Cumulo Redditi/Pensioni, Entro il 31 Ottobre la dichiarazione degli autonomi
L'adempimento è necessario per i lavoratori titolari di assegni o pensioni di invalidità con meno di 40 anni di contributi che abbiano svolto nel 2024 attività di lavoro autonomo.
C’è tempo sino al 31 ottobre 2025 per comunicare all'Inps i redditi da lavoro autonomo conseguiti lo scorso anno oggetto del divieto parziale di cumulo con le prestazioni pensionistiche. Lo ricorda l'Inps con il messaggio n. 3036/2025 con il quale riepiloga il consueto appuntamento annuale a cui sono tenuti i lavoratori autonomi titolari di prestazioni pensionistiche.
L'adempimento, come noto, discende dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Pertanto i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare entro il 31 Ottobre 2025 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi), i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024 e a produrre una dichiarazione preventiva sui redditi che saranno complessivamente percepiti nel 2025.
L’obbligo di comunicazione interessa (iscritti alle gestioni private) i titolari di assegno ordinario di invalidità (anche privilegiato) o altri trattamenti previdenziali di invalidità diversi dalla pensione di inabilità (tale prestazione è, infatti, incumulabile con redditi da lavoro) liquidati con una anzianità inferiore a 40 anni di contributi e con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994.
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera, invece, per i trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato) ma non nella pensione di inabilità assoluta e permanente di cui alla legge 335/1995 che non consente, come noto, la prestazione di alcuna attività lavorativa durante la sua erogazione. Non trova applicazione nei confronti dei trattamenti di privilegio erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano nei ruoli civili della Pa per inidoneità al servizio militare o d’istituto (Art. 139 Dpr 1092/1973).
In ogni caso nessuna decurtazione delle pensioni avrà luogo qualora nell'anno 2024 gli interessati abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 7.781,93. Ai fini della decurtazione, inoltre, non contano:
- i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promoesse da Enti locali e altre Istituzioni pubbliche e private;
- le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- le indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
- le indennità percepite dai pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario.
La presentazione della dichiarazione
A differenza di quanto accade per i lavoratori dipendenti le cui trattenute di cui al citato articolo 10 sono effettuate direttamente dai datori di lavoro, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base di una apposita dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Tali trattenute vengono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi l'anno successivo. Entro il 31 ottobre, dunque, i lavoratori dovranno dichiarare a consuntivo i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2024 e a preventivo quelli del 2025 che saranno conguagliati sulla base della dichiarazione dei redditi 2025 resa a consuntivo nell'anno 2026. Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni. Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
La dichiarazione può essere effettuata direttamente tramite il sito Inps tramite il servizio on line “RED Precompilato”, digitando nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”. Nella successiva schermata occorre selezionare la campagna di riferimento “Campagna RED 2025 anno reddito richiesto 2024”. In alternativa è possibile avvalersi dell'assistenza di un patronato.
Redditi da dichiarare
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
L'incumulabilità
Ove dovesse scattare il taglio si rammenta che l'incumulabilità dei trattamenti con i redditi da lavoro dipendente o autonomo è limitata alla quota eccedente il minimo Inps nella misura rispettivamente pari al 50% o del 70% dell'eccedenza. Nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi; mentre nel caso di reddito da lavoro dipendente la trattenuta non può superare il reddito stesso conseguito.
Sanzioni
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. La somma sarà prelevata direttamente dall'Inps competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Documenti: Messaggio Inps 3036/2025