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Riforma Pa, eliminati i diritti di rogito dei segretari comunali
Fisco

Riforma Pa, eliminati i diritti di rogito dei segretari comunali

Sergey Venerdì, 26 Settembre 2014
I segretari comunali e provinciali perdono i diritti di segreteria e il diritto di rogito. Effetti attenuati tuttavia per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale.

Kamsin Con la conversione del decreto sulla Pubblica Amministrazione, avvenuta con la legge 114/2014, dimagriscono i compensi dei segretari comunali e provinciali. Come si ricorderà, secondo le norme previgenti, gli enti locali erano infatti tenuti ad attribuire una quota dei diritti di segreteria percepiti dai Comuni connessi all’espletamento di servizi istituzionali quali ad esempio l'espletamento di pratiche anagrafiche o di stato civile, il rilascio di carte di identità, l'istruttoria pratiche ufficio tecnico, il rogito di contratti da parte del segretario comunale o provinciale. Si tratta di somme che vengono riscosse dai Comuni, fatta eccezione di una quota ripartita con cadenza trimestrale, che va in parte al fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali (il 10%) e la restante parte al Comune.

Il Comune era inoltre tenuto a versare al segretario comunale e provinciale il 75 per cento della quota sui diritti di rogito spettante al Comune, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

L'articolo 10 del Dl 90/2014 interviene sulla materia prevedendo l'abolizione dell’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito. Le somme pertanto verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali. C'è solo un temperamento: per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. E vengono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

E' infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell'ente locale.

Riforma Pensioni, piu' facile il pensionamento d'ufficio a 65 anni nelle PaZedde

Tasi 2014, per le abitazioni di lusso resta la doppia imposizione
Fisco

Tasi 2014, per le abitazioni di lusso resta la doppia imposizione

Bernardo Diaz Venerdì, 26 Settembre 2014
Le abitazioni di lusso continuano a pagare l'Imu e la Tasi ma la somma delle due aliquote non può superare le aliquote massime previste per lo scorso anno.

Kamsin Tassazione senza sconti per chi risiede nelle abitazioni di lusso. Sono circa 73mila le unità immobiliari su un totale di oltre trenta milioni di abitazioni censite in catasto che dovranno pagare il binomio Imu-Tasi anche se sono adibite ad abitazione principale da parte dei proprietari.

Si tratta degli immobili a destinazione ordinaria nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 che comprendono le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per questi immobili anche se dovessero rappresentare la residenza principale dei loro proprietari non vale l'esenzione dall'imposizione Imu come prevista per l'abitazione principale in generale ai sensi di quanto indicato nella legge 147/2013. E analogamente non valgono le agevolazioni Tasi eventualmente previste dalle amministrazioni comunali per gli immobili definiti come abitazione principale.

La conseguenza è che i proprietari di immobili di lusso saranno tenuti al versamento dell'Imu nelle date di giugno e dicembre secondo quanto fissato dal regolamento comunale. Resta tuttavia fermo il vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 della legge 147 2013 secondo cui la somma delle aliquote Tasi e l'Imu non può superare, per quanto riguarda l'anno 2014, le aliquote massime Imu 2013 per questa tipologia di immobile.  Ciò significa che l'aliquota massima delle due imposte può arrivare a raggiungere il 6 per mille (incrementabile ulteriormente dello 0,8 per mille nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato l'aumento extra concesso ai Comuni dal legislatore per finanziare interventi di detrazione imposta sulle abitazioni principali).

Per quanto riguarda l'appuntamento con l'Imu tuttavia il proprietario potrà applicare la detrazione che era prevista negli anni scorsi sulla prima casa, pari a 200 euro. Mentre non godrà della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.

Zedde

Pensioni

Esodati, stop a nuove tutele. Verifica sugli accordi di incentivazione all'esodo

Eleonora Accorsi Venerdì, 26 Settembre 2014
Un ordine del giorno approvato da Palazzo da Madama chiude a nuove salvaguardie ma apre ad una indagine per verificare i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica.

Kamsin Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia si avvia alla sua definitiva approvazione, probabilmente già la prossima settimana. L'accordo tra le forze politiche in Commissione lavoro a Palazzo Madama ha retto ed il testo sarà confermato nella versione uscita a Luglio da Montecitorio.

Nella giornata di Mercoledì è stato anche approvato un emendamento a firma di Pietro Ichino (Sc). L'emendamento dichiara sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro.

Nell'Odg si sottolinea infatti come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".

"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".

Il documento invita a "voltar pagina rispetto a una prassi che ha visto troppo diffusamente utilizzato il sistema pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con l'espulsione precoce dei lavoratori interessati dal mercato del lavoro; è necessario, per altro verso, evitare che l'attesa di provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da possibili opportunità di occupazione; è invece tempo di incominciare a operare in modo efficace e incisivo per l'aumento del tasso di occupazione della popolazione italiana in età superiore ai 50 anni".

L'Odg impegna pertanto il Governo "a sviluppare – anche sulla scorta delle migliori esperienze straniere di politiche di active ageing – un insieme organico di interventi volti a incentivare e facilitare la permanenza e/o il reinserimento dei cinquantenni e dei sessantenni nel tessuto produttivo, con forme di flessibilizzazione dell'età del pensionamento, di combinazione del lavoro a tempo parziale con pensionamento parziale, di incentivo economico alle iniziative delle imprese volte a ridisegnare le posizioni di lavoro in funzione della migliore valorizzazione delle doti di esperienza, equilibrio e affidabilità delle persone nell'ultima fase della loro vita attiva, nonché a integrare queste misure con l'attivazione di versamenti volontari per il recupero di periodi non lavorati o di studio, a carico del lavoratore anziano e del suo datore di lavoro; inoltre, laddove nessuna delle anzidette misure di promozione dell'invecchiamento attivo possa essere adottata o risulti sufficiente a risolvere il problema occupazionale, nonchè ad affrontare il problema degli ultrasessantenni che abbiano perduto l'occupazione senza avere ancora i requisiti per il pensionamento e che si trovino in difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione, attivando strumenti di sostegno del reddito, di assistenza intensiva nella ricerca e di contributo economico per l'assunzione, mirati a incentivare il loro reinserimento nel tessuto produttivo e non la loro uscita dal mercato del lavoro".

In questo contesto non sarenno presi in considerazione ulteriori provvedimenti di salvaguardia anche se il documento apre ai soli "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia".

Zedde

Pensioni

Riforma Pensioni, per molti pensionati resta la finestra mobile

Sergey Venerdì, 26 Settembre 2014
Con la Riforma Fornero è possibile riscuotere il primo rateo di pensione dopo che il lavoratore ha perfezionato i requisiti previsti dalla normativa attuale. Ma non tutte le prestazioni hanno visto l'abolizione della finestra mobile.

Kamsin Una volta che sono stati perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi da cui scaturisce il diritto ad una prestazione previdenziale il lavoratore deve verificare se sussiste un periodo di slittamento prima dell'effettiva percezione della pensione. Si tratta questo di un periodo di vuoto economico durante il quale il lavoratore può anche lasciare il posto di lavoro.

In passato, prima della Riforma Fornero, il periodo era piuttosto lungo, era questo il periodo di attesa dettato dalle cd. finestre mobili che prevedevano un differimento nella data di erogazione della pensione oscillante tra i 12 e 18 mesi a seconda se trattasi di lavoratori dipendenti o autonomi.

Tra i pregi della Riforma del 2011 c'è appunto l'abolizione (o per meglio dire la disapplicazione) di questo escamotage che occultamente innalzava i requisiti per la pensione. Ad oggi quindi tutti i lavoratori, con l'eccezione di alcune specifiche prestazioni previdenziali a carico dell'Inps, conseguono la prestazione pensionistica quasi immediatamente dopo la maturazione dei requisiti per la pensione. Vediamo di fare un pò di ordine dato che ci pervengono molti quesiti da parte dei lettori sulla questione.

Nello specifico dal 2012 nella pensione di vecchiaia la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’ età anagrafica (cioè 66 anni) o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti i requisiti assicurativi e contributivi (cioè 20 anni di contributi). Stessa regola vale per la pensione anticipata la cui decorrenza è fissata il primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento del requisito contributivo (es. 42 anni e 6 mesi).

Una volta soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ma non tutte le prestazioni previdenziali sono state oggetto di questa "armonizzazione". Tutte le prestazioni che non sono state regolate dall'articolo 24 del Dl 201/2011 vedono infatti, ancora oggi, l'applicazione del differimento previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010. Si tratta non solo dei lavoratori interessati in via eccezionale dall'ultrattività della vecchia normativa (come i lavoratori salvaguardati o i lavoratori della pubblica amministrazione oggetto di prepensionamento) ma anche delle lavoratrici che accedono al regime sperimentale, delle prestazioni erogate in regime di totalizzazione nazionale, dei lavori usuranti, del comparto difesa e sicurezza (per il quale non è stato adottato il regolamento di armonizzazione) ed in generale tutte le prestazioni previdenziali che non sono state interessate dalla Riforma Fornero.

In verità ci si aspettava dal legislatore un maggiore coordinamento nella disciplina con l'abolizione della finestra mobile in favore di tutte le prestazione in modo da evitare un regime che per molti risulta ancora troppo complesso.

Zedde

Lavoro

Lavoro, Restano al palo le retribuzioni del mese di agosto

Redazione Giovedì, 25 Settembre 2014

 Le retribuzioni contrattuali restano ferme ad agosto scorso sul mese precedente e segnano un aumento dell'1,1% tendenziale. Complessivamente, nei primi otto mesi dell'anno la retribuzione oraria media e' cresciuta dell'1,3% rispetto al corrispondente periodo 2013. Kamsin  E' quanto certifica l'Istat. Nei principali macrosettori, ad agosto le retribuzioni registrano un incremento tendenziale dell'1,4% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione.

I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: telecomunicazioni (3,1%), estrazione minerali (2,9%), gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi e legno, carta e stampa (entrambi 2,8%). Si registrano variazioni nulle in tutti i comparti della pubblica amministrazione e una variazione negativa nel settore dei trasporti, servizi postali e attivita' connesse (-0,3%). Tra i contratti monitorati dall'indagine, nel mese di agosto non sono stati recepiti nuovi accordi e nessuno e' scaduto. Alla fine dello scorso mese la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo e' del 59,0% nel totale dell'economia e del 47,0% nel settore privato. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto e' in media di 32,0 mesi per l'insieme dei dipendenti e di 17,1 mesi per quelli del settore privato. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 40 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 7,6 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).

Inoltre, dopo il risultato positivo dei primi tre mesi dell'anno, dovuto agli effetti del nuovo regime fiscale in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il mercato immobiliare segna, nel secondo trimestre, un nuovo calo pari al 3,6% rispetto all'analogo periodo del 2013. In controtendenza, risalgono dell'1,8% le compravendite di abitazioni nelle citta' capoluogo e del 10,3% quelle degli immobili industriali. Lo riferisce l'Agenzia delle Entrate, nella nota trimestrale pubblicata dall'Osservatorio del mercato immobiliare. In generale, la flessione e' contenuta nel settore residenziale, che perde solo l'1% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, mentre si registrano cali superiori al 5% nel settore commerciale (-5,1%), nel terziario (-6,9%) e nelle pertinenze (-5,1%). 

Zedde

Altro...

Pensioni, i lavori usuranti mantengono l'uscita anticipata

Sergey Giovedì, 25 Settembre 2014
Una normativa rimasta in vigore anche dopo la Riforma Fornero del 2011 consente, a coloro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti, di andare in pensione con il quorum 97,3 ed un'età di almeno 61 anni e 3 mesi.

Kamsin Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il Dlgs 67/2011 ha previsto la possibilità di anticipare l'uscita rispetto ai requisiti introdotti dalla riforma Fornero del 2011.

Vediamo dunque quali sono prima di tutto le attività lavorative che danno diritto a questo "sconto" per poi verificare quali sono i requisiti agevolati. Le attività in questione sono individuate nell'articolo 1 del citato provvedimento e sono riconducibili a quattro macro-categorie.

a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999.

Si tratta dei lavoratori adibiti a lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.

b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numoero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

Si tratta dei lavoratori indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.

d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il periodo minimo di attività - Per godere dei benefici che vedremo i lavoratori sopra citati devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza fino al 31 Dicembre 2017; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

I benefici - Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il sistema delle quote come previsto dalla legge 247/2007 se piu' favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero.

In pratica i lavoratori del comparto possono accedere alla pensione dal 2013 con il perfezionamento della quota 97,3 con una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età minima di 61 anni e 3 mesi. Una ulteriore modifica è stata prevista per i lavoratori notturni. Per loro si è previsto che, ove il lavoro notturno viene prestato per meno di 78 giorni, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.

La decorrenza del trattamento - Per coloro che fruiscono delle regole di pensionamento indicate dal Dlgs 67/2011, l'articolo 24, comma 17-bis del Dl 201/2011 ha  previsto che continuano a trovare applicazione le vecchie finestre mobili. La decorrenza effettiva quindi avverrà decorsi 12 o 18 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti previdenziali. 

La seguente tabella può aiutare ad avere sotto controllo i requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori usurati e notturni comprensivi dell'aumento della stima di vita.

Le alternative - Come accennato per gli addetti alle attività usuranti resta aperta la possibilità ottenere, se piu' favorevole, la pensione anticipata con i requisiti previsti dalla Riforma Fornero; o la pensione anticipata contributiva a condizione però di essere entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996. In tal caso occorre tuttavia maturato almeno 20 anni di contributi e l'importo del primo rateo pensionistico deve essere almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo dell’ anno in cui si maturano i requisiti agevolati.  La documentazione del lavoro usurante viene prodotta direttamente dalle aziende che devono comunicare alla direzione provinciale del Lavoro competente per territorio e agli istituti previdenziali il lavoro svolto.

Zedde

Esodati, no a nuove tutele dopo la sesta salvaguardia

Eleonora Accorsi Giovedì, 25 Settembre 2014
La commissione lavoro del Senato ha respinto ieri gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni che chiedevano al governo un nuovo intervento in materia di deroghe alla Riforma Fornero.

Kamsin Sono stati bocciati ieri in commissione Lavoro del Senato i tre ordini del giorno presentati dalle opposizioni (Lega-Sel-M5S) al disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Gli interventi presentati erano volti ad impegnare il governo ad un nuovo intervento in materie di deroghe pensionistiche alla Riforma Fornero.

La lega Nord, per via della Senatrice Munerato, chiedeva al governo di mettere fine una volta per tutte al problema degli esodati. "In sede di prima lettura del provvedimento - si legge nell'odg - il sottosegretario Bobba, nella seduta della Commissione XI Camera del 24 giugno scorso, ha ribadito la volontà del Governo di individuare soluzioni definitive alla problematica, annunciando a mezzo stampa una conclusione con la legge di stabilità 2015".

La lega chiedeva pertanto al governo "di non disattendere ancora una volta gli impegni assunti in sede parlamentare e le promesse fatte a mezzo stampa, inserendo nell'imminente legge di stabilità per il 2015 la soluzione definitiva della vicenda degli esodati che tenga conto di tutte le categorie dei soggeti coinvolti, nessuna esclusa, e quindi anche del personale marittimo e ferroviario, nonché a garantire nelle more di attuazione della sesta salvaguardia, l'equivalenza degli accordi di mobilità sottoscritti in sede governativa con quelli stipulati in qualunque altra sede".

Non è passato l'odg presentato da Sel e M5S che impegnava il governo ad una abrogazione della Riforma Fornero. Respinta anche la richiesta al governo di considerare le esigenze dei lavoratori della IBM che nel mese di aprile 2011 hanno sottoscritto un accordo individuale con il proprio datore di lavoro, ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile e hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre del 2012. Si tratta di lavoratori che  attualmente non vengono salvaguardati nell'ambito della categoria di contributori volontari perchè l'INPS ritiene che la copertura contributiva volontaria ha avuto luogo in regime di "sospensione dal lavoro" e non di "cessazione del lavoro". L'odg chiedeva al governo di intervenire in via amministrativa sulla vicenda.

E' stato approvato - seppur riscritto rispetto alla prima versione - l'ordine del giorno di Pietro Ichino (Sc), che dichiara comunque sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie "salvi i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine di questa Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia, gli altri casi di disoccupazione di sessantenni non ancora in età di pensionamento devono essere affrontati con misure di sostegno nel mercato del lavoro e non con l'estromissione permanente da esso". 

L'odg chiede "di voltar pagina rispetto a una prassi che ha visto troppo diffusamente utilizzato il sistema pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con l'espulsione precoce dei lavoratori interessati dal mercato del lavoro; è necessario, per altro verso, evitare che l'attesa di provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da possibili opportunità di occupazione".

Il testo del ddl 1558 non è stato comunque modificato rispetto alla versione approvata lo scorso 3 luglio dalla Camera dei Deputati; il provvedimento si avvia dunque verso la definitiva conversione in legge. Già la prossima settimana il testo potrebbe ricevere (senza passare dall'aula) il via libera conclusivo.

Zedde

Riforma Pensioni, si allungano i termini per la buonuscita nelle Pa

Eleonora Accorsi Mercoledì, 24 Settembre 2014
Una regola introdotta con l'ultima legge di stabilità ha allungato i termini per il pagamento della cd. buonuscita per i pubblici dipendenti.

Kamsin Con la legge di stabilità 2014, dal 1° gennaio 2014, i tempi per mettere in tasca i trattamenti di fine lavoro (tfr) e di fine servizio (tfs) dovuti a statali e dipendenti pubblici sono diventati piu' lunghi. Si deve attendere infatti un periodo variabile da circa da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma viene anche frazionata in due o tre rate annuali. Vediamo in breve le novità in vigore da quest'anno.

Inabilità o decesso - Il termine piu' breve è previsto per i pensionamenti per inabilità e per decesso. La prima rata della buonuscita arriverà infatti decorsi 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio dell'interessato.

Esuberi e raggiungimento limiti di servizio - Lo spostamento sale a 12 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato, o nei casi in cui la pubblica amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al perfezionamento della massima anzianità contributiva del dipendente (cioè 42 anni e 6 mesi) secondo quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, Dl 90/2014).

Dimissioni Volontarie - Il termine di pagamento sale invece a 24 mesi nei casi di dimissioni volontarie, oppure per licenziamenti e destituzioni.

L'Inps non potrà procedere dunque al pagamento del trattamento prima che siano decorsi 12 o 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio del dipendente. Ma scaduto il termine, all’istituto sono concessi ulteriori 3 mesi per mettere in pagamento la prestazione. Quindi in pratica il termine per il pagamento giunge rispettivamente a 15 e a 27 mesi. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.

La Rateizzazione della buonuscita - Ma non è finita. C'è infatti una ulteriore attesa qualora la buonuscita superi i 50 mila euro lordi: se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento avviene in una unica soluzione; tra 50 mila e 100 mila euro il pagamento è diviso in due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la restante parte dopo 12 mesi dal pagamento della prima tranche, e; oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.

Ad esempio un lavoratore che si dimettesse oggi con 120 mila euro lordi di buonuscita prenderà 50 mila euro dopo 27 mesi dalle dimissioni; altri 50 mila euro dopo 12 mesi dal pagamento del primo importo e la restante parte, pari a 20 mila euro, dopo altri 12 mesi. In pratica gli ultimi 20 mila euro arriveranno dopo ben quattro anni e tre mesi (51 mesi) dalle dimissioni. Il tutto a interessi zero.

La differenza con il settore privato è dunque abissale: il Codice civile (art. 2120) impone al datore di lavoro il pagamento del tfr al momento della cessazione. Con buona pace della parità di trattamento garantita costituzionalmente.

Zedde

Statali, demansionamento volontario per la gestione degli esuberi

Nicola Colapinto Mercoledì, 24 Settembre 2014
Una norma del decreto legge sulla pubblica amministrazione consente al personale in disponibilità nelle Pa potrà presentare istanza di ricollocamento in una posizione economica inferiore. 

Kamsin Al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, il personale in disponibilità delle pubbliche amministrazioni potrà presentare - nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità - istanza di ricollocazione, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore.

E' quanto prevede l'articolo 5 del decreto di riforma sulla Pa (dl 90/2014) che introduce una deroga ai limiti sul demansionamento previsti dalla normativa previgente nell'ottica di favorire il ricollocamento dei dipendenti pubblici in esubero.

Com'è noto, la disciplina previgente contenuta nell'articolo 2103 del Codice Civile, poneva seri limiti all'accettazione di una qualifica inferiore. Il citato articolo stabilisce infatti che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Questa regola ora di fatto viene temperata con la possibilità di ricollocazione del personale in esubero nelle Pa anche su mansioni "inferiori". 

Il provvedimento precisa tuttavia che la ricollocazione del dipendente non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi e che possa essere effettuata per qualifica o posizione economico di un solo livello inferiore (se di area o categoria diversa, di un solo inferiore ). In tale circostanza il personale ricollocato in qualifica o posizione inferiore non ha diritto all'indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità. Tale personale mantiene comunque il diritto di essere successivamente ricollocato nella originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità.

Per favorire l'assorbimento delle posizioni in disponibilità, il provvedimento prevede poi, che nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all’utilizzo del personale collocato in disponibilità.  Il personale in disponibilità può, alternativamente: a) essere assegnato, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni; b) avvalersi dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.  In queste circostanze il termine di 24 mesi, previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità disponibilità, rimane sospeso.

Zedde

Esodati, dal Senato pronto il via libera al sesto decreto

Sergey Mercoledì, 24 Settembre 2014
Il ddl consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Il conto complessivo supererà gli 11,5 miliardi di euro. E' questa la spsa complessiva prevista in nove anni per salvaguardare gli esodati, i lavoratori che dopo la riforma Fornero rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione. Soldi che vanno scalati dagli 80 miliardi di risparmi previsti dalla stessa legge Fornero. A ritoccare di poco verso l'alto la somma è il sesto intervento sugli esodati, che potrebbe essere approvato già oggi dalla commissione Lavoro del Senato.

Il ddl 1558 sposta di un anno, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016, il termine entro cui deve aprirsi la finestra mobile per accedere alla pensione secondo le vecchie regole pensionistiche e per la prima volta riguarda anche i lavoratori a tempo indeterminato. Sono circa 32.100 mila le persone coinvolte (di cui tuttavia 24 mila ripescate dalle precedenti tutele ed 8.100 nuove posizioni finanziate), che porteranno a 170 mila il totale dei salvaguardati. 

Il provvedimento riapre praticamente quasi tutti i profili di tutela che sino ad oggi erano stati oggetto di intervento: dai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ai cessati dal servizio (con o senza accordo con il datore di lavoro), dai lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei permessi o dei congedi per assistere un parente disabile ai percettori dell'indennità di mobilità.

Per i lavoratori nel profilo dedicato all'indennità di mobilità si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

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