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Proroga dei termini in materia sanitaria. Conversione in legge del Dl 89/2012 (L.n.132/2012)

 

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Proroga dei termini in materia sanitaria. Conversione in legge del Dl 89/2012 (L.n.132/2012)

Redazione Mercoledì, 15 Agosto 2012

LEGGE 7 agosto 2012, n. 132 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria. (12G0155)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:

Art. 1


1. Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012


NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri


Balduzzi, Ministro della salute


Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89


All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «al 31 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

al comma 2, dopo le parole: «e comunque» e' inserita la seguente: «inderogabilmente»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie"».

   

 

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