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Senato, primo ok alla riforma Renzi, via libera al cambiamento
- Roma, 8 ago. - Prima via libera per le riforme volute da Matteo Renzi e concordate con Silvio Berlusconi: al Senato il voto finale segna il disco verde con 183 voti a favore. Maggioranza netta, quindi, ma non piena rispetto alla somma dei voti che i partiti favorevoli alla revisione della Costituzione avrebbero potuto esibire. Ne mancano parecchi da Forza Italia, non pochi dal Pd. L'ultima giornata di discussione vede sparare le ultime salve da parte degli scontenti: Sel, dissidenti del Pd e dissenzienti di FI.
Arriva il Senato dei 100, cosi' cambia la Costituzione
Secondo i primi calcoli, nel Partito Democratico sono in 16, in Forza Italia addirittura 19. Il Movimento 5 Stelle non partecipa, come anche Sel, alla votazione. Ma, comunque, il pacchetto riformista passa l'esame e gia' a settembre sara' incardinato alla Camera, dove il percorso sara' con ogni probabilita' piu' agibile di quanto non sia stato a Palazzo Madama. Quella di oggi, infatti, e' la prima lettura del primo ramo del Parlamento. A norma di Costituzione, seguira' la prima della Camera, la seconda del Senato, la seconda della Camera. Prima di dichiarare esperito l'iter si dovra' aspettare qualche mese.
La principale riforma riguarda il Senato: ridotto a 100 membri, rappresentanti delle regioni, e con limitate capacita' di intervento nel cuore del dibattito politico. Cambia anche l'istituto referendario: sia per natura (potra' essere anche propositivo e di indirizzo), sia per modalita' di presentazione e svolgimento. Alla fine gioisce Matteo Renzi, reduce da un paio di giorni abbastanza difficili. "Ci vorra' tempo, sara' difficile, ci saranno intoppi. Ma nessuno potra' piu' fermare il cambiamento iniziato oggi" twitta felice. E, per far capire che non si scherza, arriva la notizia che, sempre al Senato, la riforma della legge elettorale verra' esaminata gia' a partire dal 3 settembre. Secondo le priorita' concordate al Nazareno.
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Riforma Pensioni, doccia fredda sullo stop alle penalizzazioni
Alla fine il dietrofront è arrrivato. Il governo, sotto pressione della Ragioneria Generale dello Stato, ha cassato la norma (approvata in prima lettura alla Camera) che prevedeva lo stop definitivo alle decurtazioni per i lavoratori che accedono - entro il 2017 - alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Kamsin La misura, anticipata in esclusiva da Pensioni Oggi la scorsa settimana, è stata dunque modificata nel corso dell'esame in Aula e pertanto attualmente nulla è stato innovato rispetto alla legislazione vigente.
Le regole attuali - Come si ricorderà il legislatore ha introdotto una regola temporanea secondo la quale la penalizzazione (un taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni per l'accesso alla pensione anticipata) non si applica, sino al 31.12.2107, a condizione che l'anzianità contributiva risulti composta da sola prestazione effettiva di lavoro e da alcuni, limitati e tassativi, periodi di contribuzione figurativa.
E' quanto infatti recita l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 secondo il quale "la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Per effetto di tale norma è possibile accedere alla pensione anticipata, sino al 2017, anche se non sono stati compiuti i 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Risulta pertanto essenziale verificare la composizione dell'anzianità contributiva maturata in quanto solo i periodi di prestazione effettiva da lavoro, unitamente a quelli individuati nell'articolo citato, risulteranno utili a non applicare la penalizzazione.
Si ricorda che tra i periodi utili ad escludere la penalizzazione vi rientrano altresì esplicitamente: a) i periodi assicurativi derivanti da riscatto, secondo l'articolo 13 della legge 1338/1962 (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione; messaggio inps 219/2013); b) le ferie in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore (cfr: messaggio inps 5280/2014) .
Non rilevano invece ai fini dell'esclusione della penalità qualsiasi altro periodo contributivo. Possono citarsi ad esempio i periodi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità; i contributi volontari; i contributi da riscatto; i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata; le maggiorazioni da amianto e da invalidità; i congedi matrimoniali (cfr: messaggio inps 5280/2014). Tali periodi, se presenti, possono essere recuperati, ove possibile, dal lavoratore attraverso la prosecuzione dell'attività lavorativa.
L'emendamento bocciato dal governo in Senato potrebbe tuttavia essere riproposto nelle prossime settimane in un provvedimento ad hoc.
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- Roma, 8 ago. - Con 183 si' e 4 astenuti il ddl con le Riforme Costituzionali passa all'esame della Camera dei Deputati. "Ci vorra' tempo, sara' difficile, ci saranno intoppi. Ma nessuno potra' piu' fermare il cambiamento iniziato oggi", ha scritto Matteo Renzi su Twitter subito dopo l'approvazione del testo. Non hanno partecipato al voto le opposizioni, tranne FI, cosi' come i dissidenti del Pd, che hanno lasciato l' Aula di Palazzo Madama. Con Chiti a confermare il loro dissenso sono intervenuti anche i democratici Lucrezia Ricchiuti, Corradino Mineo e Walter Tocci. "E' un primo passaggio", ha commentato il ministro delle riforme, Maria Elena Boschi, prima del voto finale. Il ministro ha ringraziato, tra l'altro, anche la struttura del Senato, "a partire dal presidente Pietro Grasso che - ha sottolineato - ha svolto il suo ruolo in modo equilibrato" e ha ricoperto al meglio la sua funzione "di garanzia". .
Pensioni, Damiano: Renzi rispetti le promesse sui precoci e quota 96
Il Premier Matteo Renzi ha dichiarato, qualche giorno fa, che il Governo varerà entro il mese di agosto un provvedimento per risolvere il problema di ‘Quota 96′ degli insegnanti e a breve il problema che riguarda la penalizzazione dei lavoratori precoci. Kamsin E' quanto ha indicato il Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano. Dopo il balletto degli emendamenti, che avevano risolto il problema e che sono stati soppressi nel passaggio tra Camera e Senato, è ora di mettere una parola fine a questa vicenda. Per evitare nuove docce fredde a questi lavoratori, vittime di un “errore” del Governo Monti, è bene ricordare che un Decreto ad hoc deve essere emanato nei prossimi giorni se vogliamo che la normativa, che consentirebbe loro di andare in pensione, entri realmente in funzione.
Altrimenti saremmo di fronte all’ennesima presa in giro: infatti, come tutti ormai sanno, gli insegnanti seguono la cadenza dell’anno scolastico che inizia dal primo settembre e non dal primo gennaio. Vigileremo in questi giorni sull’attività di Governo affinché, alle parole, seguano dei fatti concreti.
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Con l'abolizione del trattenimento in servizio, previsto dal dl 90/2014 a partire dal 31 Ottobre 2014, i lavoratori della pubblica amministrazione saranno collocati in quiescenza al compimento del 65° anno di età, cioè al raggiungimento del limite ordinamentale vigente in molte Pa. Kamsin Esclusi i magistrati e i professori universitari che potranno raggiungere il 70° anno di età (godendo peraltro di una pensione piu' succulenta grazie all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' elevati). La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) potrà essere ammessa solo per far sì che l'interessato acquisisca la pensione qualora a 65 anni non risulti perfezionato alcun diritto.
Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione solo per il trattenimento in servizio o per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Ora con l'abolizione del trattenimento in servizio sarà possibile pertanto superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato un diritto a pensione anticipata entro il 65° anno di età. Resta ferma comunque la possibilità di permanere sul posto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni) anche se tale requisito dovesse risultare perfezionato successivamente al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
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