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Aspi 2015, stop alla comunicazione del reddito presunto
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Aspi 2015, stop alla comunicazione del reddito presunto

Eleonora Accorsi Domenica, 22 Marzo 2015
Per ottenere l'Aspi in un'unica soluzione non si dovrà più dichiarare all'Inps il reddito presunto derivante dalla nuova attività.

Kamsin Regole piu' agevoli per ottenere la liquidazione dell'Aspi o della Mini-Aspi in unica soluzione. Chi intende ottenere l'erogazione del sussidio in via anticipata per intraprendere un'attività di lavoro autonomo non dovrà comunicare all'Inps il suo reddito presunto ma solo l'inizio dell'attività lavorativa. E' quanto ha stabilito l'Inps con la circolare 62/2015.

La vicenda. Secondo la legge 92/2012, i soggetti titolari di Aspi o mini Aspi possono richiederne il pagamento in un'unica soluzione, per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa. Per l'accesso alla prestazione bisogna inoltrare un'istanza telematica all'Inps entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile Aspi o mini Aspi e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.

Oltre a tale istanza gli interessati devono comunicare all'istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, sia l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia il reddito presunto della stessa, nell'anno di riferimento.

La novità. Nella circolare n. 62 di ieri l'Inps fa marcia indietro sollevando, in pratica, gli interessati dalla denuncia del reddito presunto. In considerazione del fatto che l'anticipazione non è più funzionale al sostegno di uno stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e che, piuttosto, assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, l'istituto precisa "che il beneficiario è dispensato dall'effettuare la comunicazione qualora presenti la domanda di anticipazione dell'indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall'inizio dell'attività".

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Naspi 2015, i periodi di cig a zero ore restano "neutri"
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Naspi 2015, i periodi di cig a zero ore restano "neutri"

Redazione Sabato, 21 Marzo 2015

Con riferimento alla nuova prestazione NASpI (decorrente dal 1° maggio 2015), il Ministero del lavoro, con comunicato del 20 marzo 2015, precisa che i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (p. es. malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro), immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

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Zedde

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Dis-Coll 2015, nessuna restrizione per chi ha già perso il lavoro

Bernardo Diaz Venerdì, 20 Marzo 2015

Non ci sarà alcuna preclusione nell'accesso alla Dis-Coll, per coloro che abbiano perduto l'occupazione dal 1o gennaio 2015 e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, o di adozione delle procedure telematiche per la presentazione della domanda, siano già trascorsi i 68 giorni entro i quali la stessa deve essere presentata, a norma dell'articolo 15 del dlgs 22/2015. Kamsin E' quanto ha ricordato ieri il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti nel corso di un'interrogazione parlamentare.

Secondo il Ministro "il problema è perfettamente presente all'INPS e a questo Ministero ed è in corso di predisposizione una circolare che prevede disposizioni operative volte a salvaguardare la situazione di quei soggetti che, avendo perso il lavoro in data antecedente l'entrata in vigore del decreto o l'adozione delle procedure telematiche, potrebbero vedere limitato il loro diritto di accesso ai benefici in parola. L'INPS sta predisponendo con carattere di priorità la procedura per la presentazione telematica delle domande".

Il nuovo ammortizzatore sociale, lo si ricorda è riconosciuto ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata che perdano il lavoro a partire dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015; la prestazione sostituirà l'indennità una tantum corrisposta sino ad oggi.

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Zedde

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Garanzia Giovani, ecco gli incentivi per chi assume i giovani Neet

Redazione Giovedì, 19 Marzo 2015
Tramite il programma Garanzia Giovani le imprese che assumono un "neet" possono ottenere un incentivo sino a 6mila euro. il Bonus è cumulabile con il nuovo esonero contributivo introdotto dalla recente legge di stabilità.

Kamsin Ci sono incentivi assegnati ai datori di lavoro privati che assumono giovani inseriti nel programma nazionale chiamato "garanzia giovani". È un programma che nasce in Europa, durerà fino a giugno 2017 (per una spesa complessiva di 189 milioni di euro) e che i giovani faranno bene a non sottovalutare. È un programma che tenta di ridurre quello spaventoso 43% di disoccupazione giovanile. Con esso c'è l'opportunità, ma ovviamente non la certezza, di essere assunti. Per dare il via all'operazione la prima mossa è proprio dei giovani. I giovani interessati al programma sono in via potenziale 1.723.000. Di essi solo circa il 20% si sono registrati.

Vediamo chi sono i giovani interessati e cosa devono fare per facilitare l'assunzione.

La procedura

La misura è destinata ai giovani che vanno dai 15 ai 29 anni e sono in regola con la scuola obbligatoria. Si tratta dei cosiddetti "Neet", acronimo inglese per definire giovani che: 1) non studiano; 2) non hanno un lavoro; 3) non sono inseriti in programmi di formazione professionale. Per accedere al programma gli interessati devono registrarsi al " Programma garanzia giovani" con il modulo disponibile sul sito apposito. A questo punto il centro per l'impiego o altra persona accreditata li contatterà per un colloquio nel quale saranno verificate le capacità del soggetto e in base ad esse sarà stabilito il grado, la possibilità di trovare lavoro.

I livelli si occupabilità sono classificati tra basso, medio, alto, molto alto; l'assegnazione è influenzata direttamente dalla posizione del giovane: più è istruito e voglioso di lavorare, più dimostra nel colloquio capacità professionali, più diventa alto il grado di occupabilità e quindi più basso diventa l'incentivo per l'azienda.

La domanda all'Inps

Le aziende devono intanto inoltrare all'Inps domanda preliminare di ammissione tramite il modulo di domanda "Gagi" sul sito ww.inps.it. indicando i dati relativi al giovane.

L'Inps: a) determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita al giovane; b) verifica la disponibilità residua delle risorse della Regione o Provincia autonoma di pertinenza e in caso positivo comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo. Quindi, entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui ricevono dall'Inps la comunicazione che è stata accettata la prenotazione, devono provvedere ad assumere il ragazzo. Infine, entro 14 giorni dalla comunicazione Inps devono comunicare l'avvenuta assunzione, senza la quale tutta la procedura decade. Attenzione: nella comunicazione devono chiedere anche la conferma della prenotazione. L'istanza di conferma diventa in pratica la domanda definitiva di ammissione all'incentivo.

Gli incentivi

La misura dell'incentivo è differente in base al tipo di assunzione e al grado di difficoltà del giovane.  Per le assunzioni a tempo determinato al di sotto dei 12 mesi l'incentivo riguarda solo le difficoltà alta e molto alta e offre un bonus di 1.500 - 2.000 euro. Per le assunzioni a tempo determinato dai 12 mesi in poi il bonus sale rispettivamente a 3.000 e 4.000 euro. Per le assunzioni a tempo indeterminato sono previsti tutti e quattro i gradi di difficoltà e il bonus è rispettivamente di 1.500, 3.000, 4.500 e 6.000 euro. Nessun incentivo è previsto per le assunzioni di apprendisti, colf, badanti e per lavori accessori. L'incentivo, peraltro, è cumulabile con il nuovo esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato introdotto nel 2015 con la legge di stabilità 2015.

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A cura di Bruno Benelli

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Pensioni, gli squilibri del sistema contributivo penalizzano i giovani

Federico Pica Giovedì, 19 Marzo 2015
Un giovane lavoratore con partita iva con redditi medio-bassi si troverà a percepire una pensione che sarà pari piu' o meno all'importo dell'assegno sociale

Kamsin Può darsi che il sistema pensionistico, privato e pubblico, d'Italia regga. Ove ciò continui a verificarsi, forse uno o due cittadini d'Italia finiranno con il riconoscere i meriti del ministro Elsa Fornero, che abolendo le pensioni di anzianità ha consentito questo miracolo. Un meccanismo nel quale si poteva andare in pensione (ordinariamente, e cioè salvi meccanismi agevolativi speciali) a 47 anni, avendo pagato per trenta anni il 35 per cento del salario, e continuare a vivere per altri 30 anni conseguendo il 70 per cento di esso, non era in realtà sostenibile.

Si pensi anche all'assurdità delle regole del sistema contributivo. Con queste regole oggi un giovane lavoratore con partita iva con redditi medio-bassi si troverà a percepire una pensione che sarà pari piu' o meno all'importo dell'assegno sociale (circa 450 euro al mese). La stessa cifra che prenderebbe uno che non ha mai lavorato. La Riforma penalizza dunque il lavoro. 

Ora, occorre rifarsi i conti e sperare che tornino. Se ciò non fosse, mi permetterei di suggerire un rimedio. Si consideri l'intera platea di coloro che sono andati in pensione con meno di 20 anni di effettivo lavoro (o di lavoro considerato effettivo), nonché di contributi effettivamente versati. Parte consistente di questi trattamenti pensionistici è stata ed è prodotta da regole che la classe politica (ed uso la parola classe non casualmente) ha stabilito, a vantaggio assai spesso di se medesima ed accollando a tutti, ed in primo luogo ai lavoratori, i costi conseguenti.

La mia opinione è quella che, se vi è effettivo problema, sarebbe corretto ed equo attribuire a questi pensionati non altro che il valore corrispondente all'importo dei contributi versati da loro o per conto loro da terzi. Naturalmente, questo importo dovrà essere attualizzato e il corrispondente trattamento mensile risulterà dalle regole attuariali oggi correntemente seguite. Una volta che si sia chiarito chi abbia effettivamente, sul piano civile, diritto a che cosa, potranno affrontarsi due problemi.

Anzitutto, quello dell'"assegno di sopravvivenza": nel nostro diritto civile vi è l'obbligo dei familiari a soccorrere il nullatenente; tra i soggetti tenuti a queste prestazioni va a mio avviso annoverato lo Stato, come "assicuratore di ultima istanza" nel caso di indigenza del beneficiario e di assenza di altri soggetti che siano tenuti ad assisterlo. Questo non è certo il "reddito di cittadinanza", per il quale, con ogni probabilità, mancano oggi le risorse, ma può essere un aiuto effettivo alle persona in difficoltà e va comunque nella direzione giusta. Il meccanismo descritto dovrà essere finanziato con la fiscalità generale, e cioè da noi tutti a seconda del reddito di ciascuno. Occorre chiedersi (e questo è il secondo problema) se il lavoratore non abbia ugualmente titolo, in caso di effettivo bisogno e tenendo ben conto della pensione di cui benefici, a somme finanziate dalla fiscalità generale, ed in quale misura.

Qualche segno di apertura nella direzione indicata può riscontrarsi nel decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015: è prevista, in esso, un'ulteriore tutela per i lavoratori disoccupati che siano usciti, per decorso dei termini, dal sistema ordinario degli ammortizzatori sociali (l'Asdi). L'assegno di cui si tratta è collegato a valutazioni concernenti la situazione di bisogno del lavoratore ed è condizionato alla sua adesione a un progetto personale d'impegno, nonché alla sussistenza effettiva delle risorse destinate al finanziamento di esso.

Il fondo, come è corretto, è finanziato dalla fiscalità generale. Al di là di questi "segnali", occorrerebbe, a mio avviso, riconoscere che il sistema assistenziale e pensionistico va, in Italia, riformato radicalmente, approfittando dello spazio di sopravvivenza che il ministro Fornero ci ha consentito. Ciò sarebbe comunque opportuno; vi è, tuttavia, il serio rischio che a soluzioni "radicali" noi si sia costretti dalle circostanze a porre mano. Naturalmente, il fine di un riesame delle posizioni pensionistiche non è quello di punirne i percettori, i quali legittimamente (anche se in condizioni di oggettivo conflitto di interessi) ne hanno lucrato.

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Zedde

A cura di Federico Pica

Lavoro

Aspi 2015, la richiesta di mobilità respinta vale per l'Aspi

Redazione Mercoledì, 18 Marzo 2015
La domanda di mobilità ordinaria rigettata dall'Inps può valere come domanda di Aspi. E' quanto comunica l'Inps con il messaggio 1644/2015.

Kamsin Il lavoratore che erroneamente presenta istanza per avere l'indennità di mobilità, potra'  sempre chiedere che la domanda venga ritenuta utile per ricevere l'indennità di disoccupazione (Aspi o Naspi che sia). E' quanto precisa l'Inps nel messaggio n. 1644/2015. Non sempre è valido il contrario.

Trasformazione domanda Aspi in mobilità. Il primo caso riguarda la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione Aspi, erroneamente prodotta da un lavoratore licenziato a seguito della procedura di mobilità (art. 4 della legge n. 223/1991). L'Inps spiega che la domanda può essere ritenuta utile ai fini della concessione dell'indennità di mobilità ordinaria solo se l'esplicita richiesta di conversione (da domanda Aspi a domanda di mobilità) viene inviata entro i termini di decadenza previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria, ossia entro 68 giorni dal licenziamento. 

Ciò in quanto, precisa l'Inps, la condizione di tali lavoratori (collocati in mobilità) è a loro ben nota in quanto evidenziata dai diversi elementi: comunicazione obbligatoria Unilav del licenziamento collettivo; lettera di licenziamento nella quale viene segnalato che lo stesso è avvenuto a seguito della procedura di mobilità; iscrizione nelle liste di mobilità approvata dalla commissione regionale per l'impiego che può intervenire nei 68 giorni dal licenziamento.

Trasformazione domanda mobilità in Aspi. Il contrario è invece ammesso. possibile, cioè, la trasformazione della domanda di mobilità in domanda di Aspi nel caso di reiezione della domanda di mobilità. Anzi, in questi casi, le sedi Inps sono tenute a suggerire l'opportunità ai lavoratori, indicando in calce al provvedimento di rigetto il motivo della reiezione e la nota con cui si offre l'opportunità di trasformare la domanda di mobilità in quella di Aspi.

Trasformazione domanda Aspi in trattamento speciale edile. Terzo e ultimo caso riguarda la presentazione di domanda per l'indennità di disoccupazione Aspi o di mobilità, prodotta erroneamente dal lavoratore destinatario di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia (ex legge n. 223/1991 o n. 451/1994). L'esplicita richiesta di conversione dell'istanza al fine di ricevere il trattamento speciale, spiega l'Inps, è da ritenersi utile se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.

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Zedde

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