Lavoro, Così scatta il diritto Prelazione per i dipendenti in cooperativa sull'azienda in crisi
I lavoratori dipendenti potranno rilevare l'attività dell'azienda in crisi e far proseguire l'attività attraverso la liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali a cui hanno diritto qualora si costituiscono in cooperativa.
L'articolo 11 del decreto legge 145/2013 stabilisce infatti il diritto di prelazione nei confronti dei dipendenti nell'ipotesi di affitto o vendita dell'azienda o di rami d'azienda e di complessi di beni o contratti d'impresa sottoposti a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa. La prelazione sussiste in favore di società cooperative costituite dai lavoratori dipendenti delle medesime aziende. In sostanza i lavoratori dipendenti di aziende in crisi possono associarsi sotto forma di società cooperativa e rilevare l'attività d'impresa presso la quale svolgevano il proprio lavoro.
La corresponsione anticipata degli ammortizzatori sociali - Non solo. Il comma 2 del citato articolo precisa anche che l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle nuove società cooperative formate dai lavoratori dipendenti, è titolo affinché tali lavoratori possano richiedere il pagamento anticipato degli ammortizzatori sociali a loro spettanti. La norma in pratica ha esteso la disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 5, della legge 223/1991 la quale riservava la corresponsione anticipata del sussidio di mobilità ai dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in una forma cooperativa.
Con il DL 145/2013 la possibilità viene concessa anche ai lavoratori assunti da imprese fino a 15 dipendenti. I soci delle cooperative istitute per rilevare l'azienda "madre" potranno pertanto richiedere l'anticipazione dell'indennità Aspi (o la Naspi) a loro spettante (a condizione chiaramente di avere i requisiti di accesso all'ammortizzatore sociale).
I lavoratori che vogliono fruire di tale opzione dovranno inoltrare all'Inps un'istanza entro la fine del periodo di fruizione dei trattamenti e comunque entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma. L'invio deve essere effettuato tramite i servizi telematici dell'INPS oppure tramite il contact center con la documentazione necessaria per certificare l'avvio dell'attività lavorativa in forma autonoma.