Lavoro, Così i rimborsi per le donazioni di sangue
L’Inps riepiloga il quadro normativo vigente per i datori di lavoro del settore privato che debbano anticipare la retribuzione per le giornate o ore di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue o che siano stati dichiarati inidonei.
Diffusi dall’Inps nuovi codici per il conguaglio delle retribuzioni per donazione di sangue da utilizzarsi a partire dal prossimo mese di luglio da parte dei datori di lavoro del settore privato. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 96/2025 in cui spiega che i datori di lavoro interessati dovranno conservare le certificazioni mediche attestanti la donazione o l’inidoneità alla stessa per un periodo di 10 anni.
Riposi per donazione sangue
L’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 riconosce al lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente il diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione oltre alla contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici per la giornata di assenza dal lavoro. Per i datori di lavoro del settore privato la retribuzione è anticipata, di regola, dal datore stesso che poi la recupera tramite i flussi contributivi nei confronti dell’Inps.
Anche per gli inidonei
Successivamente il legislatore ha riconosciuto la predetta tutela, con l’articolo 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, «limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell’idoneità e alle relative procedure». L’Inps ha disciplinato la misura con Circolare n. 29/2017.
La retribuzione spettante
L’Inps conferma che il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici. Pertanto, al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
Al lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione sangue spetta, invece, la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo, cioè la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.
Il rimborso
La retribuzione per la giornata di riposo o per le ore di assenza in caso di inidoneità viene corrisposta dal datore di lavoro il quale successivamente può ottenere il rimborso dall’Inps. Il conguaglio, spiega l’Inps, deve avvenire entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione. Nella Circolare l’Istituto diffonde nuovi codici e istruzioni operative da utilizzarsi a partire dalla competenza «luglio 2025».
Ove non è possibile operare tramite conguaglio (es. operai agricoli a tempo determinato e domestici) il datore di lavoro può chiedere il rimborso diretto all’Inps delle somme anticipate presentando apposita domanda esclusivamente per via telematica entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione.
La documentazione
Ai fini del rimborso il datore deve conservare per 10 anni:
- Il certificato redatto dal medico che ha effettuato il prelievo in cui attesti, tra l’altro, il raggiungimento del quantitativo minimo pari a 250 grammi di sangue donato; le generalità del donatore e la gratuità della stessa;
- Un certificato che attesti l’autorizzazione e l’accreditamento del centro prelievo secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome;
- La dichiarazione del donatore che attesti il godimento della giornata di riposo e la corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro e la gratuità della donazione stessa.
Se il lavoratore è stato giudicato inidoneo alla donazione sangue la retribuzione, come detto, spetta al lavoratore limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. In tal caso, spiega l’Inps, il lavoratore è tenuto a inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di inidoneità che deve riportare:
- il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;
- i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;
- l'attestazione che la mancata donazione sia avvenuta in conformità con le cause di inidoneità previste dall'articolo 1, comma 1, del D.I. 18 novembre 2015;
- il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.
Contribuzione figurativa
L’Inps ricorda, infine, che per le giornate/ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per effettuare la donazione di sangue e il datore di lavoro richieda il rimborso o il conguaglio della retribuzione corrisposta viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale il lavoratore dipendente è iscritto.
Documenti: Circolare Inps 96/2025