Contributi, Ok allo Sgravio per le Mega-Fusioni
L’Inps detta le regole per la fruizione dell’incentivo sperimentale previsto dal dl n. 4/2024 per le aggregazioni aziendali sopra i 1.000 dipendenti. Previsto uno sconto contributivo totale fino a 3.500€ annui per lavoratore, ma vincolato a un accordo governativo con i sindacati che impone 200 ore di formazione e il blocco dei licenziamenti per 48 mesi.
Via libera dell’Inps alla fruizione degli sgravi contributivi per favorire le aggregazioni aziendali di grandi dimensioni. Alle nuove imprese nate da fusioni, acquisizioni o conferimenti di rami d'azienda con organico complessivo superi i 1.000 lavoratori viene riconosciuto uno sgravio del 100% della contribuzione datoriale per 24 mesi entro un tetto massimo di 3.500€ annui per ciascun dipendente. L'agevolazione è estesa per ulteriori 12 mesi, con un massimale ridotto a 2.000 euro annui. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3344/2025 in cui spiega che per la fruizione è subordinata ad un accordo sindacale da stipularsi in sede governativa che garantisca l’erogazione di politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti nella misura.
La misura
I chiarimenti riguardano lo sgravio previsto dall’articolo 4-ter del dl n. 4/2024 convertito con legge n. 28/2024 a favore delle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.
La disposizione da ultimo richiamata riconosce per il biennio 2024-2025 uno sconto totale (100%) sui contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) per 24 mesi, fino a un tetto massimo di 3.500 euro annui per dipendente (291,66 euro al mese). L'agevolazione è estesa per ulteriori 12 mesi, con un massimale ridotto a 2.000 euro annui (circa 166,66 euro al mese). Non ci sono effetti negativi sulla pensione dei lavoratori in quanto resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni (33%).
Le condizioni
L’attivazione dello sgravio è subordinata alla stipula da parte dell’impresa di un accordo vincolante in sede governativa, alla presenza dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Imprese. L'accordo, sottoscritto con i sindacati nazionali o aziendali, deve contenere un piano industriale dettagliato e un piano di politica attiva del lavoro che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.
La condizione sine qua non è l'impegno a fornire a ciascun lavoratore coinvolto almeno 200 ore complessive di formazione o riqualificazione professionale durante il periodo di fruizione del beneficio. A questa si aggiunge un vincolo occupazionale severo: l'azienda deve impegnarsi a tutelare il perimetro occupazionale esistente per almeno 48 mesi dalla data dell'aggregazione.
Controlli e Sanzioni
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) avrà il compito di verificare l'effettiva erogazione delle 200 ore di formazione. Qualora l'impegno formativo non venga rispettato, l'INPS revocherà l'incentivo e procederà al recupero della contribuzione non versata, aggravata da pesanti sanzioni civili.
Se l'azienda dovesse interrompere un rapporto di lavoro per motivi diversi dalla giusta causa, dal giustificato motivo soggettivo, dalle dimissioni volontarie o da accordi incentivanti scatterà una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito per i lavoratori interessati dalla violazione.
La Procedura
Le imprese interessate dovranno prima firmare l'accordo al Ministero del Lavoro, il quale verificherà la disponibilità delle risorse finanziarie (che sono a budget) e comunicherà all'INPS i dati dei beneficiari. L'INPS assegnerà quindi alle aziende autorizzate il codice specifico ("2L") per poter fruire dello sgravio tramite i consueti flussi Uniemens.
Documenti: Messaggio Inps 3344/2025