Collaborazioni, quelle etero-organizzate sono assimilate al lavoro subordinato
Dal 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove norme per contrastare le collaborazioni coordinate e continuative che presentano caratteri di etero-organizzazione
La circolare del ministero del Lavoro 3/2016 precisa sul punto che, affinché questo avvenga, devono verificarsi simultaneamente tre condizioni: 1) che le prestazioni del collaboratore siano esclusivamente personali; 2) che siano continuative cioè che si ripetano in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità; 3) che abbiano modalità di esecuzione predisposte dal committente anche per tempi e luogo di lavoro. Pertanto, ogni qualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, la prestazione potrà essere considerata come lavoro subordinato, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.
L'assimilazione al rapporto di lavoro dipendente comporta diverse conseguenze sia per il datore di lavoro che il per prestatore. In primo luogo troverà applicazione qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Un effetto da non sottovalutare dato che il collaboratore potrà ottenere, sin dall'avvio del rapporto lavorativo, oltre al trattamento retributivo legale, il versamento dei contributi previdenziali commisurati alla durata del rapporto di lavoro, comprensivi anche della quota per l'indennità di disoccupazione (Naspi), le ferie, il versamento del Trattamento di Fine Rapporto e le tutele contro il licenziamento illegittimo. Senza contare che, una volta licenziato, il dipendente potrà accedere alla Naspi che, come noto, dal 1° maggio 2015 indennizza gli eventi di disoccupazione involontaria dei lavoratori subordinati. Inoltre, l’applicazione della disposizione comporterà per il datore l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Le collaborazioni coordinate e continuative etero-organizzate resteranno possibili: 1) se sono disciplinate da accordi collettivi stipulati con le confederazioni; 2) se si tratta di prestazioni intellettuali svolte da professionisti iscritti ad albi professionali; 3) se sono prestazioni erogate da sindaci o componenti dei collegi o organi di controllo delle società; 4) per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. Anche in questi casi, precisa però il Ministero del Lavoro, rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro una una vera e propria etero-direzione ai sensi dell' art. 2094 C.c.
Al di fuori di queste specifiche ipotesi, dunque, la possibilità di stipulare contratti di collaborazione sarà molto più ristretta rispetto al passato. Perchè rimarranno genuinamente autonome, in sostanza, solo quelle collaborazioni in cui sia il collaboratore a decidere come, dove e quando lavorare. Il coordinamento, in altre parole, resta compatibile con l'autonomia del rapporto finché non travalica nella etero-direzione. Un sentiero molto stretto e pieno di insidie dato che qualsiasi collaborazione necessita di una qualche forma di coordinamento da parte del committente. E dunque potrebbe dare "problemi" per il committente.
Ai committenti che non rispettano questi requisiti l'articolo 54 del Dlgs 81/2015 consente da quest'anno di sanare le irregolarità senza pagare sanzioni. Il salvagente potrà essere invocato a condizione che non siano stati accertati previamente illeciti a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all'assunzione stabilizzante dei collaboratori. Per attivare la sanatoria i committenti devono tuttavia rispettare precisi parametri. Innanzitutto deve sussistere la volontà di committenti e collaboratori di concludere, «con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro», atti di conciliazione. Cioè accordi transattivi da concludersi presso le organizzazioni sindacali; oppure, presso le direzioni territoriali del ministero del lavoro; o, ancora, presso le commissioni di certificazione istituite (per esempio, anche quelle istituite presso enti bilaterali).
Successivamente all'accordo, i lavoratori devono venire assunti a tempo indeterminato dall'azienda e mantenuti in attività per almeno dodici mesi. Durante tale periodo il lavoratore non può essere licenziato «salvo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo». In caso contrario il relativo licenziamento trascinerebbe con sé anche tutte le contestazioni e pretese pubbliche connesse alla posizione relative al passato. In definitiva, quindi, anche a seguito della soppressione improvvisa e necessitata di un ruolo o di una mansione aziendale occorrerà calcolare gli ulteriori effetti che ne potrebbero scaturire. I committenti che opteranno per la stabilizzazione potranno ottenere anche lo sgravio contributivo entro il tetto massimo di 3.250 euro annui prorogato nel 2016 con la recente legge di stabilità.
Documenti: Circolare Del Ministero del Lavoro 3/2016