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Locazioni, il recesso anticipato è legittimo per gravi motivi

 

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Locazioni, il recesso anticipato è legittimo per gravi motivi

Bernardo Diaz Lunedì, 19 Maggio 2014

Lo scorso ottobre ho stipulato un contratto di locazione per un appartamento ad uso privato di quattro anni più 4 con decorrenza dal primo novembre 2013. Tutto in regola se non fosse che ora il conduttore mi comunica che intende recedere dal contratto per gravi motivi con effetto tra sei mesi in quanto l'immobile non gli serve più per motivi di lavoro. Premetto che sono infuriato per questa comunicazione anche perché ho rinunciato ad altre richieste di locazione. Volevo sapere se è legittimo tutto ciò e se posso ottenere il risarcimento dei danni. Nando

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Se le parti non hanno pattuito diversamente, nel contratto di locazione a canone libero (articolo 2, comma 1, legge 431/1998) con durata di 4 anni più 4 si applica l'articolo 3 ultimo comma della legge citata che dispone che il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto dando comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi.

Il locatore nel caso di specie deve verificare prima di tutto se i motivi indicati dall'inquilino, che vanno precisati nella lettera di recesso, siano effettivamente gravi e dunque tali da attivare la fattispecie sopra esposta.

Sulla questione è stato piu' volte precisato dalla giurisprudenza che costituiscono gravi motivi il trasferimento della sede di lavoro imposto dal datore di lavoro al prestatore-inquilino. In generale deve trattarsi di motivi indipendenti dalla volontà dell'inquilino, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo.

Qualora il recesso dell'inquilino sia sorretto da tali giustificazione deve intendersi legittimo e, pertanto, il locatore non avrà diritto al risarcimento del danno ma solo alla corresponsione dei canoni per il periodo di preavviso.


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