Fisco
Sblocca Italia, ecco come funziona il bonus sugli affitti
Il decreto legge sblocca italia introduce il bonus per chi affitta un immobile nuovo entro sei mesi dal suo acquisto per almeno 8 anni ad un canone non superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato.
Kamsin Servirà un decreto interministeriale Infrastrutture-Finanze per vedere in azione il bonus per chi affitta un immobile entro 6 mesi dall'acquisto o dalla sua costruzione. Ma nessun cenno ai tempi entro cui tale provvedimento dovrà essere adottato. E' questo quanto prevede l'articolo 21 del Dl 133/2014 che ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. bonus sugli affitti, una misura in verità già presente in alcuni paesi europei che ha stimolato il mercato immobiliare.
L'incentivo consiste in una deduzione dal reddito, ripartita in otto anni, del 20% del prezzo di acquisto o di costruzione, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. In tutto dunque 60 mila euro ripartiti in 8 anni. Diverse le condizioni per attivare il bonus. Prima di tutto la deduzione potrà essere conseguita a condizione che entro 6 mesi dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile si stipulerà un contratto di locazione di importo non superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3, Legge 431/98) oppure all'eventuale importo della cd. "convenzione comunale" (cioè quella stipulata per il rilascio del permesso di costruire) o all'eventuale importo del canone "speciale" previsto per le abitazioni nei "Comuni ad alta tensione abitativa". Non si perde la deduzione, comunque, se, per motivi non inputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 anni, a patto che ne venga stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione.
Il tipo di contratto - La legge non precisa che tipo di contratto debba essere stipulato (se a canone libero o concordato) chiedendo solo che l'immobile sia destinato alla locazione per 8 anni. Sarà il decreto interministeriale che dovrà, nei dettagli, precisare il punto. Il provvedimento regolamentare dovrà indicare, ad esempio, se è ammissibile stipulare piu' contratti di locazione nel tempo in modo da raggiungere il vincolo degli 8 anni oppure se ab origine il contratto debba avere una durata di 8 anni. In tal caso saranno ammissibili solo contratti a canone libero (4+4) mentre saranno preclusi quelli a canone concordato (perchè questi hanno una durata di tre anni rinnovabili di altri due e quindi la durata complessiva potrà arrivare a cinque anni, non ad otto).
Le Altre condizioni - Il bonus spetta solo per gli acquisti, effettuati dall 1° gennaio 2014 al 31 Dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Si tratta delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 (esdusa la A/10), a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Sono escluse le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Inoltre per attivare il bonus è richiesto che non ci siano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario (ad esempio padre e figlio, mentre sarebbe ammissibile il bonus in una casa data in affitto dal nonno al nipote) e che l'immobile consegua prestazioni energetiche certificate in Classe A o B. Il bonus spetta inoltre solo alle persone fisiche che non esercitino attività commerciale.
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In Gazzetta il testo del decreto legge sulla Giustizia Civile
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato ieri il decreto legge sullo smaltimento dell'arretrato civile. Si tratta del decreto legge numero 132 del 12 Settembre 2014. Il testo comprende le misure su arbitrato e negoziazione assistita da avvocati e anche per il taglio delle ferie dei magistrati.
Al massimo 30 giorni di ferie per i giudici - Potranno arrivare al massimo a 30 giorni le ferie dei giudici, oggi pari a 45 giorni. Lo sottolinea il sito del governo, che nella rubrica Passo dopo passo dedica all'intervento che ha provocato la protesta delle toghe un' infografica dal titolo "Meno Ferie ai magistrati: giustizia più veloce". I tribunali saranno chiusi dal 6 al 31 agosto, anzichè dal primo agosto al 15 settembre. In grande evidenza il numero delle cause pendenti (5,2 mln)e il tempo medio per una sentenza civile di primo grado (945 giorni).
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Sblocca Italia, Napolitano firma il decreto
Il pacchetto casa che al consiglio dei ministri del 29 agosto scorso era stato approvato “salvo intese” tra il ministero delle infrastrutture e il ministero dell'economia, alla fine è entrato nel decreto.
Kamsin Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato oggi il decreto cosiddetto 'sblocca Italia', e il decreto legge "in materia di degiurisdizionalizzazione e processo civile". I decreti erano stati varati dal consiglio dei ministri lo scorso 29 agosto.
Nel decreto sblocca Italia ci sono "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive". In particolare chi acquisterà una casa nuova o ristrutturata con un indice di risparmio energetico elevato e la concederà in affitto per otto anni a canone concordato, avrà un bonus fiscale dallo Stato del 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 300mila euro da spalmare in otto anni. Nel decreto non c'è invece il rinnovo del bonus del 65 per cento sulle ristrutturazioni edilizie che migliorano l'efficienza energetica. Questo perché, in realtà, il bonus è ancora in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno e dunque il veicolo idoneo per confermare lo sgravio sarà contenuto nella prossima legge di stabilità. Ma il decreto contiene alcuni incentivi in materia di riqualificazione energetica e antisisimica.
Il provvedimento sulla Giustizia ha invece l'obiettivo di smaltire l'arretrato civile. Nel testo ci sono le norme sull'arbitrato, la negoziazione assistita da avvocati e anche il taglio delle ferie dei magistrati.
Sblocca Italia, meno adempimenti per le ristrutturazioni edilizieZedde
Nelle partecipate ci sono piu' amministratori che dipendenti
"Abbiamo stimato che attraverso operazioni di fusioni, chiusura, introduzione di costi standard per il funzionamento delle societa' partecipate si puo' arrivare a risparmiare 3 miliardi nel giro di 2-3 anni. E' un risparmio significativo". Kamsin E' quanto ha indicato il commissario sptraordinario alla spending review Carlo Cottarelli intervenendo al Meeting Confesercenti a San Martino in Campo. "Al contempo - ha detto - si puo' fare un'operazione di trasparenza.
Oggi non se ne conosce neppure il numero esatto. La banca dati del Tesoro nel contiene circa 8 mila. Nel giro di tre anni - secondo Cittarelli - si puo' arrivare da circa 8 mila a mille, che e' l'obiettivo indicato da Renzi a fine aprile". Sulle perdite in termini di occupazione, il commissario ha rimarcato che "ce ne sono 1.500 con numero di amministratori superiore a quello dei dei dipendenti, mille non hanno dipendenti. Si tratta - ha concluso - non di togliere lavoro ma rendite di posizione".
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Tasi 2014,nei comuni ritardatari il pagamento slitta al 16 Dicembre
Solo 3.600 enti, secondo gli ultimi dati censiti da Confedilizia, hanno centrato la scadenza del 10 Settembre, potendo così chiamare alla cassa i contribuenti per la prima rata della Tasi entro il 16 ottobre.
Kamsin E' scaduto ieri il termine per i comuni che non avevano deliberato le aliquote sulla Tasi entro il 23 Maggio di farlo in tempo utile per chiedere ai propri concittadini di versare l'acconto entro il 16 Ottobre. Entro il 10 Settembre i comuni dovevano infatti inviare le delibere sulle aliquote al Mef che ha tempo per pubblicarle fino al 18 Settembre. Attualmente solo 3.600 enti, secondo gli ultimi dati censiti da Confedilizia, hanno rispettato questa la scadenza. Anche se i numeri sono ancora provvisori in circa 2mila comuni non sono arrivate e non arriveranno decisioni.
In questi enti l'appuntamento con la Tasi si complica e non di poco. Innanzitutto i contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 dicembre e il tributo si pagherà in rata unica con aliquota di base all'1 per mille sulle abitazioni principali. La regola è valida in linea generale anche per gli immobili diversi dalla prima casa con la precisazione, tuttavia, che il valore tra Imu e Tasi (sulle seconde case si paga infatti anche l'Imu) non deve superare l'aliquota massima del 10,6 per mille. Quindi nel caso l'aliquota Imu sia superiore al 9,6 per mille l'aliquota standard della Tasi non sarà applicata per l'intero ma si ridurrà nella misura sufficiente a far sì che la somma dei due tributi non superi il 10,6 per mille.
Altro effetto del mancato rispetto della tempistica fissata dalla legge riguarda il riparto dell'obbligazione tributaria fra possessori e occupanti, che dovrà essere effettuato nella misura standard, rispettivamente, del 90% e del 10% del totale. Mentre i comuni possono modificare tali percentuali, abbassando la prima fino al 70% e alzando simmetricamente la seconda fino al 30%.
Queste regole, secondo Confedilizia, penalizzeranno le abitazioni di valore catastale medio-basso, che vedranno aumentare il prelievo rispetto a quanto accadeva nel precedente regime (che era caratterizzato dalla presenza di detrazioni in misura fissa) mentre pagheranno importi minori le abitazioni che il catasto considera più pregiate.
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Esodati Bancari, l'assegno va corrisposto al netto delle ritenute fiscali
La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che la corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori del credito posti in prepensionamento, sia effettuata al netto delle ritenute di legge che sono dovute all’erario.
Kamsin È corretto il calcolo dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori esodati del settore creditizio operato dall'Inps tenendo conto dell'importo delle ritenute calcolate sull'intero assegno con modalità di tassazione separata. Questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l'incidenza delle ritenute e di garantire ai lavoratori prepensionati un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato. E' quanto ha indicato la Corte di cassazione con la sentenza 18128 del 22 Agosto 2014.
Il caso ha inizio da un ex bancario che aveva beneficiato dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e si era rivolto al tribunale lamentando un errore nel calcolo dell'assegno erogato dal fondo di solidarietà. Il soggetto richiedeva una somma pari all'importo lordo di cui il ricorrente era titolare che era soggetto all'imposta di cui all'articolo 17, comma 4-bis del testo unico sulle imposte dei redditi. I tribunali di primo e secondo grado accoglievano le istanze del lavoratore e l'Inps proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell'Inps sottolineando che la ratio dell'assegno straordinario è che questo sia pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante. A tale importo viene aggiunto quello delle ritenute, calcolate «con lo stesso criterio che deve essere applicato all'intero assegno».
Secondo i giudici dunque la questione va risolta sulla base di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 10 del decreto 28 aprile 2000 n.158, modificato dal protocollo del 16 dicembre 2009, che determina la misura dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, in base alla somma fra due valori: l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (ora pensione anticipata); l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. Il Dm 158/2000, si legge nelle motivazioni, ha infatti il compito di assicurare che i dipendenti di banca l'importo reale della pensione, in modo che l'importo delle ritenute di legge, da aggiungere a quella della pensione netta, non può che essere pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario che, nella specie, sono quelle previste in misura agevolata dall'articolo 17, comma 4-bis del Dpr 917/1986.
La determinazione dell'importo deve essere dunque effettuata attraverso la sommatoria fra l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione e l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. All'assegno straordinario, essendo di fatto una liquidazione rateizzata di una somma incentivante l'esodo del lavoratore, si applica la tassazione separata secondo l'articolo 19 del Tuir.
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