Con l'introduzione della Legge Fornero anche i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995 hanno una parte dell'assegno calcolata con il sistema contributivo
Come noto a decorrere dal 1° gennaio 2012, a seguito della legge n. 201/2011, i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria possono essere raggruppati in tre categorie:
a) lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva: per essi la pensione è calcolata in due quote: 1) metodo retributivo per gli anni maturati fino al 31 dicembre 2011; 2) metodo contributivo per gli anni che decorrono dal 1° gennaio 2012 fino alla data del pensionamento;
b) lavoratori che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva, per i quali la pensione è calcolata in due quote: 1) metodo retributivo per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995; 2) metodo contributivo per gli anni che decorrono dal 1° gennaio 1996 fino alla data del pensionamento.
c) lavoratori che hanno iniziato per la prima volta il rapporto assicurativo dal 1° gennaio 1996 hanno un sistema di calcolo dell'assegno completamente contributivo (cd. contributivi puri).
I lavoratori inseriti nelle prime due fasce, cioè in possesso di contribuzione alla data del 31.12.1995 (e che rientrano, pertanto, nel cd. sistema misto) possono accedere alla pensione di vecchiaia solo all'età di 67 anni di età oppure, alla pensione anticipata, con 42 anni e 10 mesi di contribuzione, a prescindere dall'età anagrafica. Si tratta di requisiti più rigidi rispetto a coloro che ricadono nel contributivo puro. Si pensi, ad esempio, che per i contributivi puri il trattamento di vecchiaia può essere riconosciuto anche con solo 5 anni di contribuzione effettiva (all'età di 71 anni però). E la pensione anticipata, per questi lavoratori, può essere conseguita, oltre che al perfezionamento della massima anzianità contributiva (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi) anche all'età di 64 anni unitamente a 20 anni di contributi effettivi (a condizione che l'importo dell'assegno non sia inferiore a circa 1.250 euro al mese). Per una visione più completa delle differenze vigenti tra i due sistemi non può che rimandarsi alla tavola elaborata da pensioni oggi disponibile a questo indirizzo.
I contributivi puri godono, inoltre, di alcuni vantaggi sul pensionamento recati dalla legge Dini sconosciuti a chi ricade nel sistema misto: si pensi, ad esempio, alla maggiorazione contributiva per i lavoratori precoci o agli accrediti figurativi previsti per i periodi di assenza dal lavoro per assistere ed educare i figli sino al sesto anno di età o dei disabili e dei benefici per le lavoratrici madri (articolo 1, comma 40 della legge 335/1995).
Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli assegni bisogna ricordare che il metodo contributivo, rispetto al previgente sistema retributivo, eroga in genere un reddito pensionistico meno succulento. In particolare se il pensionamento avviene in età anticipate. Per livelli retributivi elevati, percepiti con una certa continuità, il metodo contributivo può determinare, invece, una prestazione più elevata rispetto al sistema reddituale. Di converso i lavoratori con carriere discontinue o saltuarie vedranno in futuro prestazioni nettamente inferiori a quanto avrebbero ottenuto con il retributivo senza contare che non potranno, neanche, beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo. Il valore medio delle pensioni che verranno erogate con il contributivo coincide del resto con il montante dei contributi versati dal pensionato nel corso dell'attività lavorativa (tanto si è versato, quindi, tanto si riceverà). Un sistema in teoria equo ma che in pratica penalizzerà le fasce più deboli della popolazione.
Negli approfondimenti che seguono PensioniOggi ha messo, quindi, a disposizione dei lettori i principali termini da conoscere legati al sistema di calcolo degli assegni con i due sistemi poc'anzi citati.
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