Dall'Inps una scialuppa di salvataggio per i lavoratori che rischiavano di rimanere in un "limbo" previdenziale senza stipendio né pensione a causa dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti pensionistici nel biennio 2027-2028 e 2029-2030. 
La Cassazione boccia il ricorso di un «esodato» a cui l'Inps non ha accolto la domanda per mancanza dei requisiti. Le vecchie regole vanno applicate nella loro interezza, cioè considerando anche gli adeguamenti programmati dal 2012 in poi secondo la normativa ante fornero.
I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.
L’orientamento della Cassazione. Se sono stati maturati i requisiti ordinari l’Inps deve convertire la domanda senza costringere l’interessato a presentare un’altra domanda.
L’orientamento della Corte di Cassazione. Niente salvaguardia pensionistica se l’esodato è stato riassunto dopo il 31 dicembre 2011 con contratto a tempo indeterminato. E ciò ancorché il rapporto si sia risolto subito, alla scadenza del periodo di prova. 
I chiarimenti in un documento dell’Agenzia delle Entrate. L'incentivo all'esodo destinato alla previdenza integrativa non gode di neutralità fiscale.
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