Contributi, al via lo sgravio al 100% per l'assunzione di madri con tre o più figli
I chiarimenti in un documento dell’Inps sulla misura prevista dall’ultima legge di bilancio. Sgravio fino a 8.000 euro all'anno di risparmio per i datori di lavoro del settore privato.
Via libera dell’Inps alla fruizione del nuovo incentivo per favorire il reinserimento lavorativo delle madri di almeno tre figli. I datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo determinato o indeterminato dal 1° gennaio 2026 potranno godere di uno sgravio pari al 100% della contribuzione datoriale entro un limite di 8.000€ annui. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 82/2026 con la quale illustra la misura introdotta dall’art. 1, commi 210-213, L. n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026). La durata dell’incentivo dipende dal tipo di contratto attivato: 12 mesi per il tempo determinato; 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato. Forma oggetto di sgravio anche la trasformazione di un precedente rapporto a termine (solo se già agevolato). In tal caso la durata è 18 mesi dalla prima assunzione.
Lo sgravio
La disposizione da ultimo richiamata riconosce ai datori di lavoro un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per ogni lavoratrice assunta, entro il limite massimo di 8.000 euro all'anno (riparametrato su base mensile a un importo di 666,66 euro al mese).
L’agevolazione non copre i premi e i contributi dovuti all'INAIL né alcune contribuzioni minori (come i contributi ai Fondi di solidarietà o il contributo dello 0,30% destinato alla formazione continua). Rimane invece inalterata l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche della lavoratrice: la misura, quindi, non penalizza il futuro assegno previdenziale.
I datori di lavoro interessati
L'incentivo si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, siano essi imprenditori o meno, e include anche il settore agricolo. Restano invece escluse la Pubblica Amministrazione e la gestione di rapporti di lavoro domestico o di apprendistato, settori che beneficiano già di regimi contributivi speciali.
I requisiti
L'esonero è riconosciuto per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Per poter fruire del beneficio, la lavoratrice assunta deve possedere cumulativamente due requisiti al momento dell'assunzione o della trasformazione del contratto:
- Essere madre di almeno tre figli minori di 18 anni (ossia di età fino a 17 anni e 364 giorni). Ai fini della misura sono equiparati ai figli naturali anche i figli in adozione o in affidamento (compresi i periodi di pre-affido).
- Essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’Inps spiega che il possesso dei requisiti viene "cristallizzato" al momento dell'evento incentivato. Ciò significa che la successiva crescita del terzo figlio oltre i 18 anni (o un eventuale cambio nello stato familiare) non farà perdere al datore di lavoro il diritto all'esonero per la durata stabilita.
Per quanto riguarda il concetto di "impiego regolarmente retribuito", la norma fa riferimento a chi nei sei mesi precedenti non ha svolto lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, oppure ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato generante un reddito annuale inferiore alle soglie minime esenti da imposizione fiscale (5.500 euro per il lavoro autonomo e 8.500 euro per le collaborazioni).
Tipologie di contratti e durata del beneficio
L'incentivo varia in base alla forma contrattuale scelta:
- Contratto a tempo determinato (anche in somministrazione): esonero fino a 12 mesi.
- Trasformazione a tempo indeterminato: l'esonero complessivo spetta fino a 18 mesi dalla data della prima assunzione (solo se il contratto a termine era già stato agevolato).
- Contratto a tempo indeterminato: esonero fino a 24 mesi dalla data di assunzione.
Sulle assunzioni a tempo parziale (part-time), il massimale dell'agevolazione viene proporzionalmente ridotto. Restano invece esclusi dai benefici i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
Compatibilità e cumulo con altre misure
L’esonero non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote contributive datoriali (come l'esonero per donne svantaggiate ex L. 92/2012 o la cd. Decontribuzione Sud).
È invece compatibile con:
- La maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni (cd. "super deduzione" per il costo del lavoro).
- L'esonero dell'1% destinato alle aziende in possesso della Certificazione della parità di genere.
- Le agevolazioni che agiscono sulla quota di contributi a carico della lavoratrice (come il bonus mamme per i contributi IVS).
La domanda
Trattandosi di una misura soggetta a un limite complessivo di risorse finanziarie stanziate dal Governo, l'accesso all'esonero avverrà previa verifica della disponibilità dei fondi.
I datori di lavoro devono trasmettere la richiesta all'INPS tramite il modulo di istanza on-line denominato "ELM3", disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO) sul sito dell'Istituto.
L'INPS, una volta effettuati i controlli automatizzati sul rapporto di lavoro e verificata la copertura finanziaria, invierà la conferma di autorizzazione indicando l'importo massimo spettante. I datori di lavoro autorizzati potranno poi procedere al conguaglio delle quote spettanti all'interno dei flussi UniEmens a partire dalla competenza del mese di agosto 2026. Gli arretrati relativi alle mensilità da gennaio a luglio 2026 potranno essere recuperati sui flussi di competenza agosto, settembre e ottobre 2026.
Documenti: Circolare Inps 86/2026