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Autonomi, Possibile rinunciare allo sconto del 50% sui contributi

 

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Autonomi, Possibile rinunciare allo sconto del 50% sui contributi

Valerio Damiani Mercoledì, 24 Dicembre 2025
I chiarimenti in un documento dell’Inps riguardano lo sgravio triennale riconosciuto ad artigiani e commercianti iscritti per la prima volta alle rispettive gestioni speciali nel 2025.

Artigiani e commercianti iscritti per la prima volta alle gestioni Inps nell’anno 2025 possono cambiare idea e rinunciare allo sgravio del 50% sui contributi previdenziali. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3922/2025 in cui spiega di aver reso disponibile una funzione ad hoc e che, tuttavia, la rinuncia preclude la possibilità di essere nuovamente ammessi all’agevolazione.  

Lo sconto

E’ stato introdotto dall’articolo 1, co. 186 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e concerne i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli esercenti attività commerciali e non può essere cumulato con altri sconti (es. quello del 35% per i forfetari o dello stesso 50% per i soggetti ultra 65enni già pensionati).

Consiste nella possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del cinquanta per cento per i primi tre anni dall’iscrizione e vale anche per i contribuenti che versano sul minimale. In tal caso, tuttavia, la riduzione porta con sé il dimezzamento dell’anzianità utile ai fini del diritto a pensione (da 12 a 6 mesi). L’Inps ha regolato la misura con Circolare n. 83/2025.

La rinuncia

L’agevolazione non scatta d’ufficio, occorre la presentazione di una apposita domanda da parte del titolare del nucleo aziendale accedendo al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile a partire dallo scorso 8 agosto attraverso il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”. Nella domanda l’interessato autocertifica il possesso dei requisiti e dichiarare di non aver superato l’importo di aiuti concedibili in base alla normativa comunitaria (de minimis).

L’Inps conferma che una volta ammessi al regime agevolato è possibile cambiare idea ed ha reso disponibile l’apposita funzione di rinuncia, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).  L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa e non sarà possibile accedere nuovamente all’agevolazione. La rinuncia, inoltre, interesserà tutti i soggetti componenti del nucleo aziendale per i quali è stata accolta la relativa domanda che è oggetto di rinuncia.

L’Inps ricorda inoltre che le domande di adesione al regime previdenziale forfetario di cui alla legge n. 190/2014 formulate nel 2025 a cui abbia fatto seguito l’adesione alla riduzione contributiva in questione sono eccezionalmente neutralizzate e, quindi, l’interessato potrà essere ammesso alla sua fruizione al termine della riduzione contributiva. Diversamente l’interessato dovrà presentare apposita domanda di adesione al regime previdenziale forfetario al termine dei 36 mesi di riduzione contributiva o in caso di rinuncia o perdita del diritto.

Documenti: Messaggio Inps 3922/2025

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