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Pensione di reversibilita', la tredicesima non spetta a chi e' in servizio

 

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Pensione di reversibilita', la tredicesima non spetta a chi e' in servizio

Rossini V Domenica, 12 Maggio 2013

Sono una dipendente statale e percepisco una pensione di reversibilità dall'Inpdap, priva di tredicesima. Quando ho chiesto il perché, mi è stato risposto che non mi spettava perché ne percepisco già una con lo stipendio. Mi spetta oppure no? Valeria da Palermo

Si ritiene che la risposta sia negativa, in quanto, l'articolo 99, comma 5, del Dpr 1092/73 stabilisce che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti del titolare di pensione che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici.

Anche se la Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 566, ha dichiarato l'illegittimità del citato quinto comma dell'articolo 99, in quanto la norma in esame non ha fissato «un limite di retribuzione al di sotto del quale deve ritenersi ammissibile il cumulo integrale tra trattamento pensionistico in senso lato e retribuzione», il ministero del Tesoro, nelle istruzioni impartite alle proprie direzioni provinciali, in merito all'applicazione della sentenza in esame, ha specificato che: «La Corte costituzionale, nella propria sentenza, non ha fatto alcun riferimento all'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843, che ha previsto, con carattere di generalità, il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione, con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi» e, pertanto, «ai titolari di pensione che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, sia pubblici che privati, l'indennità integrativa speciale deve rimanere sospesa, ai sensi dell'articolo 17,1° comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, norma tuttora vigente, non essendo stata censurata dalla citata sentenza n. 566».


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