Ammortizzatori Sociali, Niente mobilità in deroga nel 2017 dopo la Naspi
Gli interventi concessi nel 2017 potranno essere effettuati dalle Regioni purché consecutivi alla fruizione di precedenti trattamenti di mobilità ordinaria o di cassa integrazione con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.
Il ministero conferma, inoltre, quanto già stabilito nella Circolare 34 dello scorso novembre 2016 secondo la quale in tema di trattamento di mobilità in deroga, i trattamenti di mobilità in deroga nel finanziati con le risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dlgs 185/2016 possono seguire unicamente a precedenti trattamenti di mobilità in deroga e/o ordinari. In sostanza, le Regioni e Province autonome possono concedere provvedimenti di mobilità in deroga con effetti di durata oltre la data del 31 dicembre 2016 solo nel caso in cui il trattamento in argomento abbia inizio entro la fine dell’anno 2016 oppure con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 purchè la mobilità in deroga sia consecutiva esclusivamente alla fruizione di un precedente intervento di mobilità ordinaria scaduto dopo il 31 dicembre 2016. Detti trattamenti, quindi, non possono essere oggetto di decretazione da parte delle Regioni e Province Autonome qualora facciano seguito a precedenti trattamenti di disoccupazione quali ASpI, NASpI e ASDI.
Documenti: Circolare 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro; Circolare Inps 217/2016; Circolare 2 del 31 gennaio 2017 del Ministero del Lavoro