbia svolto una delle 15 attività per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, la dispensa dall'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per la pensione di vecchiaia scattato dal 1° gennaio 2019 (+ 5 mesi) a condizione di possedere un minimo di 30 anni di contribuzione e non essere titolare, al momento del pensionamento, dell'Ape sociale (Circ. Inps 126/2018).
La legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto, nei confronti di chi abbia svolto una delle 15 attività per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa o per almeno sei anni negli ultimi sette, l'esenzione dall'adeguamento alla speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028 (+ 3 mesi) a condizione di possedere un minimo di 30 anni di contribuzione e non essere titolare, al momento del pensionamento, dell'Ape sociale. Tale dispensa si applica sia ai requisiti per la pensione di vecchiaia che della pensione anticipata nonché della pensione anticipata con i requisiti ridotti per il lavoro precoce.
Dal 1° gennaio 2022 l'allegato n. 3 alla legge n. 234/2021 ai soli fini dell'ape sociale ha individuato 23 categorie professionali più ampie rispetto ai precedenti criteri (v. dettagli). Attualmente, pertanto, i benefici previdenziali risultano differenziati a seconda dei casi:
- le originarie quindici categorie comprese nel Dm 5 febbraio 2018 godono dell'ape sociale, della pensione anticipata per il lavoro precoce e della dispensa dall'adeguamento all'aspettativa di vita (v. tabella sottostante);
- quelle incluse nell'Allegato 3 della legge n. 234/2021 godono solo dell'ape sociale.
Ape Social
Dal 1° gennaio 2022 le professioni che possono conseguire l'ape sociale sono esposte nella tabella sottostante. Si rammenta al riguardo che:
- Dal 1° gennaio 2018 il requisito contributivo è ridotto per le donne di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni;
- Dal 1° gennaio 2022 gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) conseguono la prestazione con 32 anni di contributi (anziché 36).
Documenti: Circolare Inps 100/2017; Circolare Inps 99/2017; Dm 5 Febbraio 2018; Circolare Inps 126/2018; Messaggio Inps 4804/2018; Messaggio Inps 208/2019; Circolare Inps 62/2022