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Aree Sisma, Stop al versamento dei contributi anche nel 2024

Valerio Damiani Martedì, 05 Marzo 2024
Aree Sisma, Stop al versamento dei contributi anche nel 2024
Lo prevede un passaggio della Finanziaria. Le aziende e i professionisti potranno ottenere l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali anche nel 2024. I chiarimenti in un documento dell'Inps.

Le agevolazioni di natura previdenziale previste per le aziende e per i professionisti nella c.d. zona franca urbana istituita per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016 sono stati prorogati anche nel 2024. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 927/2024 in cui illustra quanto previsto dall’articolo 17-ter del decreto-legge 30dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (cd. decreto milleproroghe).

L’articolo 46 del dl n. 50/2017 come convertito in legge n. 96/2017 e successive modificazioni ha previsto l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.

La predetta agevolazione è stata riconosciuta, peraltro, anche alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese che svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. I benefici in questione sono concessi tramite appositi decreti del MISE nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato.

L’agevolazione originariamente era limitata al quadriennio 2017-2020 per le imprese e al 2019-2020 per i professionisti, poi è stata rinnovata nel 2021-2022 dal dl n. 104/2020 durante la pandemia, nel 2023 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Ora il legislatore ha prorogato ulteriormente la misura anche nel 2024.

Di conseguenza, spiega l'Inps, i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni (il Ministero delle Imprese e del made in Italy è l’Autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni) possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). Questo credito, in sostanza, può essere utilizzato per compensare i versamenti contributivi dovuti all'INPS oppure, se i versamenti sono già stati effettuati, per chiederne il rimborso all'INPS. In entrambi i casi gli interessati devono utilizzare il modello di pagamento "F24" da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) secondo le istruzioni già impartite dall'Inps con la Circolare n. 48/2019. A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166.

Documenti: Messaggio Inps 927/2024

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