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Contributi, La soccida non fa perdere la natura agricola al concedente

 

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Contributi, La soccida non fa perdere la natura agricola al concedente

Bernardo Diaz Venerdì, 23 Maggio 2025
Contributi, La soccida non fa perdere la natura agricola al concedente
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Il requisito della prevalenza del lavoro agricolo è mantenuto anche nella soccida semplice, parziale e monetizzata. Possibile il mantenimento anche dei benefici contributivi per le cooperative di cui alla legge n. 240/1984.

La soccida semplice, parziale e monetizzata non fa perdere la natura agricola all’impresa soccidante. In tali casi, infatti, non occorre effettuare alcuna valutazione circa il rispetto della condizione di prevalenza con riguardo all’acquisizione dei prodotti da parte del soccidante e del soccidario, poiché la stessa deve essere considerata realizzata nell’ambito dei rispettivi cicli aziendali di produzione. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 94/2025 in cui detta alcuni chiarimenti in merito ai risvolti previdenziali della soccida.  

La soccida

Si tratta di un contratto agrario associativo regolato dall’articolo 2170 cc che consiste in un accordo tra due parti, il concedente (o soccidante) ed il soccidario con l’obiettivo di allevare e sfruttare economicamente una certa quantità di bestiame e i prodotti derivati per un determinato periodo di tempo (es. latte, uova, carne, lana). Nello sfruttamento rientra anche l’accrescimento numerico del bestiame grazie ai parti sopravvenuti e al maggiore valore intrinseco del bestiame al termine del contratto.

La soccida può essere semplice o parziaria. Nella prima il bestiame è apportato solamente dal soccidante (senza che vi sia il trasferimento della proprietà al soccidario), mentre nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute; il bestiame in questo caso diventa un insieme di beni in comproprietà proporzionata ai rispettivi apporti.

Alla scadenza della soccida l’incremento della consistenza degli animali, ovvero l’accrescimento realizzato alla fine del ciclo di allevamento, si divide in natura tra le parti (come per i prodotti, gli utili e le spese) secondo le proporzioni stabilite dal contratto.

Nella pratica si è diffusa anche una variante contrattuale chiamata soccida monetizzata che, a differenza della forma tipica di soccida semplice o parziaria, non prevede la divisione in natura degli animali al termine del ciclo di allevamento, bensì l’acquisizione da parte del soccidante dell’intero accrescimento (previa la sua valutazione economica calcolata come la differenza tra il valore iniziale del bestiame conferito e quello risultante alla fine del ciclo) contro la liquidazione in denaro della quota spettante al soccidario.

Effetti previdenziali

Le concrete modalità di svolgimento della soccida possono essere foriere di alcune criticità dal punto di vista previdenziale. Si tratta in particolare della:

  • legittimità della variazione di inquadramento (dalla Gestione contributiva agricola alla Gestione DM) conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante a seguito del venire meno della condizione della prevalenza dell’origine interna all’azienda dei prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività connesse; 
  • sussistenza delle condizioni per usufruire, da parte delle cooperative e dei relativi consorzi di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, che si riforniscono di bestiame da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate, delle riduzioni contributive di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67

In taluni controlli l’Inps ha, infatti, rilevato l’assenza del requisito della prevalenza dell’attività agraria nell’impresa soccidante, osservando che l’acquisizione degli animali allevati mediante soccida si risolveva in un mero atto commerciale di acquisto dal mercato, anziché nell’acquisizione di materia prima derivante dall’allevamento condotto in forma associata, cioè all’interno della soccida.

In tali casi, pertanto, l’impresa soccidante rischia di perdere l’iscrizione alla gestione contributiva agricola e il venire meno delle condizioni per la corretta attribuzione delle riduzioni contributive spettanti alle cooperative ai sensi dell’articolo 32, co. 7-ter del dl n. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013. La disposizione da ultimo richiamata prevede, infatti, la riduzione dei contributi anche alle cooperative e relativi consorzi di cui all’articolo 2 della legge n. 240/1984, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi della soccida, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

Il comportamento concreto

Per dirimere i dubbi l’Inps spiega che occorre guardare il concreto comportamento dei contraenti nel dare esecuzione al contratto, al fine di stabilire se l’acquisizione materiale del bestiame possa essere considerata di provenienza aziendale o acquistata dal mercato.

In particolare, se nella realtà operativa le parti si conformano allo schema tipico della soccida semplice o parziale, non si ha alcun acquisto dal mercato, in quanto sia il soccidante che il soccidario tornano rispettivamente in possesso della consistenza del bestiame inizialmente conferita, mentre l’approvvigionamento scaturito dalla divisione in natura, secondo le proporzioni concordate della produzione aggiuntiva conseguita alla conclusione del contratto di soccida (o alla fine dei cicli di allevamento ricompresi nel corso della sua durata), non rappresenta un acquisto dal mercato, in quanto derivante dall’esercizio associato dell’attività di allevamento. 

In tali casi, spiega l’Inps, non occorre effettuare alcuna valutazione circa il rispetto della condizione di prevalenza con riguardo all’acquisizione di tale produzione da parte del soccidante e del soccidario, poiché la stessa deve essere considerata realizzata nell’ambito dei rispettivi cicli aziendali di produzione.

Il medesimo principio deve essere applicato con riferimento all’attribuibilità alla cooperativa-soccidante di cui all’articolo 2 della legge n. 240/1984 delle riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate con riferimento a quella parte di bestiame acquisita dopo la divisione dell’accrescimento effettuato in base alle proporzioni concordate nel contratto di soccida.

Nella soccida monetizzata dove l’acquisizione da parte del soccidante degli animali spettanti al soccidario quale quota dell’accrescimento conseguito non deve essere considerato acquisto sul mercato e quindi è irrilevante al fine della valutazione della sussistenza o permanenza del requisito di prevalenza. Inoltre non fa venire meno l’attribuibilità alla cooperativa di cui all’articolo 2 della legge n. 240/1984 delle riduzioni per zone montane e svantaggiate ma solo con riferimento alla parte del bestiame che non è stato oggetto di successiva rivendita. La parte di prodotto invece che, benché coltivata o allevata dal socio, sia conferita alla cooperativa al solo scopo della rivendita, non può comportare l’attribuzione di alcuna riduzione contributiva.

Documenti: Circolare Inps 94/2025 

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