Fisco
Sblocca Italia, arriva il bonus per chi concede in affitto un immobile nuovo
Una norma del decreto legge Sblocca Italia concede un beneficio fiscale sino a 60 mila euro, ripartibile in otto anni, per coloro che concedono in locazione un immobile nuovo ad uso residenziale. Il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale.
Kamsin Deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. E' quanto prevede l'articolo 21 del decreto legge 133/2014 (denominato anche "Sblocca Italia") per favorire l'acquisto e la locazione delle unità immobiliari di nuova costruzione.
Si tratta questa di una novità presa in prestito dalla legge "Scellier" francese, la quale dall'inizio del 2009 consente una deduzione del 25% dal reddito imponibile sul valore di acquisto di immobili dati in locazione (tetto massimo di 300.000 euro, quote di nove anni). La detrazione, oltralpe, è scesa al 13% nel 2012, ma è risalita al 18% nel 2013, e tale aliquota varrà fino al 2016. Vediamo dunque quali sono i requisiti per fruire di questa agevolazione.
La deduzione spetta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile nel limite massimo di 300mila euro (deduzione massima quindi pari a 60mila euro), è ripartita per un periodo di otto anni con quote annuali di pari importo. La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell'immobile su una propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla locazione.
La legge prevede che sia possibile ottenere la deduzione in tre casi: a) acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero da quelle che hanno effettuato i predetti interventi; b) costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori; in tal caso le spese di costruzione su cui calcolare la deduzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori; c) acquisto o realizzazione di "ulteriori" unità immobiliari da destinare alla locazione.
Per un singolo contribuente dovrebbe inoltre essere possibile beneficiare della deduzione anche sommando i tre casi, fermo restando il limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro.
Non solo. Per fruire della deduzione l'immobile, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno otto anni continuativi; tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa, per motivi non imputabili al locatore, ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto; l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); l'immobile non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968); l'immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale; tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.
Come accennato la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Considerando che, come detto, il tetto alla deduzione è di 60mila euro, la quota massima deducibile all'anno è di 7.500 euro. La legge precisa inoltre che la deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese ma non precisa con esattezza quali agevolazioni fiscali sono precluse dall'utilizzo della deduzione. Ad esempio dovrà essere chiarito se il beneficio possa essere cumulato con il bonus del 36-50% previsto dalla disciplina vigente per gli acquisti di fabbricati a uso abitativo ristrutturati (per i quali, a determinate condizioni, gli acquirenti degli immobili hanno diritto a una detrazione da ripartire in 10 anni).
Per la fruizione del beneficio i contribuenti dovranno tuttavia attendere la pubblicazione di un decreto interministeriale Trasporti-Economia che individuerà le modalità applicative del beneficio.
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Zedde
Legge di stabilità 2015, dal prossimo anno addio alla Tasi
La Riforma delle imposte sul mattone sarà inserita nella legge di stabilità 2015 da 24 miliardi che il Governo presenterà a metà Ottobre e troverà applicazione dal 2015.
Kamsin La Tasi dal prossimo anno sarà sostituita. Con la legge di stabilità 2015 il Governo rimetterà mano alle imposte sul mattone per l'ennesima volta nel tentativo di rimettere ordine sulla materia. E si tornerà indietro nel tempo, con una imposta unica sulla casa nella quale confluiranno, sia la Tasi che l'Imu. La quale, in realtà, non è mai scomparsa perchè i proprietari di seconde abitazioni la pagano tutt'ora insieme alla Tasi, anche se con scadenze diverse.
La conferma è arrivata dal sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti esplicitando i piani annunciati due giorni fa dal premier Matteo Renzi. «L'obiettivo è unificare le mille norme che riguardano le due imposte e anche le mille scadenze ora previsti». L'idea è quella di prevedere, ritornando alle regole della vecchia Imu, due sole scadenze a metà giugno e a metà dicembre pagando il 50% di quanto pagato l'anno precedente durante il primo appuntamento per poi fare il calcolo e saldare a fine anno.
L'identikit della nuova tassa - che tornerà a chiamarsi Imposta Unica - non è ancora del tutto chiaro ma emergono i primi punti fermi. Innanzitutto non ci sarà un taglio del carico fiscale complessivo. E questo perchè secondo il governo l'aliquota Tasi del 2,5% per mille sulla prima abitazione resterà invariata; sulle seconde case (e sugli altri immobili) l'asticella resterà al 10,6% di tetto massimo Imu più Tasi sulla seconda. Sparirà quell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille concessa quest'anno dal Governo ai comuni per finanziare sgravi ed esenzioni in favore dei proprietari a reddito medio-basso.
Ma verranno ripristinate la detrazioni fisse (come previste dall'Imu) di 200 euro ad abitazione alle quali si aggiungeranno (di nuovo) 50 euro per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni. Il ripristino delle detrazioni "fisse" aiuterà a fare chiarezza rispetto alla normativa attuale che oggi rimanda alle decisioni dei Comuni creando migliaia di combinazioni possibili e diverse da un Comune all'altro. Inoltre il richiamo delle detrazioni fisse favorirà i proprietari di case con rendite catastali più basse che oggi sono penalizzati dall'attuale sistema.
Al momento però il testo all'esame del Governo non prevede l'unificazione anche della Tari, l'imposta sui rifiuti. "Di certo se vogliamo unificare anche questa imposta il testo andrà ritoccato" ha indicato infatti Zanetti che non esclude, ma eventualmente solo a partire dal 2016, che la tassa sui rifiuti sia accorpata alla Tasi-Imu.
Zedde
Tasi 2014, così il pagamento in caso di separazione o divorzio
Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'assegnatario dell'immobile in caso di divorzio o separazione legale tra i coniugi è l'unico tenuto al pagamento dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e le eventuali detrazioni. Ma i Comuni hanno dato indicazioni diverse.
Kamsin Il coniuge assegnatario dell'immobile, essendo titolare (anche ai fini TASI) del diritto reale di abitazione. Da ciò consegue che egli, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo soggetto obbligato al versamento della TASI con applicazione dell’aliquota e delle detrazioni, eventualmente previste, per l’abitazione principale. E' quanto ha indicato il MEF nelle Faq pubblicate il 4 giugno scorso sul sito del Dipartimento delle finanze (risposta n. 22).
Si tratta tuttavia di una interpretazione che non ha convinto molti Comuni che hanno, infatti, fornito indicazioni diverse ai contribuenti. Questi pertanto dovranno adeguarsi al fine di evitare sanzioni e contenziosi.
La disciplina della nuova tassa sui servizi indivisibili, infatti, non ripropone la medesima disposizione prevista in ambito IMU che stabilisce l’esonero del coniuge non assegnatario dagli obblighi di versamento.
In ambito TASI, infatti, da un lato, non si rinviene alcuna norma che prevede che il soggetto passivo sia l’assegnatario dell’immobile, dall’altro, nei confronti di tale soggetto non è normativamente riconosciuto alcun diritto di abitazione. Quindi a differenza dell’IMU, il cui perimetro applicativo è limitato al possessore dell’immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale), il presupposto impositivo della TASI si verifica con la detenzione a qualsiasi titolo dell’immobile. Il tributo, pertanto, incide anche sull’utilizzatore, a prescindere dall’esistenza di un titolo formale che ne legittimi l’occupazione (contratto di locazione, comodato, etc.).
L'art. 1, comma 681, della legge 147/2013, prevede infatti che in presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, “l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo”. Da ciò consegue che entrambi i coniugi sarebbero chiamati a pagare l'imposta.
Questa impostazione porta a due risvolti pratici. Se l'immobile è in comproprietà tra i soggetti separati o divorziati, contrariamente a quanto affermato dal MEF, l'imposta dovrà essere calcolata da entrambi i soggetti con l'aliquota dell'abitazione principale è ripartita poi tra i due in base alle quote di proprietà. Con le medesime percentuali va poi spalmata l'eventuale detrazione, salvo diversa disposizione regolamentare del Comune. In altri termini i coniugi pagano entrambi in base alle rispettive quote di possesso applicando l'aliquota per l'abitazione principale e, se prevista, l'eventuale detrazione viene ripartita sempre in ragione delle percentuali di proprietà (a meno di una diversa regolamentazione comunale).
Se l'immobile è invece interamente di proprietà del coniuge non assegnatario questi sarà tenuto a versare l'imposta nella misura prevista dal Comune, cioè in una misura oscillante tra il 70 il 90 per cento, e nella stessa percentuale gli compete la detrazione. La rimanente parte del tributo sarà invece a carico dell'assegnatario cui spetta la detrazione sempre nella stessa misura. Entrambi dovranno applicare le aliquote per l'abitazione principale.
In definitiva i contribuenti dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dai Comuni in materia per evitare possibili contenziosi. Infatti le indicazioni delle Finanze sono solo una trasposizione delle regole applicate dell'Imu, che tuttavia, da un punto di vista normativo, non possono trovare conforto nella disciplina sulla Tasi; e per questa ragione molti comuni non le hanno applicate.
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Tasi 2014, gli immobili no profit esenti dal pagamento del tributo
L'esenzione dal pagamento della Tasi scatta solo se sugli immobili sono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, scientifiche con modalità non commerciali.
Kamsin Gli enti ecclesiastici e no profit dovranno pagare la Tasi sugli immobili se su questi vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità commerciali. E' quanto prevede l'articolo 1, comma 3, del dl sulla finanza locale (16/2014) che ha esteso a questi enti lo stesso trattamento agevolato riservato per l'Imu in presenza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992.
In altri termini gli immobili degli enti non profit sono esonerati dal pagamento della Tasi solo se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, scientifiche, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Ai fini della qualifica di "attività non commerciale" il Decreto ministeriale 200/2012 precisa che sono considerate non commerciali quelle attività svolte gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo di importo simbolico e comunque non superiore alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con modalità commerciali. Inoltre è necessario che lo statuto dell'ente contenga: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione; l'obbligo di reinvestire gli utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento ad altro ente non commerciale che svolga analoghe attività istituzionale.
Laddove però l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista l'esenzione è solo parziale; si applica la norma che disciplina l'esenzione Imu per i fabbricati degli enti non commerciali adibiti a uso promiscuo (articolo 91-bis del Dl 1/2012). L'esenzione, in questo caso, si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, a condizione che sia identificabile. In tal senso la parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con attribuzione della relativa rendita. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione dell'ente interessato.
Nel decreto ministeriale 200/2012 sono indicati i parametri per stabilire come assoggettare a imposta la parte degli immobili adibita a attività commerciali. Per calcolare il rapporto proporzionale è necessario fare riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali e al tempo durante il quale l'immobile è destinato a un determinato uso. Rileva anche il numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività vengono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo di quelli che utilizzano la struttura. Se nell'immobile, poi, viene svolta un'attività diversa da quelle elencate dalla norma solo per un periodo dell'anno, per calcolare il tributo occorre accertare i giorni durante i quali l'immobile ha questa destinazione.
Il pagamento del tributo - Per questi immobili è diversa anche la tempistica di pagamento del tributo. Dato che manca una regola che rende applicabile alla Tasi le medesime modalità di pagamento dell'Imu entro il 16 ottobre gli enti no-profit soggetti, in base alle regole sopra esposte, dovranno provvedere al pagamento del 50% del tributo dovuto per l'anno 2014. Crea però qualche intoppo lo slittamento al 1° Dicembre 2014 del termine presentare la dichiarazione, che costituisce tappa essenziale per capire quanto si deve pagare e per consentire ai Comuni di verificare la correttezza dei calcoli del contribuente. In questo contesto, pertanto, i Comuni potrebbero accettare il pagamento dell'intero tributo direttamente in occasione dell'appuntamento di Dicembre.
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Tasi 2014, Serve l'F24 telematico per la compensazione dell'imposta
Strada obbligata per i contribuenti che hanno tributi erariali da compensare con la Tasi. Gli interessati dovranno necessariamente compilare l'F24 telematico.
Kamsin Si avvicina la scadenza per i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote della Tasi entro lo scorso 10 Settembre. Per rispettare l'appuntamento i contribuenti dovranno presentarsi alla Cassa entro il prossimo 16 Ottobre. L'imposta potrà essere pagata attraverso il modello F24 (cartaceo o telematico) oppure attraverso il bollettino postale (approvato con il decreto 23 maggio 2014). In tal caso il pagamento va effettuato presso gli uffici postali oppure tramite il servizio telematico delle Poste Italiane.
Sia con l'F24 che con il bollettino postale si potranno pagare importi superiori a mille euro ma il pagamento mediante F24 offre in più la possibilità, rispetto al bollettino postale, di compensare la Tasi con eventuali crediti relativi a tributi erariali o contributi previdenziali e assicurativi. La compensazione non è invece possibile nel caso in cui si vanta un credito per un tributo comunale. Com'è noto, infatti, in questa ipotesi il modello F24 non permette di evidenziare un credito relativo al rimborso di un tributo comunale da portare in compensazione.
Inoltre il diritto al rimborso deve essere preventivamente accertato dal comune e dunque non può essere portato un "auto-compensazione" all'interno dell'F24. Solo in caso di accoglimento dell'istanza, e se il regolamento comunale prevede la possibilità di effettuare la compensazione, allora il contribuente, diversamente da quanto previsto per i crediti erariali, verserà l'importo ancora dovuto al netto del credito vantato nei confronti del Comune che non dovrà essere pertanto evidenziato nell'F24.
Dal 1° Ottobre inoltre, se il pagamento è pari o inferiore a mille euro, le persone fisiche non titolari di partita IVA che devono effettuare il pagamento senza operare alcuna compensazione, possono utilizzare il modello F24 cartaceo presso le banche, le poste, gli sportelli di Equitalia. Potrà essere utilizzato l'F24 cartaceo per importi superiori a mille euro solo se ricevuto precompilato dal Comune.
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Bonus 65%, governo pronto alla proroga degli incentivi
"Ci siamo impegnati tutti affinche' nella legge di stabilita' ci sia questo provvedimento, che e' quello che serve all'Italia per uscire dalla crisi. La defiscalizzazione per rimettere in moto con fiducia i consumi dei cittadini e riqualificare un intero patrimonio edilizio e' la strada giusta. Sono certo che nella legge di stabilita' ci sia questo provvedimento. Kamsin Ci sara' e si completera' quindi con il decreto sblocca Italia, che mette 4 miliardi di euro a disposizione". Lo ha detto il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture, Maurizio Lupi, a margine della cerimonia per la celebrazione dei 50 anni dell'autostrada del Sole, riferendosi al rinnovo dei bonus per ristrutturazioni ed efficienza energetica.
"Nel giugno del prossimo anno - ha detto ancora Lupi - gli effetti della legge di stabilita' saranno in opera. Nella legge di stabilita' 2014, nel 2015, e' prevista ancora la ristrutturazione, solo che si abbassa dal 65 al 50 per cento. Quindi se noi interveniamo lo facciamo perche' questo provvedimento e' uno dei pochi che ha funzionato. Ricordo a tutti, e l'ho ricordato anche all'Economia e alla Ragioneria dello Stato, che non si prevedevano cinque miliardi di euro in piu', aggiuntivi, arrivati da questo provvedimento. Credo - ha concluso Lupi - che ci sara' ancora la proroga di questo provvedimento".
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