Bonus Psicologo, Domande dal 15 settembre
I chiarimenti un documento dell’Istituto di previdenza sociale, diffuso a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale relativo al supporto pubblico.
Disco verde dell'Inps alla presentazione delle domande per il c.d. bonus psicologo per l'annualità 2025 (a valere sulle risorse stanziate per il 2024). Si potrà presentare istanza direttamente online tramite il sito dell'Istituto di previdenza sociale dal 15 settembre fino al 14 novembre accedendo al servizio «contributo sessioni psicoterapia» e selezionando «contributo sessioni psicoterapia domande 2025».
Lo stabilisce, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 2460/2025, facendo seguito alla pubblicazione del decreto 10 luglio 2025, con alcuni correttivi per rendere più efficiente il bonus, nella Gu n. 184 di sabato 9 agosto. Tra le novità, il decreto precisa che, entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda di bonus, andrà fatta almeno una seduta, pena la decadenza del contributo. Per presentare la domanda, bisogna essere in possesso di un’Isee non superiore a 50 mila euro.
Il bonus
La misura, esordita durante la pandemia, è stata resa strutturale dall’articolo 1, co. 538 della legge n. 197/2022 ed è destinata ad aiutare le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, anche a causa dell’emergenza pandemica e conseguente crisi economica. Il decreto 10 luglio 2025, appena pubblicato in Gu, contiene la ripartizione delle risorse a favore di regioni e province autonome che, per l’anno 2024 (per il quale le domande si presentano quest’anno), ammontano in totale a 9,5 mln di euro.
Il contributo può arrivare a un massimo di 1.500 euro a persona, modulato in base all’Isee del richiedente:
- con Isee inferiore a 15.000 euro, l’importo del bonus, fino a 50 euro per seduta, viene erogato fino all’importo massimo (1.500 euro per beneficiario);
- con Isee tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo del bonus, sempre fino a 50 euro per seduta, è erogato fino all’importo di 1.000 euro per beneficiario;
- con Isee superiore a 30.000 e fino a 50.000 euro, l’importo del bonus, fino a 50 euro per seduta, è erogato fino all’importo di 500 euro per beneficiario.
Il vincolo di fruizione
Da quest'anno, al fine di garantire un migliore utilizzo dei fondi, è prevista la decadenza dal beneficio per i destinatari del bonus che non abbiano svolto almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Una volta decorso tale termine, eventuali risorse non utilizzate per decadenza sono riassegnate alla regione o provincia autonoma di riferimento dell’assegnatario decaduto, per procedere a scorrimento delle graduatorie. Inoltre è previsto che lo scorrimento delle graduatorie sia fatto una sola volta. Di conseguenza, eventuali risorse non utilizzate sono riassegnate, a regioni e province autonome di riferimento e incrementano le risorse dell'annualità in corso di assegnazione.
Al via le domande
L’Inps, d’intesa con il ministero della salute, comunica che le domande per il bonus psicologo si potranno presentare a partire dal 15 settembre e fino al 14 novembre, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato «contributo sessioni psicoterapia» e selezionando «contributo sessioni psicoterapia domande 2025», attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web Inps, direttamente dal cittadino autenticandosi con una propria identità digitale (Spid di livello 2 o superiore, Cie 3.0 o Cns);
- contact center multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).
Documenti: Messaggio Inps 2460/2025