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L. Stabilità, il Governo rivede il taglio delle risorse per i patronati
Il Governo conferma il giro di vite sui patronati anche se riduce i tagli in origine previsti nel disegno di legge di stabilità. Il taglio passa da 150milioni a 75 milioni di euro ma si avvia un piano di riforma.
Kamsin Nell'esame che si è concluso ieri alla Camera al ddl di stabilità i tagli sono stati ridotti dagli iniziali 150milioni di euro a 75 milioni. E' quanto prevede la proposta passata ieri in Commissione Bilancio che modifica l'articolo 26, comma 10 del testo governativo.
Il numero degli enti è tuttavia destinato a ridursi perchè, l'emendamento approvato prevede la fissazione di criteri piu' stringenti per la presenza sul territorio, la loro costituzione e il loro scioglimento sulla base della popolazione e dell'attività svolta. L'obiettivo sarebbe quello di ridurne di circa un terzo il loro numero.
Qui di seguito il testo della misura approvata dalla Commissione Bilancio:
10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.
10-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri»;
b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente:
Art. 10.
(Attività diverse).
1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge:
a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
b) le attività e materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015.
3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13 della presente legge, che vengono ammesse in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministero del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli Enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto del Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni.
d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del Lavoro, redatto secondo le previsioni del Codice Civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«d) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro;
e) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».
10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono soppressi;
b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
10-quater. A seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.
Zedde
Riforma Pensioni, ecco l'ABC delle modifiche approvate alla Camera
Riforma Pensioni, ecco le novità approvate in Commissione
Domani la Conferma delle modifiche approvate in Commissione con il deposito dei testi ufficiali in Aula prima dell'inizio della discussione generale.
Kamsin Il testo degli emendamenti approvati sarà disponibile entro domani pomeriggio quando inizierà la discussione in Aula della legge di stabilità ma sembrano, comunque, iniziare a chiarirsi le aperture del Governo in materia pensionistica.
In primo luogo arriva lo stop al cumulo dei vantaggi tra il sistema retributivo e contributivo dei "grand commis" di stato. La proposta (qui il testo dell'emendamento), come già anticipato ieri, mira ad impedire la possibilità di maturare una pensione superiore all'80% dell'ultima busta paga, limite previsto originariamente dalla Riforma Dini (legge 335/1995), per coloro che erano nel sistema retributivo ed hanno scelto di proseguire l'attività lavorativa anche dopo l'introduzione della Legge Fornero. Secondo le stime si tratta di circa 160 mila lavoratori che, grazie a stipendi particolarmente elevati e a coefficienti di trasformazione alti dovuti all'età avanzata, con il sistema contributivo possono ora accedere a prestazioni anche complessivamente superiori al 110-115% dell’ultimo stipendio.
Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In secondo luogo il Governo avrebbe acconsentito a mettere la parola fine, sino al 2017, alla penalizzazione per i lavoratori che maturano un diritto a pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi per le donne) prima di aver compiuto i 62 anni. Sarebbe infatti passato l'emendamento Gnecchi-Damiano (11.16) che chiedeva una modifica dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. Si tratta questa di una importante misura che - se confermata - sana un'importante discriminazione che si era creata tra i lavoratori dopo il tentativo fallito della scorsa estate con il Dl 90/2014.
Tra le modifiche approvate dovrebbe esserci anche una novità per i lavoratori esposti all'amianto. E' passato, infatti, l'emendamento a firma Castricone (11.4) che permette agli operai esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni e che ne abbiano avuto il riconoscimento in via giudiziale di poter ottenere il riconoscimento della maggiorazione del riconoscimento ai fini pensionistici così come previsto prima della riforma del 2003. Un atto questo che permette a chi ne ha i requisiti di potersi agganciare alla pensione prima.
Tra le altre modifiche c'è la riduzione del taglio ai patronati: il taglio passa da 150 a 75 milioni. Ma il taglio comunque permane. Non dovrebbero essere passate, invece, stante la contrarietà dell'esecutivo le misure in favore dei quota 96 della scuola, dei lavoratori ferrovieri e degli esodati.
La conferma, data anche la complessità delle varie misure approvate, potrà essere data solo domani con il deposito in Aula dei testi ufficiali. Rinviamo pertanto a questa pagina l'ABC delle novità, con gli emendamenti approvati, che hanno avuto l'ok questa sera della Commissione Bilancio.
Zedde
Pensioni, ok alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi
I lavoratori che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 oppure coloro che sono stati autorizzati ai volontari entro tale data potranno accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi anzichè 20.
Kamsin Resta salva la possibilità per alcuni lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. L'Istituto di Previdenza, con la Circolare Inps 16/2013, ha chiarito infatti che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente che, com'è noto, chiede almeno 20 anni di contribuzione accreditata. Si tratta dei cd. quindicenni, per lo più donne, e lavoratori con attività discontinue (servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo).
I lavoratori interessati - Sono esonerati dal nuovo requisito dei 20 anni i lavoratori che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 oppure coloro che sono stati autorizzati ai volontari prima del 31 dicembre 1992. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera altresì nei confronti di coloro che, lavoratori dipendenti iscritti all’Inps per almeno venticinque anni avessero la copertura contributiva parziale dell’anno, vale a dire meno di 52 settimane per almeno dieci anni. In tutto, secondo le stime dell'Inps, sono 65mila i lavoratori che si trovano in queste condizioni e che dunque potranno beneficiare della deroga.
L'età per la pensione è quella Fornero - Gli interessati devono perfezionare il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia. Requisito che, tuttavia, non sfugge alle novità della riforma Fornero, in quanto non incluso nella deroga della riforma Amato. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i lavoratori interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia, con almeno 15 anni di contributi al 1992, compiendo un'età pari a: 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti; 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome; 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi.
Zedde
Riforma Pensioni, ok allo stop delle penalizzazioni per i lavoratori preoci
E' passato l'emendamento di Maria Luisa Gnecchi (Pd) al ddl Stabilita' che elimina alcune penalizzazioni per chi andava in pensione prima dei 62 anni pur avendo maturato i contributi (42 anni e 6 mesi se uomo e 41 e 6 mesi se donna). Kamsin La misura, secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, non dovrebbe essere retroattiva e avra' effetto sui trattamenti pensionistici a partire dal primo gennaio 2015 e varra' soltanto per i soggetti che maturano i requisiti di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017. La copertura e' indicata in 15 milioni per il 2015; 30 milioni per il 2016 e 50 milioni per il 2017.
L'emendamento al ddl di stabilità è passato in Commissione Bilancio a Montecitorio e sarà discusso da domani in Aula. Nelle prossime ore l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.
Zedde
Altro...
Canone Rai in Bolletta, il Governo frena: "tempi troppo stretti"
"Tempi troppo stretti", fanno sapere fonti del governo, ma la riflessione in atto per ridurre e semplificare il canone Rai rimane strategica per il 2016.
Kamsin La riflessione in atto per ridurre e semplificare il canone Rai, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, è strategica ma appare improbabile che l’ipotesi di mettere il canone in bolletta possa maturare entro questa legge di stabilità visti i tempi tecnici troppo stretti. Una presa d’atto che smentisce dunque le parole del sottosegretario all’Economia Antonello Giacomelli che ieri aveva indicato la volontà di presentare in Senato un emendamento alla legge di stabilità per inserire il pagamento del canone rai in bolletta.
La Riforma Slitta al 2016 - Dunque salta l’emendamento che si stava mettendo a punto e che doveva essere presentato in Senato. La riforma slitterà al 2015 e, forse, entrerà in vigore l’anno successivo. Legare, poi, il canone all'Irpef (una opzione della quale si era molto parlato nei giorni scorsi) è un meccanismo «complesso e farraginoso» dicono fonti di Governo.
I punti Chiave della Riforma - Lo schema prevede un canone standard di 65 euro con l'applicazione di una esenzione per le famiglie con Isee inferiore a 7.500 euro all’anno. Il canone però non sarà non più legato al possesso del televisore ma all’attivazione dell'utenza elettrica. Dunque il canone si pagherà anche se non si ha un televisore ma solo un pc, laptop, tablet, smartphone. E starebbe al cittadino, inviando una lettera formale all’Amministrazione, prendersi la responsabilità di dichiarare di non essere in possesso di alcuno di questi strumenti tecnologici. Con la conseguenza di poter ricevere la visita della Guardia di Finanza per le verifiche del caso. Un altro punto delicato che dovrà essere sciolto nelle prossime settimane è quello che riguarda le seconde case. Sul punto ancora non è chiara l'indicazione del Governo.
Zedde
Riforma Pensioni, ecco l'emendamento del Governo
Il Governo ha depositato ieri in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati un emendamento che mira a bloccare le pensioni d'oro dei "grand commis" di Stato.
Kamsin Stop al cumulo dei vantaggi tra il sistema retributivo e contributivo dei "grand commis" di stato. Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
E' questo quanto prevede, in sintesi, l'emendamento al ddl di stabilità depositato ieri in Commissione Bilancio a Montecitorio dal Governo. La proposta, come già anticipato ieri, mira ad impedire la possibilità di maturare una pensione superiore all'80% dell'ultima busta paga, limite previsto originariamente dalla Riforma Dini (legge 335/1995), per coloro che erano nel sistema retributivo ed hanno scelto di proseguire l'attività lavorativa anche dopo l'introduzione della Legge Fornero. Secondo le stime si tratta di circa 160 mila lavoratori che, grazie a stipendi particolarmente elevati e a coefficienti di trasformazione alti dovuti all'età avanzata, con il sistema contributivo possono ora accedere a prestazioni anche complessivamente superiori al 110-115% dell’ultimo stipendio.
Questo il testo dell'emendamento governativo
All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.
3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
I lavori della commissione Bilancio termineranno oggi per l'ora di pranzo. All'esame mancano ancora un centinaio di emendamenti. Il provvedimento e' atteso in Aula da giovedi' 27 novembre e dovrebbe essere licenziato con voto di fiducia entro il fine settimana. Oggi il governo dovrebbe presentare l'emendamento che riduce il taglio ai patronati.
Zedde
Articolo 18, passa il Jobs Act alla Camera con 316 sì
Quaranta deputati del Partito democratico (su un gruppo di 307 componenti) non hanno votato il Jobs act, due hanno detto no al testo, altri due si sono astenuti. Il Governo accelera per far partire le nuove regole sull'articolo 18 e sugli indennizzi dal 1° gennaio 2015.
Kamsin E' passato con 316 si' e 6 no il 'Jobs act' alla Camera. Il bassissimo numero di voti contro si completa con l'uscita dall'Aula di una larga fetta delle opposizioni, e una nutrita pattuglia di deputati Pd, che hanno manifestato cosi' il loro dissenso.
Segnalano che "l'impianto complessivo del provvedimento rimane non convincente" e mettono nero su bianco che "riteniamo non ci siano le condizioni per un nostro voto favorevole e non parteciperemo al voto finale sul provvedimento". A dirlo sono i 29 Pd firmatari del documento 'Perche' non votiamo il Jobs act'. Questi i nomi dei dissenzienti: Agostini, Albini, Argentin, Bindi, Bray, Boccia, Carra, Capodicasa, Cenni, Cimbro, Cuperlo, D'Attorre, Farina, Fassina, Fontanelli, Fossati, Galli, Gregori, Iacono, Laforgia, Malisani, Miotto, Marzano, Mognato, Pollastrini, Rocchi, Terrosi, Zappulla, Zoggia. "I diritti di chi lavora, i diritti di chi un lavoro lo cerca: alla fine di una discussione seria e che rispettiamo noi non possiamo votare a favore del jobs act", si legge nel testo dei 29.
Il provvedimento passa ora al Senato in terza lettura per il via libera definitivo. Il testo è stato infatti modificato dalla commissione Lavoro, dove sono stati approvati gli emendamenti frutto dell'accordo tra governo e minoranza Pd. L’approdo in Aula al Senato è previsto per il 3 o 4 dicembre. L'accordo raggiunto dalle forze della maggioranza (Pd e Ncd) è blindato, ecco perché non sono previste ulteriori modifiche al testo della legge delega.
I nuovi indennizzi in caso di licenziamento - A Palazzo Chigi ha tenuto comunque oggi banco il tema degli indennizzi in caso di licenziamento ingiustificato per le piccole imprese. Due le ipotesi in campo per evitare che le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, esonerate dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 300/1970, possano essere penalizzate dell'applicazione delle nuove regole che indicano, secondo le bozze che circolano, un risarcimento sino a 36 mensilità in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore.
La prima ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi è quella di circoscrivere il campo di applicazione degli indennizzi previsti dalla Riforma solo alle imprese con oltre 15 dipendenti alle quali, attualmente, si applica l'articolo 18. Le piccole imprese sarebbero pertanto escluse. L'altra ipotesi è quella di prevedere indennizzi dimezzati e comunque di inserire un tetto massimo pari a sei mensilità a carico delle PMI che licenziano ingiustificatamente.
Zedde
Esodati, via libera alle domande online per la sesta salvaguardia
L’istituto di previdenza comunica la disponibilità delle nuove applicazioni per l’acquisizione delle richieste di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia per la salvaguardia prevista dalla legge 147/2014.
Kamsin "Per anticipare la fase di accertamento dei requisiti di accesso alla pensione ai sensi della sesta salvaguardia, la domanda di verifica del diritto a pensione può essere inoltrata anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell’istanza alle Direzioni territoriali del lavoro". E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio Inps 8838/2014 dello scorso 18 Novembre con il quale l'Istituto sottolinea che tale istanza si aggiunge, e non si sostituisce a quella da presentare alla Direzione territoriale del lavoro.
I lavoratori che per accedere alla sesta salvaguardia devono inviare la domanda alle direzioni territoriali del Lavoro, al fine di accelerare i tempi potranno, pertanto, inoltrare una richiesta anche all’Inps.
Con il messaggio citato l’istituto di previdenza comunica, quindi, in attesa della pubblicazione delle disposizioni operative, la disponibilità delle nuove applicazioni per l’acquisizione delle richieste di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia per la salvaguardia prevista dalla legge 147/2014. Il nuovo strumento è disponibile online sia per i patronati che direttamente per i cittadini.
La procedura online può essere utilizzata anche per i potenziali salvaguardati che devono essere gestiti solo dall’Inps, cioè quelli in mobilità e gli autorizzati alla contribuzione volontaria - lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014. Nello specifico i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6 dicembre 2011, dovranno compilare il pannello “dichiarazioni”, attestante il fatto di non aver, o aver, svolto, alla data del 30 novembre 2013, attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per le altre categorie valgono le indicazioni già fornite dalla circolare 27/2014.
Le domande inviate saranno visualizzabili nel “fascicolo previdenziale del cittadino” del sito internet dell’Inps, all’interno del menù “prestazioni”, “richieste presentate”.
Zedde
Riforma Pensioni, Furlan: Parlamento ci rimetta le mani prima del Referendum
La leader della Cisl, Annammaria Furlan, riaccende l'idea di un confronto con il Parlamento per risolvere i problemi della Riforma Fornero del 2011. La Riforma "è stata la paggiore di tutti i tempi".
Kamsin Il governo dovrebbe mettere mano alla riforma Fornero sulle pensioni convocando le parti sociali. La legge Fornero sulle pensioni e' stata la "peggiore" di sempre perché "ha creato gli esodati", ma ora "il Parlamento ci rimetta le mani il prima possibile senza aspettare l'esito del referendum" proposto dalla Lega Nord. Affidare a un referendum la questione sarebbe troppo semplice. Lo ha affermato il leader della Cisl, Annamaria Furlan, a Repubblica Tv rispondendo a una domanda sulla posizione della Cisl rispetto al referendum per abrogare la legge Fornero proposto dalla Lega nord.
"Rifare una legge pensionistica - ha detto Furlan - e' qualcosa di un po' piu' complesso di dire si' o no a un referendum. Qualora ci fosse un referendum, comunque, ogni iscritto e' libero di decidere se votare o no". La Cisl si aspetta che "prima del referendum, il governo, invece di dare giudizi negativi sulla riforma Fornero, si decida a rimetterci le mani. Cosa aspetta il governo a riunire le parti sociali e vedere come va corretta quella legge?", ha concluso.
La proposta della Lega di abrogare la legge Fornero con un referendum trova invece d'accordo Massimo Battaglia, segretario generale della Confsal-Unsa, sindacato autonomo dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni centrali: Per noi, è un atto conseguente a quanto già fatto un anno fa, quando abbiamo provato in tutte le piazze d’Italia - ricorda - a raccogliere le firme per un referendum. Allora, ne abbiamo raccolte circa 70mila, poche ovviamente rispetto alle 500mila. E siccome c’è un partito politico, che oggi è la Lega, che ha raggiunto le 500mila firme, ha mandato gli atti alla Corte costituzionale, e ci auguriamo che questa decida che il referendum è legittimo, noi chiederemo ai nostri di aderire. Ce lo consente la nostra autonomia sindacale, la nostra distanza da qualsiasi ideologia politica e da qualsiasi partito".
"Un'adesione contro una riforma - avverte - che riteniamo vergognosa e in controtendenza rispetto a quello che dice il governo, cioè di dare spazio ai giovani: le modifiche fatte dalla Fornero, invece, ti fanno stare a lavoro finché non muori sul campo".
Zedde