Inps, Più ampia la fruizione del congedo di paternità alla lavoratrice madre intenzionale
La pronuncia della Consulta n. 115/2025 esplica i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.
Il riconoscimento alla madre intenzionale del congedo di paternità può riguardare anche i periodi antecedenti al 24 luglio 2025. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3322/2025 con il quale torna sulle conseguenze della decisione della Corte Costituzionale n. 115/2025 che ha dichiarato illegittimo l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La questione
La Corte, come noto, ha riconosciuto il diritto alla lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento, alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001. Cioè ha diritto all’astensione dal lavoro con la fruizione dell’indennità di congedo di paternità (pari al 100% della retribuzione) con relativa contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici per 10 giorni, 20 giorni in caso di parto plurimo. Il congedo deve essere fruito tra i due mesi la data presunta del parto ed i cinque mesi successivi.
Efficacia
In un primo tempo l’Istituto aveva spiegato che la novella decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 115/2025 nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 30 del 23 luglio 2025 cioè dal 24 luglio 2025. Ora fa dietrofront specificando che la misura estende gli effetti anche ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.
Ciò significa che la fruizione del congedo è possibile per periodi anche anteriori al 24 luglio 2025 nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e che le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto respinte dall’Inps possono essere riesaminate, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.