Assegno Unico, Subentro entro un anno in caso di decesso dell’altro genitore
I chiarimenti in un documento dell’Inps riguardano le domande di assegno unico in cui non siano state rese note le generalità dell’altro genitore. In caso di decesso del richiedente il genitore superstite potrà subentrare presentando domanda di Auu entro un anno.
Diventa possibile subentrare nei pagamenti dell’assegno unico anche da parte del genitore superstite non dichiarato al momento della domanda dal genitore deceduto. In tal modo il genitore superstite potrà riscuotere senza soluzione di continuità i pagamenti della prestazione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1796/2025 in cui spiega di aver rilasciato una nuova funzionalità a condizione che il subentro si realizzi entro un anno dalla data di decesso del genitore.
Assegno Unico
I chiarimenti riguardano le modalità di subentro nella domanda di assegno unico in caso di decesso del genitore che aveva presentato domanda. Con Circolare n. 76/2023 l’Istituto aveva regolato il subentro d’ufficio nel caso in cui le generalità dell’altro genitore erano state già dichiarate nella domanda di assegno unico da parte del richiedente. In tal caso la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente con mantenimento dei pagamenti.
Il subentro
Nel caso in cui l’altro genitore non sia stato dichiarato nella domanda il decesso comporta la decadenza della domanda (monogenitoriale) originaria con conseguente interruzione dei pagamenti. Per evitare ciò l’Inps spiega che il genitore superstite dovrà presentare una nuova domanda di assegno unico: il sistema rileverà che il codice fiscale del figlio è già presente nella domanda originariamente decaduta consentendo al nuovo genitore di subentrare nella domanda originaria.
In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
In occasione del subentro, peraltro, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro potrà dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato mantenendo così il diritto alle maggiorazioni dell’Auu per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore.
Documenti: Messaggio Inps 1796/2025