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Le spese antincendio seguono la ripartizione generale

 

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Le spese antincendio seguono la ripartizione generale

Bernardo Diaz Venerdì, 01 Febbraio 2013
Le spese antincendio seguono la ripartizione generale

Come vanno suddivise le spese per il rilascio del certificato prevenzione incendi (Cpi)? dobbiamo ripartite secondo i millesimi generali della proprietà o secondo quelli specifici delle autorimesse e dei corselli? Paolo Maria Brera da Cremona

La ripartizione delle spese per le opere di pre­venzione incendio dev'essere fatta secondo i principi generali. Quando le opere riguardino tutto l'edificio (ad esempio, installazione o ripara­zione di idranti, installazione di estintori eccetera), le relative spese devono essere ripartite a carico di tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà. A parte gli interventi sulle proprietà esclusive - per i quali le spese sono accollate ai sin­goli condomini - la ripartizione delle spese deve comunque essere fatta alla stregua del regolamento condominiale.

Per quanto concerne le autorimesse e i box, le spese sono ripartite a carico dei soli condomini proprieta­ri dei posti macchina o box. In materia, vale la pena di segnalare la sentenza della Cassazione 22 giugno 1995, n. 7077, per la quale «in tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui al comma 2 dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misu­ra diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinen­ti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di questi ultimi». Nella specie, si trattava delle spese di installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprivano le porte di alcune autori­messe in proprietà esclusiva di singoli condomini, secondo le prescrizioni della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del D.M. 16 febbraio 1982)».


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