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Assegno di Inclusione sospeso se non si comunicano i redditi

 

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Assegno di Inclusione sospeso se non si comunicano i redditi

Valerio Damiani Sabato, 02 Novembre 2024
Assegno di Inclusione sospeso se non si comunicano i redditi
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Dopo una tolleranza di tre mesi durante i quali la prestazione è solo sospesa in assenza della comunicazione relativa alla nuova occupazione scatta la decadenza dall’assegno d’inclusione.

Assegno di inclusione sospeso d’ufficio se uno dei componenti del nucleo familiare non comunica (entro 30 giorni dall’assunzione) l’avvio di una attività di lavoro dipendente. E dopo tre mesi scatta la decadenza della prestazione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3624/2024 in cui spiega di aver avviato i controlli da giugno 2024, anche in presenza di pagamenti già avvenuti.

L’obbligo di comunicazione

I chiarimenti riguardano l’obbligo di comunicazione imposto dall’articolo 3, co. 5 del dl n. 48/2023 e dell’articolo 8, co. 8 del Dm 154/2023 che, come noto, impongono l’obbligo di comunicazione all’Inps dei redditi derivanti dall’attivazione di un rapporto di lavoro dipendente da parte di uno o di più componenti il nucleo familiare che percepisce l’Adi.

In tal caso, il componente deve comunicare all’Inps il reddito derivante dalla nuova attività, entro 30 giorni dall’assunzione – la data è indicata nella CO presentata dal datore di lavoro e da cui l’Inps attinge l’informazione – tramite modello “ADI-Com Esteso” utilizzabile dal 18 marzo. L’adempimento è dovuto anche in caso di avvio di percorsi di politica attiva che prevedano indennità o benefici di partecipazione o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, a eccezione dei tirocini d’inclusione sociali.

Il maggiore reddito da lavoro se è entro i 3.000€ lordi annui non incide sulla misura dell’Adi; se supera tale importo la parte eccedente ridetermina il sussidio Adi dal mese successivo a quello di variazione dell’occupazione e fino a quando il maggiore reddito non è recepito nell’Isee.

La sospensione e la decadenza

L'Inps spiega che qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio dell’attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

Se la famiglia si ravvede e presenta il modello “Adi-Com Esteso” prima che la prestazione sia posta in decadenza (cioè entro tre mesi dall’avvio dell’attività) oltre alla riattivazione del sussidio spetteranno anche le mensilità arretrate maturate durante la sospensione.

L'Istituto informa, infine, di aver avviato i controlli dal mese di giugno 2024 sull’omessa presentazione del modello “ADI-Com Esteso” per le domande di Assegno di inclusione in stato “accolta”, nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva. I controlli sono effettuati anche con riferimento ai pagamenti già disposti per le precedenti competenze. anche con riferimento ai pagamenti già disposti per le precedenti competenze.

Documenti: Messaggio Inps 3624/2024

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