Cassa Integrazione, Contributi ridotti per il Fondo di Solidarietà di Bolzano Alto Adige.
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Premiati con lo sconto del 40% sulla contribuzione ordinaria i datori di lavoro che non abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione per 24 mesi.
Il prossimo anno l’ordinaria aliquota di contribuzione al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige da parte dei datori di lavoro che occupano mediamente, fino a cinque dipendenti, si riduce dallo 0,50% allo 0,30% se non hanno fruito dell’assegno ordinario di integrazione salariale per almeno 24 mesi. Lo rende noto l’Inps con la Circolare n. 140/2025 in cui spiega la decisione del Comitato amministratore del Fondo.
Il Fondo
Come noto il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige eroga gli assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria con la relativa copertura figurativa utile ai fini pensionistici. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
Al Fondo sono obbligatoriamente iscritti tutti i datori di lavoro privati che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive situate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. I datori di lavoro che operano in settori per i quali sia costituito un Fondo bilaterale hanno facoltà di aderire al Fondo di Bolzano–Alto Adige qualora sussista il requisito occupazionale del 75% pocanzi citato.
La contribuzione
Le prestazioni del Fondo sono garantite dal versamento di un contributo ordinario versato da tutti i datori di lavoro e determinato in misura pari:
- Allo 0,50% per i datori di lavoro che occupano, nel semestre di riferimento, fino a cinque dipendenti;
- Allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano, nel semestre di riferimento, oltre i cinque dipendenti.
L’articolo 8, comma 3, del D.I. 22 agosto 2023 prevede che l’aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,50% possa essere ridotta, fino alla misura massima del 40%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, previa apposita deliberazione del Comitato amministratore del Fondo.
Ebbene l’Inps spiega che il Comitato amministratore del Fondo ha deciso, con deliberazione n. 15 del 12 giugno 2025, di ridurre del 40% la misura della contribuzione ordinaria in questione per l’anno 2026. Di conseguenza in favore dei datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, per l’anno 2026, l’aliquota contributiva viene ridotta in misura pari allo 0,30% a condizione che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Documenti: Circolare Inps 140/2025