Alluvione, Arriva l’ammortizzatore sociale unico
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali occorsi in Calabria, Sicilia e Sardegna devono produrre apposita domanda all'Inps in favore dei propri dipendenti. Per autonomi e collaboratori contributo una tantum sino a 3.000€.
Via libera dell’Inps alla presentazione delle domande per l’«ammortizzatore sociale unico» per i lavoratori dipendenti colpiti dagli eventi alluvionali nei territori di Calabria, Sicilia e Sardegna lo scorso gennaio. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1272/2026 in cui spiega che i datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza all’Inps a partire da oggi (14 aprile) sino al 31 maggio 2026 per i propri lavoratori. Autonomi e collaboratori, invece, riceveranno un contributo una tantum sino a 3.000€ ma dovranno presentare domanda all’Inps dal 20 aprile al 20 giugno 2026 autocertificando i requisiti.
Ammortizzatore Sociale Unico
L’articolo 5 del dl n. 25/2026 stabilisce un sostegno al reddito a favore:
- dei lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa da tale data (l’elenco è individuato nell’Allegato n. 1 al messaggio Inps);
- ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori.
L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, alla inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.
La misura dell’intervento è pari al massimo mensile del trattamento di cassa integrazione, cioè 1.340,56€ al mese, ed è riconosciuto:
- Per il periodo pari alla sospensione dell’attività lavorativa entro un massimo di 90 giornate nell’arco temporale tra il 18 gennaio ed il 30 aprile 2026 nell’ipotesi di cui alla lettera a);
- Per il periodo pari alla sospensione dell’attività lavorativa entro un massimo di 15 giornate nell’arco temporale tra il 18 gennaio ed il 30 aprile 2026 nell’ipotesi di cui alla lettera b).
La misura spetta anche in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione con sede in località diverse dai citati territori. Idem per quanto riguarda i lavoratori distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro distaccatario.
Domande entro il 31 maggio
Ebbene l’Inps spiega che la domanda di accesso all’ammortizzatore deve essere presentata a partire da oggi direttamente dal datore di lavoro o dai suoi delegati tramite la piattaforma “OMNIA IS” disponibile tramite il portale Inps. I datori di lavoro agricoli devono utilizzare, invece, la piattaforma “CISOA Web”. Il termine per la presentazione dell’istanza, non perentorio, scade il 31 maggio 2026.
Autonomi
Collaboratori e lavoratori autonomi, invece, riceveranno un’indennità una tantum pari a 500€ per ciascun periodo di sospensione dell’attività lavorativa non superiore a 15 giorni entro un massimo erogabile di 3.000€ per ciascun lavoratore. L’indennità è esentasse e non prevede l’accredito di contribuzione figurativa.
Le categorie beneficiarie sono le seguenti:
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica);
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
L’indennità spetta a condizione che l’attività risulti avviata alla data del 18 gennaio 2026 e che l’interessato presenti apposita domanda telematica all’Inps a decorrere dal 20 aprile 2026 sino al 20 giugno 2026 tramite la sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.
Con la presentazione della domanda l’interessato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti tra cui, in particolare, la residenza/domicilio al 18 gennaio 2026 in uno dei comuni colpiti e lo svolgimento dell’attività in tali comuni.
Documenti: Messaggio Inps 1272/2026