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Lavoro - Results from #1920

 

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Assistenza domiciliare, prorogata al 31 marzo la scadenza
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Assistenza domiciliare, prorogata al 31 marzo la scadenza

Redazione Lunedì, 16 Marzo 2015

Scade il prossimo 31 marzo il termine per presentare le domande per accedere alle prestazioni di assistenza domiciliare previste nell'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto "Home Care Premium 2014", interventi socio-assistenziali a favore di persone non autosufficienti dipendenti pubblici e pensionati Inps-ex Inpdap. Kamsin Al fine di assicurare la non interruzione del progetto di assistenza ai soggetti già beneficiari del programma del 2012, con apposita determinazione è stata autorizzata la prosecuzione dello stesso fino alla data del 31 marzo. I beneficiari, laddove non sia stato già fatto, dovranno presentare una nuova domanda per partecipare progetto "Home Care Pre-mium 2014", entro il nuovo termine di scadenza del 31 marzo. Il progetto, lo si ricorda, ha preso già il via lo scorso 1 marzo per coloro i quali abbiano presentato già domanda e per i quali sia già stato elaborato il piano assistenziale individuale.

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Salario minimo, governo pronto a fissare l'asticella intorno ai 7 euro l'ora
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Salario minimo, governo pronto a fissare l'asticella intorno ai 7 euro l'ora

Nicola Colapinto Sabato, 14 Marzo 2015
Il governo sarebbe orientato a fissare un'asticella minima per legge solo nei settori che non sono già regolamentati da un contratto nazionale. E ad applicarla per il momento anche ai contratti di collaborazione, in attesa del loro superamento.

Kamsin Sette euro l'ora. E' la paga minima oraria che spetterà per legge ai lavoratori dipendenti e a parte dei parasubordinati ma solo nei settori che attualmente non sono regolati da un CCNL. I dettagli della misura saranno definiti in uno dei prossimi decreti attuativi del jobs act, la riforma del lavoro; in particolare in quello sulle cosiddette politiche attive, che dovrebbe riscrivere le regole sul collocamento, e che nel giro di qualche settimana arriverà sul tavolo del consiglio dei ministri.

La vicenda. La legge 183/2014 affida infatti al Governo l'introduzione, anche solo in via sperimentale, di un compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 

In pratica si tratta di una soglia al di sotto della quale non si può andare quando si paga un dipendente o un collaboratore. La somma esatta non è stata ancora definita, anche se si ragiona su una quota intorno ai 7 euro l'ora, forse 6 e mezzo. Una soglia che sarebbe determinata dal valore dei voucher, i buoni lavoro per le prestazioni occasionali che valgono 7,5 euro netti l'ora, che il governo non intende superare per non far naufragare tali prestazioni.

L'ipotesi promossa dal M5S - Una misura analoga, ma piu' estesa, è contenuta nei ddl 1148 e 1670 (i ddl sul reddito di cittadinanza promossi dal M5S) attualmente in discussione in Senato. Qui si prevede l'applicazione del salario minimo nei confronti di tutti lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell’agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro "precario".

E si fissa un valore piu' elevato pari a 9 euro lordi con la previsione di un meccanismo automatico di incremento agganciato alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Istat. Il salario minimo diventerebbe inoltre impignorabile e verrebbe esteso anche ai soggetti praticanti, presso studi professionali al fine dell’abilitazione all’esercizio della professione. Resta da vedere cosa diranno i sindacati, che considerano il salario minimo come un altro modo per metterli all'angolo.

Il salario minimo non va comunque confuso con il reddito di cittadinanza - novità anch'essa contenuta nei ddl promossi dal M5S - in quanto il primo è una misura che non riguarda tutti ma solo chi lavora. Il reddito minimo, invece, è una somma che viene garantita per vivere e prescinde dal rapporto lavorativo.

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Inps, in Gazzetta il decreto che istituisce il casellario dell'assistenza

Redazione Venerdì, 13 Marzo 2015
Arriva la banca dati in cui saranno conservati tutti i dati sulle diverse prestazioni erogate e quelli utili alla presa in carico dei soggetti che beneficiano delle prestazioni.

Kamsin È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto 16 dicembre 2014 contenente le modalità attuative del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del Dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/10. Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 25 marzo.

Il casellario avrà il compito di monitorare non solo tutte le prestazioni sociali erogate dall'Inps, che pesano per circa 25 miliardi all'anno, ma anche le prestazioni sociali assicurate dai Comuni (7 miliardi all'anno), nonchè tutte le detrazioni e deduzioni fiscali legate alle politiche sociali al fine di evitare gli abusi. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni dovrà mettere a disposizione del casellario tutte le informazioni di propria competenza ai fini della pubblicazione della banca dati.

Il casellario è composto da più componenti: c'è la banca dati delle prestazioni sociali agevolate, che raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali ad essi erogate, tra cui quelle relative all'Isee; la banca dati delle prestazioni sociali, che raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali non incluse nella prima banca dati; la banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico da parte del servizio sociale professionale, contenente anche informazioni su disabilità, non autosufficienza, esclusione sociale e altre forme di disagio.

I dati del casellario, inoltre, saranno resi disponibili dall'Inps in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono gli interessati non identificabili, ai seguenti soggetti: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio; b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonche' altri enti pubblici ai quali, in conformita' alle leggi vigenti, sia affidata la programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesime prestazioni.

Le informazioni saranno altresi' utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative. L'Inps fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

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Assegno di invalidità, la casa non rileva ai fini del reddito

Paolo Ferri Mercoledì, 11 Marzo 2015
I giudici confermano che il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.

Kamsin Il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile (art. 13 legge 118/1971). Valgono le stesse regole previste per la pensione di inabilità. È quanto ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza della prima sezione penale n. 4674 del 17 dicembre 2014, depositata il 9 marzo 2015.

L'art. 13 riconosce agli invalidi civili, tra i 18 e i 65 anni, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (e sino al 99%), che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, un assegno mensile erogato dall'Inps di 279,75 euro (2015) per tredici mensilità. Ai fini del conseguimento dell'assegno il reddito del richiedente non deve però superare i 4.805,19 euro annui. Il tutto, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di inabilita' civile (art. 12 legge 118/1971). Il soggetto interessato deve rendere una autocertificazione annuale all'Inps, con cui attesta di non svolgere attività lavorativa. Se tale condizione viene meno, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ente. Il problema riguarda la considerazione ai tini del riconoscimento dell'assegno di invalidità de reddito di abitazione.

Nel caso specifico la Corte di appello, dando torto all'lnps, ha ritenuto che il reddito della casa di abitazione non rappresentasse un onere deducibile o una ritenuta fiscale e che, conseguentemente, il reddito Irpef al lordo non comprendesse il reddito della casa di abitazione. Secondo la Corte di appello occorre distinguere tra reddito della persona e reddito imponibile, che esclude i redditi non tassabili. La Corte di cassazione ha ricordato il suo orientamento in tema di pensione di inabilità.

Ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 legge 118/1971, rinvia per le condizioni economiche all'art. 26 legge 153/1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Non rileva in senso contrario ai fini assistenziale, la denuncia dei redditi, al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito. La Cassazione ha, quindi, applicato lo stesso principio all'assegno mensile di invalidità, che è concesso con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegno della pensione di inabilità.

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A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

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Amianto, Salvaguardia dei benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto

Redazione Martedì, 10 Marzo 2015
Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore. 

Kamsin La Circolare Inps 51/2015 ricorda che la legge 190/2014 ha previsto la salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'Inail. La predetta disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. Destinatari, sono i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali sia stato annullata la certificazione rilasciata dall'Inail per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13 comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Tale normativa prevede che, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

Per la determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall'Inail, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore. Le disposizioni in parola non trovano applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall'interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. La decorrenza delle pensioni non può essere anteriore al 1° febbraio 2015.

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Esodati, in Gazzetta il nuovo fondo di solidarietà per i ferrovieri

Redazione Lunedì, 09 Marzo 2015

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto numero 86984 del 9 Gennaio 2015 con il quale viene adeguato alla legge 92/2012 il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, istituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 21 maggio 1998. Kamsin Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Societa' del Gruppo FS, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attivita' o di lavoro, nonche' nell'ambito di situazioni di crisi aziendale, coerentemente con le finalità indicate nella legge 92/2012.

Le prestazioni. Il Fondo provvede all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. 

L'assegno straordinario. Il fondo eroga, inoltre, gli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

Gli assegni straordinari sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

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