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Riforma Pensioni, verifica con PensioniOggi se benefici della sesta salvaguardia
Con la sesta salvaguardia vengono estesi di un anno tutti i profili di tutela attualmente aperti. Controlla qui se rispetti i requisiti per accedere ai benefici.
Kamsin Con l'approvazione al Senato la settimana scorsa del disegno di legge 1558 il legislatore ha confermato l'estensione delle vecchie regole di pensionamento in favore di ulteriori 32.100 lavoratori. L'intervento, come già anticipato da pensionioggi.it nei giorni scorsi, allunga di un anno i vari profili di tutela aperti spostando il paletto della decorrenza, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016.
Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.
Per aiutare i lettori a districarsi in questo continuo divenire di norme, pensionioggi.it ha aggiornato, in attesa che venga pubblicata il ddl 1558 in Gazzetta Ufficiale e che seguano le istruzioni operative, il nuovo programma per verificare, in anteprima, la possibilità di entrare nella sesta salvaguardia con l'individuazione della corretta data di decorrenza della rendita previdenziale. Vai al programma: Controlla se sei salvaguardato
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Zedde
Legge di stabilità 2015, dal prossimo anno addio alla Tasi
La Riforma delle imposte sul mattone sarà inserita nella legge di stabilità 2015 da 24 miliardi che il Governo presenterà a metà Ottobre e troverà applicazione dal 2015.
Kamsin La Tasi dal prossimo anno sarà sostituita. Con la legge di stabilità 2015 il Governo rimetterà mano alle imposte sul mattone per l'ennesima volta nel tentativo di rimettere ordine sulla materia. E si tornerà indietro nel tempo, con una imposta unica sulla casa nella quale confluiranno, sia la Tasi che l'Imu. La quale, in realtà, non è mai scomparsa perchè i proprietari di seconde abitazioni la pagano tutt'ora insieme alla Tasi, anche se con scadenze diverse.
La conferma è arrivata dal sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti esplicitando i piani annunciati due giorni fa dal premier Matteo Renzi. «L'obiettivo è unificare le mille norme che riguardano le due imposte e anche le mille scadenze ora previsti». L'idea è quella di prevedere, ritornando alle regole della vecchia Imu, due sole scadenze a metà giugno e a metà dicembre pagando il 50% di quanto pagato l'anno precedente durante il primo appuntamento per poi fare il calcolo e saldare a fine anno.
L'identikit della nuova tassa - che tornerà a chiamarsi Imposta Unica - non è ancora del tutto chiaro ma emergono i primi punti fermi. Innanzitutto non ci sarà un taglio del carico fiscale complessivo. E questo perchè secondo il governo l'aliquota Tasi del 2,5% per mille sulla prima abitazione resterà invariata; sulle seconde case (e sugli altri immobili) l'asticella resterà al 10,6% di tetto massimo Imu più Tasi sulla seconda. Sparirà quell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille concessa quest'anno dal Governo ai comuni per finanziare sgravi ed esenzioni in favore dei proprietari a reddito medio-basso.
Ma verranno ripristinate la detrazioni fisse (come previste dall'Imu) di 200 euro ad abitazione alle quali si aggiungeranno (di nuovo) 50 euro per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni. Il ripristino delle detrazioni "fisse" aiuterà a fare chiarezza rispetto alla normativa attuale che oggi rimanda alle decisioni dei Comuni creando migliaia di combinazioni possibili e diverse da un Comune all'altro. Inoltre il richiamo delle detrazioni fisse favorirà i proprietari di case con rendite catastali più basse che oggi sono penalizzati dall'attuale sistema.
Al momento però il testo all'esame del Governo non prevede l'unificazione anche della Tari, l'imposta sui rifiuti. "Di certo se vogliamo unificare anche questa imposta il testo andrà ritoccato" ha indicato infatti Zanetti che non esclude, ma eventualmente solo a partire dal 2016, che la tassa sui rifiuti sia accorpata alla Tasi-Imu.
Zedde
Tasi 2014, così il pagamento in caso di separazione o divorzio
Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'assegnatario dell'immobile in caso di divorzio o separazione legale tra i coniugi è l'unico tenuto al pagamento dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e le eventuali detrazioni. Ma i Comuni hanno dato indicazioni diverse.
Kamsin Il coniuge assegnatario dell'immobile, essendo titolare (anche ai fini TASI) del diritto reale di abitazione. Da ciò consegue che egli, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo soggetto obbligato al versamento della TASI con applicazione dell’aliquota e delle detrazioni, eventualmente previste, per l’abitazione principale. E' quanto ha indicato il MEF nelle Faq pubblicate il 4 giugno scorso sul sito del Dipartimento delle finanze (risposta n. 22).
Si tratta tuttavia di una interpretazione che non ha convinto molti Comuni che hanno, infatti, fornito indicazioni diverse ai contribuenti. Questi pertanto dovranno adeguarsi al fine di evitare sanzioni e contenziosi.
La disciplina della nuova tassa sui servizi indivisibili, infatti, non ripropone la medesima disposizione prevista in ambito IMU che stabilisce l’esonero del coniuge non assegnatario dagli obblighi di versamento.
In ambito TASI, infatti, da un lato, non si rinviene alcuna norma che prevede che il soggetto passivo sia l’assegnatario dell’immobile, dall’altro, nei confronti di tale soggetto non è normativamente riconosciuto alcun diritto di abitazione. Quindi a differenza dell’IMU, il cui perimetro applicativo è limitato al possessore dell’immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale), il presupposto impositivo della TASI si verifica con la detenzione a qualsiasi titolo dell’immobile. Il tributo, pertanto, incide anche sull’utilizzatore, a prescindere dall’esistenza di un titolo formale che ne legittimi l’occupazione (contratto di locazione, comodato, etc.).
L'art. 1, comma 681, della legge 147/2013, prevede infatti che in presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, “l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo”. Da ciò consegue che entrambi i coniugi sarebbero chiamati a pagare l'imposta.
Questa impostazione porta a due risvolti pratici. Se l'immobile è in comproprietà tra i soggetti separati o divorziati, contrariamente a quanto affermato dal MEF, l'imposta dovrà essere calcolata da entrambi i soggetti con l'aliquota dell'abitazione principale è ripartita poi tra i due in base alle quote di proprietà. Con le medesime percentuali va poi spalmata l'eventuale detrazione, salvo diversa disposizione regolamentare del Comune. In altri termini i coniugi pagano entrambi in base alle rispettive quote di possesso applicando l'aliquota per l'abitazione principale e, se prevista, l'eventuale detrazione viene ripartita sempre in ragione delle percentuali di proprietà (a meno di una diversa regolamentazione comunale).
Se l'immobile è invece interamente di proprietà del coniuge non assegnatario questi sarà tenuto a versare l'imposta nella misura prevista dal Comune, cioè in una misura oscillante tra il 70 il 90 per cento, e nella stessa percentuale gli compete la detrazione. La rimanente parte del tributo sarà invece a carico dell'assegnatario cui spetta la detrazione sempre nella stessa misura. Entrambi dovranno applicare le aliquote per l'abitazione principale.
In definitiva i contribuenti dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dai Comuni in materia per evitare possibili contenziosi. Infatti le indicazioni delle Finanze sono solo una trasposizione delle regole applicate dell'Imu, che tuttavia, da un punto di vista normativo, non possono trovare conforto nella disciplina sulla Tasi; e per questa ragione molti comuni non le hanno applicate.
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Zedde
Riforma Pensioni, un anticipo sino a 5 anni per gli invalidi oltre il 46%
Un disegno di legge bloccato al Senato da oltre un anno consentirebbe ai lavoratori invalidi con invalidità superiore al 46% di ottenere fino a 5 anni di contribuzione figurativa per anticipare l'accesso alla pensione. Le associazioni a tutela dei lavoratori invalidi: "fare presto".
Kamsin Possibilità per gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa. Fino ad un massimo 5 anni valutabili ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. E' quanto prevede il ddl 682 presentato al Senato da Nicoletta Favero (Pd) Stefania Pezzopane (Pd), Laura Puppato (Pd) e Laura Bignami (Gruppo Misto).
Il ddl si pone l'obiettivo di rimediare alla situazione di difficoltà in cui si trovano i lavoratori a cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46% ma inferiore al 74% - che la legge attuale tratta al pari dei lavoratori sani - dando loro la possibilità di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. I lavoratori potenziali beneficiari, secondo quanto si legge nella relazione al ddl, sono stimabili in circa 400 mila unità.
La proposta è "vecchia" in quanto giace in Senato da oltre un anno e la sua discussione non è stata ancora calendarizzata in Commissione Lavoro di Palazzo Madama. Un ritardo che "pesa" ricorda l'Aduc e varie altre associazioni che tutelano i lavoratori invalidi civili: "l'approvazione del testo sarebbe un segnale importante dato che la Riforma Fornero del 2011, che ha previsto un notevole innalzamento dell’età pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a quasi 70 anni di età nonostante le loro condizioni di salute".
Con il ddl infatti sarebbero estesi benefici previsti dal comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che attualmente consente, a decorrere dal 1º gennaio 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio, nella forma attualmente vigente, è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
La proposta prevede l'estensione di tali benefici anche in favore dei lavoratori ai quali sia riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento. "Questi lavoratori, per i quali è riconosciuto il collocamento obbligatorio, ai fini pensionistici sono equiparati, di fatto, ai lavoratori sani" si legge nella relazione al testo del provvedimento.
Zedde
Esodati, per i lavoratori in mobilità le tutele crescono di un anno
Saranno ammessi alla tutela anche i lavoratori che, attraverso la contribuzione volontaria, maturino i requisiti previdenziali entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità.
Kamsin I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità, i requisiti di pensionamento previgenti Dl 201/2011 potranno mantenere le vecchie regole pensionistiche nel limite di 5.500 unità. E' quanto prevede l'articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo disegno di legge in materia di esodati approvato la scorsa settimana da Palazzo Madama.
Per il profilo di tutela riguardante i lavoratori in mobilità pertanto la misura tutela da un lato chi ha raggiunto un diritto previdenziale, con la vecchia normativa, entro la fruzione dell'indennità di mobilità; dall'altro apre anche a chi riesca a perfezionare entro i 12 mesi dalla fine dell'indennità di mobilità un diritto a pensione. Ma in tal caso con alcuni limiti.
Possono attivare questa "estensione" infatti solo coloro che, facendosi autorizzare al versamento dei volontari, maturino il requisito contributivo entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità. In tal caso la legge precisa che il versamento potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Il versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.
La precisazione sembra pertanto escludere dal beneficio coloro che non hanno raggiunto i requisiti anagrafici entro il termine dell'indennità di mobilità. Vale a dire che i lavoratori ammessi a maturare il diritto a pensione entro i 12 mesi dalla scadenza della mobilità sono coloro che:
1) si fanno autorizzare ai volontari per maturare il requisito contributivo delle 2080 settimane utili per ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico. Ad esempio un lavoratore con 39 anni e 3 mesi di contributi al termine della mobilità potrà farsi autorizzare ai volontari per versare i rimanenti 9 mesi al fine di raggiungere 40 anni di contributi ed accedere alla salvaguardia;
2) si fanno autorizzare ai volontari per perfezionare il requisito minimo di 35 anni di contributi se alla scadenza della mobilità hanno già il requisito anagrafico (ossia 61 anni e 3 mesi di età). Ad esempio un lavoratore che ha 62 anni e 34 anni e mezzo di contributi alla scadenza della mobilità potrà versare 6 mesi di contributi per raggiungere i 35 anni e perfezionare il quorum 97,3 come richiesto dalla vecchia normativa per accedere alla pensione di anzianità con le cd. "quote".
Di conseguenza saranno esclusi dalla possibilità di maturare i requisiti previdenziali entro i 12 mesi successivi alla mobilità quei lavoratori che maturano i requisiti anagrafici dopo la scadenza della stessa. Ad esempio un lavoratore che alla fine della mobilità avrà 60 anni e 6 mesi di età e 36 di contributi e che maturerà i 61 anni e 3 mesi necessari alla pensione di anzianità con le quote nei successivi 12 mesi dal termine della mobilità non potrà accedere alla salvaguardia.
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Riforma Pensioni, la sesta salvaguardia esclude la scuola
Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia approvato la scorsa settimana in Senato non contiene benefici per il personale della scuola che si riconosce nel movimento"Quota 96". Il Provvedimento ancora atteso in Gazzetta Ufficiale.
Kamsin Il disegno di legge n. 1558, che estende in favore di ulteriori 32.100 soggetti le disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al trattamento pensionistico, diventerà legge dello Stato subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento i lavoratori interessati a partecipare avranno 60 giorni di tempo per presentare istanza di accesso ai benefici.
La legge prevede che la presentazione delle istanze ricalcherà quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014, quindi con la bipartizione Direzione Territoriale del Lavoro-Inps a seconda del profilo di tutela a cui appartiene il lavoratore. Sarà tuttavia opportuno attendere la pubblicazione di una Circolare Ministeriale che individuerà i modelli di domanda e l'articolazione delle competenze per evitare di incorrere in errori.
Per i suddetti lavoratori viene precisato comunque che il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. Quindi chi avrebbe avuto, con le vecchie regole, una decorrenza anteriore alla data di pubblicazione in GU perderà le mensilità che si collocano anteriormente a questa data.
Tra i cinque profili di tutela, ammessi alla salvaguardia, la nuova legge consente a 1.800 lavoratori, sia pubblici che privati, di accedere al trattamento pensionistico facendo valere i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del Dl 201/2011 purché maturino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2016 e a condizione che nel corso del 2011 risultavano in congedo o in permesso mensile per assistere un parente disabile in situazione di gravità. Viene pertanto esteso di un anno il termine ultimo di decorrenza previsto dall'articolo 11-bis del Dl 102/2013 sulla quarta salvaguardia (dal 6.1.2015 al 6.1.2016) per accedere al benefecio.
Si tratta questa di una estensione che potrà riguardare anche gli insegnanti e il personale Ata della scuola a condizione, naturalmente, che abbiano fruito dei congedi e/o dei permessi della legge 104/92 nel 2011 e che la finestra mobile si apra entro il 6 gennaio 2016 per l'appunto. Ma a parte questa novità il disegno di legge approvato non contiene ulteriori deroghe per il personale della scuola che si riconosce nel movimento Quota 96.
Per questi lavoratori una possibile (e parziale) soluzione della vicenda potrebbe essere nell'estensione al comparto pubblico delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 15-bis, lett-a) attualmente previste in favore dei lavoratori del settore privato. Tali disposizioni consentono ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano perfezionato la quota 96 entro il 31 dicembre 2012 (60 anni e 36 di contributi o 61 anni e 35 di contributi), di conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni.
Ebbene se questa normativa fosse estesa già con la prossima legge di stabilità (il Governo aveva presentato un emendamento in tal senso nel ddl di riforma della pa poi però stralciato sotto i rilievi del Ministero dell'Economia), i docenti con i requisiti in parola potrebbero uscire tra il 1° Settembre 2015 e il 1° Settembre 2017 (a seconda dell'anno in cui sarà perfezionato il requisito anagrafico dei 64 anni), con un anticipo comunque di un paio di anni circa rispetto ai requisiti post-Fornero.
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Corruzione, piu' tutele per i dipendenti pubblici che denunciano
I dipendenti pubblici potranno inoltrare denuncia In presenza di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Kamsin In presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico potrà inoltrare denuncia anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione. E' quanto prevede l'articolo 31 del Decreto legge sulla Pubblica Amministrazione che novella - in un'ottica di rafforzare il contrasto alla corruzione - l'articolo 54-bis del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), aggiunto di recente dalla legge 190/2012 (cd. 'legge Severino' in materia di anticorruzione).
L'obbiettivo è il rafforzameno della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Com'è noto l'articolo 54-bis del Dlgs 165/2001 prevede che, fuori dei casi di responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero di responsabilità civile per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
La norma stabilisce inoltre l’impossibilità di rivelare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del dipendente segnalante, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Sempre a fini di tutela del dipendente pubblico, la denuncia è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.
Dunque con l'intervento in questione vengono estesi i possibili destinatari della denuncia del pubblico dipendente, ricomprendendovi l'A.N.A.C - alla quale il decreto legge 90/2014 attribuisce - tra le sue funzioni, il ricevimento di notizie e segnalazioni di illeciti.
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Anticipo Tfr, fino a 1500 euro in più in busta paga dall'anno prossimo
Resteranno fuori dall'operazione i lavoratori che hanno già deciso di destinare il proprio TFR ai fondi pensionistici complementari a meno che tale opzione non sia stata già indicata dal contratto collettivo di categoria che ha istituito il Fondo.
Kamsin Stipendio più succulento dal prossimo mese di febbraio. È questo l'effetto dell'operazione anticipo TFR che il governo intende varare entro fine anno in occasione della prossima legge di stabilità 2015. Il progetto infatti secondo, quanto riportano le agenzie di stampa, non è stato affatto abbandonato dall'esecutivo.
La proposta sarà su base volontaria. Ciascun lavoratore, sia del settore privato che di quello pubblico, potrà decidere se ricevere l'anticipo del TFR maturato nell'anno precedente. Potrà poi scegliere se spedire in un'unica tranche nella busta paga tutto l'ammontare maturato nell'anno precedente oppure se distribuirlo lungo l'arco di 12 mesi. Nel primo caso il TFR verrà pagato dall'impresa nel mese di febbraio; e in tal caso, supponendo un trasferimento totale e non parziale, per le retribuzioni intorno ai 15mila euro scatterebbe una dote netta intorno agli 800 euro, dote che raggiungerebbe i 1500 euro per coloro che hanno una retribuzione annua lorda superiore ai 30 mila euro.
Secondo quanto si apprende da fonti vicino a Palazzo Chigi, al momento resteranno fuori dall'operazione i lavoratori che hanno già deciso di destinare il proprio TFR ai fondi pensionistici complementari a meno che tale opzione non sia stata già indicata dal contratto collettivo di categoria che ha istituito il Fondo.
La proposta è costo zero per le imprese perché nel meccanismo indicato dai tecnici di via XX Settembre l'erogazione della somma verrebbe finanziata attraverso un apposito "Fondo anticipo TFR" creato dalle banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti; oppure solo dagli intermediari finanziari previo un accordo da raggiungere con Abi. Per il governo si tratta di una precisazione importante dopo gli scudi sollevati da Confindustria che temeva una forte riduzione nella liquidità delle imprese per far fronte al pagamento delle somme ai lavoratori.
Nella bozza dei tecnici del governo infatti si precisa che le "aziende continuano ad operare come oggi senza alcuna modifica dei loro costi né dell'esborso finanziario versando, come prevede l'attuale normativa, il TFR all'Inps (le imprese con oltre 50 dipendenti) o versandolo ad un fondo integrativo o seguitandolo ad accantonare in bilancio (imprese con meno di 50 addetti)".
Nella proposta del governo il ruolo delle banche sarà, come anticipato, fondamentale. I tecnici hanno ipotizzato due strade. La prima prevede la costituzione di un fondo ad hoc con la partecipazione degli istituti e della Cassa Depositi e Prestiti; l'altra prevede invece un accordo con le banche in base al quale il prestito si è erogato dagli istituti di crediti garantiti a loro volta dalla Cassa depositi e prestiti a sua volta garantita dal fondo di garanzia presso l'Inps. Nelle bozze i tecnici sottolineano, peraltro, come tale fondo possa finanziarsi sul mercato e dunque attingere direttamente alle risorse della Banca centrale europea.
Zedde
Legge di stabilità 2015, si riaccendono i fari sulle Pensioni
Dalla legge di stabilità si attende una misura strutturale per concedere maggiore flessibilità in uscita. Incerto il destino dei lavoratori precoci e dei quota 96. Intanto il Parlamento ha dato il via libera alla Sesta Salvaguardia.
Kamsin Il cantiere sulle pensioni registra alcuni passi avanti in queste ultime due settimane. In primo luogo è stata approvata in via definitiva la sesta salvaguardia. Si tratta di un provvedimento che, com'è noto, estende in favore di ulteriori 32.100 lavoratori la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento.
Ad oggi il provvedimento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (lo sarà a breve). Da quel momento i lavoratori interessati a partecipare avranno 60 giorni di tempo per presentare istanza di accesso ai benefici. La legge prevede che la presentazione delle istanze ricalcherà quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014, quindi con la bipartizione Direzione Territoriale del Lavoro-Inps a seconda del profilo di tutela a cui appartiene il lavoratore. Sarà tuttavia opportuno attendere la pubblicazione di una Circolare Ministeriale che individuerà i modelli di domanda e l'articolazione delle competenze per evitare di incorrere in errori.
Ma tutti gli occhi sono puntanti alla prossima legge di stabilità 2015. Poche le indiscrizioni che trapelano da Palazzo Chigi ma sono noti i punti "caldi" del mondo della previdenza che chiedono una risposta. Oltre alla vicenda dei quota 96 della scuola sulla quale il Governo ha preso tempo, la legge di stabilità dovrebbe essere il veicolo per provvedere alla cancellazione della penalizzazione sulla pensione anticipata sino al 31 Dicembre 2017.Il Governo ha infatti indicato nei giorni scorsi, per voce del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, la possibilità di un intervento in tal senso.
Attesa anche per vedere se saranno adottate delle soluzioni strutturali "a costo zero" per le Casse dello Stato per risolvere il problema di quei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ancora raggiunto un diritto previdenziale ai sensi della normativa Fornero. Uno scivolo pensionistico che potrebbe venire incontro a tutti quei lavoratori che non sono stati inclusi nei vari provvedimenti di salvaguardia sino ad oggi approvati (in primis ci sarebbero i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro dopo il 2011).
Bisognerà attendere anche per verificare se saranno fatti passi avanti per la proroga del regime sperimentale donna e per consentire la possibilità di pensionamento a 64 anni dei lavoratori del pubblico impiego che abbiano maturato la quota 96 entro il 2012. Attualmente infatti tale beneficio, individuato nell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011, è riservato solo ai lavoratori del settore privato. A ben vedere questa norma - se estesa al comparto del pubblico impiego - potrebbe essere uno strumento per risolvere anche la vicenda che vede coinvolti i cd. quota 96 della scuola di cui si è appena accennato.
Zedde
Pensioni, no all'indennizzo per chi ha i requisiti per il trattamento di vecchiaia
L'indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale non può essere concesso in favore dei lavoratori che, al momento della domanda, conseguano o siano in possesso dei requisiti per il conseguimento del trattamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011.
Kamsin Niente indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale per i lavoratori che, al momento della domanda, conseguano il trattamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011. E' quanto ha indicato l'Inps con messaggio 7384/2014.
Com'è noto, la Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di richiedere un Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di circa 500 Euro al mese per gli Agenti, e i commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne. L'indennizzo viene corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.
Con il messaggio l'Inps precisa che l’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla legge n. 214 del 2011. Ciò in quanto, in base all’articolo 2 del decreto istitutivo n. 207 del 1996, richiamato dal articolo 19 ter novellato dalla legge n. 147 del 2013, il predetto trattamento spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile, da intendersi, dal 1° gennaio 2012, quella prevista dalla legge n. 214 del 2011 per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo non è altresì concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n. 214 del 2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima. Ciò in quanto il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate, tendenzialmente, le disposizioni sull’indennizzo.
La prestazione può invece essere concessa ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità o per quella anticipata nella gestione commercianti. Nel primo caso il trattamento sarà erogato fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla legge 214/11, che per l'anno in corso sono di 64 anni e 9 mesi di età per le donne e di 66 anni e 3 mesi per gli uomini. L'Inps precisa, peraltro, che durante il periodo di godimento dell’indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Il periodo di godimento dell’indennizzo, infatti, per specifica disposizione legislativa (v. articolo 3, comma 2 del D.L.g.vo n. 207 del 1996) "è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione".
Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.
Per quanto riguarda la compatibilità con l'assegno sociale, l'indennizzo può essere concesso anche al titolare ditale prestazione. Tuttavia il diritto all'assegno è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi, o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell'assegno sociale. Ne deriva che per il 2014 la percezione dell'indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell'assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.818.93 euro.
Zedde