Ciclone Harry, Entro il 31 maggio le domande per l'ammortizzatore sociale unico
I chiarimenti in un documento dell’Inps. La domanda deve essere presentata tempestivamente dai datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali anche in sostituzione di altri interventi di integrazione salariale già richiesti.
Al via l’“ammortizzatore sociale unico” per i lavoratori dipendenti impossibilitati a recarsi al lavoro per il ciclone Harry. Lo rende noto l'Inps nella circolare 54/2026 indicando, inoltre, che per richiedere il nuovo ammortizzatore non serve accordo sindacale (basta un’informativa), non c'è un termine di decadenza, i periodi sono coperti da contribuzione figurativa e non è dovuto il contributo addizionale.
Ammortizzatore Sociale Unico
L’intervento è contenuto nel decreto legge n. 25/2026 che ha stabilito un sostegno del reddito in caso di eventi alluvionali sotto forma di ammortizzatore “unico”, cioè a tutela sia dei datori di lavoro (in caso di sospensione attività perché ubicati in una delle zone colpite) sia dei lavoratori dipendenti, del solo settore privato, impossibilitati a recarsi al lavoro presso un datore esterno alle zone colpite.
La misura si rivolge ai:
- lavoratori subordinati del settore privato, anche agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa, poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sedi operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni alluvionati (Allegato n. 1 alla circolare) e che, in conseguenza di tali eventi hanno sospeso l’attività lavorativa;
- lavoratori subordinati del settore privato, anche agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati e che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori (Allegato n. 1 alla circolare).
Vi rientrano anche i seguenti lavoratori agricoli:
- lavoratori che, alla data del 18 gennaio 2026, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 30 aprile 2026, e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni colpiti dall’alluvione. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
- lavoratori che, alla data del 18 gennaio 2026, sono residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 30 aprile 2026 e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.
Termini e durata
L’intervento di integrazione salariale copre il periodo temporale di mancato svolgimento dell’attività lavorativa tra il 18 gennaio 2026 ed il 30 aprile 2026 per un periodo massimo:
- di 90 giornate nei casi in cui il datore di lavoro ha la sede operativa o produttiva in uno dei comuni coinvolti nell’alluvione;
- di 15 giornate nei casi dei lavoratori residenti o domiciliati in uno dei comuni coinvolti che non si sono potuti recare al lavoro presso un datore di lavoro ubicato esternamente ai comuni alluvionati.
La misura del trattamento, spiega l’Inps, è pari al massimo mensile del trattamento di cassa integrazione, cioè 1.423,69€ al mese.
La domanda
La domanda va presentata dal datore di lavoro entro il 31 maggio 2026 (termine comunque non stabilito a pena di decadenza), sia nell'ipotesi di sospensione dell'attività, sia con riferimento ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro. L’«impossibilità», spiega l’Inps, s’intende collegata:
- alla presenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
- alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
Ai fini della richiesta, i datori non sono tenuti a siglare alcun accordo sindacale (basta un'informativa) ma dovranno indicare quale delle sopra indicate condizioni sono soddisfatte. Nelle ipotesi di cui alle lettere da b) a f) i datori dovranno specificare di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.
I periodi di utilizzo dell'ammortizzatore, inoltre, non incidono sulle durate massime di quelli ordinari e non è previsto il versamento del contributo addizionale.
Attenzione. L’Inps ricorda che la misura è incompatibile con eventuali sostegni ordinari (CIGO, AIS, CISOA) per i quali il datore di lavoro potrebbe aver fatto già domanda per le medesime collocazioni temporali. In tal caso il datore di lavoro dovrà preventivamente richiedere all’Inps l’annullamento sempre che l’istanza non sia stata ancora autorizzata. In caso di esito positivo successivamente gli interessati dovranno presentare l’istanza per l’ammortizzatore sociale unico.
Documenti: Circolare Inps 54/2026