Lavoro in carcere e NASpI: quando l’indennità di disoccupazione spetta ai detenuti
Dalla scarcerazione al trasferimento, l’Inps illustra i confini del welfare penitenziario recependo l’orientamento della giurisprudenza. Ecco i quattro casi in cui l'indennità è garantita e perché il lavoro in "rotazione" resta escluso.
Il lavoro carcerario dà diritto alla Naspi se la cessazione del rapporto di lavoro dipende dalla scarcerazione, dal trasferimento presso un altro istituto di pena, dalla conclusione del progetto lavorativo o dall’applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere. In questi casi, infatti, lo status di disoccupazione è involontario e, pertanto, il detenuto ha diritto alla fruizione dell’indennità di disoccupazione al pari di un normale lavoratore dipendente.
Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 74/2026 in cui ripercorre la progressiva equiparazione tra il lavoro intramurario, cioè quello intrattenuto dal detenuto con l’amministrazione penitenziaria, ed il lavoro libero dopo la celeberrima sentenza n. 396/2024 della Cassazione.
La questione
Per comprendere la portata di questa svolta, occorre fare un passo indietro. Nel lontano 1931, sotto il vecchio Regolamento degli istituti di prevenzione e pena, il lavoro carcerario era considerato parte integrante della condanna: un obbligo di legge privo di qualsiasi natura contrattuale.
La svolta arriva con la Legge n. 354/1975 (l'Ordinamento Penitenziario) che, in linea con l’articolo 27 della Costituzione, ridefinisce il lavoro come strumento di rieducazione. La definitiva consacrazione della parità dei diritti giunge prima con il Decreto Legislativo n. 124/2018 (che impone la massima equiparazione tra lavoratore detenuto e libero) e, infine, con la sentenza n. 396 del 5 gennaio 2024 della Cassazione, che stabilisce un principio cardine: quello tra detenuto e Amministrazione penitenziaria è a tutti gli effetti un ordinario rapporto di lavoro.
Quando spetta la Naspi
Se il lavoro è ordinario, anche la sua perdita involontaria deve essere tutelata. La Cassazione ha individuato quattro scenari specifici in cui il detenuto ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione (in presenza degli altri requisiti di legge):
1. Scarcerazione per fine pena
Quando un detenuto termina di scontare la propria condanna, il suo rapporto di lavoro cessa inevitabilmente. La Cassazione (Sent. 396/2024) ha chiarito che il lavoratore non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il contratto. Si tratta di disoccupazione involontaria.
"Escludere la NASpI in questo momento" — sottolineano i giudici — "priverebbe il lavoratore del sostegno proprio nella fase più delicata del reinserimento sociale, quando è più difficile trovare un'occupazione fuori dal carcere".
2. Conclusione del progetto lavorativo
Se il rapporto di lavoro cessa perché il progetto a cui il detenuto era assegnato giunge al termine, la perdita del lavoro è considerata involontaria (Ordinanza n. 4741/2025). La scadenza del progetto rientra, infatti, tra le scelte organizzative dell’Amministrazione e non del lavoratore.
3. Trasferimento in un altro istituto di pena
Il trasferimento del detenuto in un altro carcere (magari per motivi di sicurezza o cambio di status detentivo) comporta la perdita del posto di lavoro. Poiché il detenuto non ha facoltà di rifiutare il trasferimento per mantenere l'impiego, la disoccupazione che ne deriva è involontaria (Sent. n. 13578/2025).
4. Ammissione a misure alternative alla detenzione
Anche l'accesso a misure alternative (come l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare) dà diritto alla NASpI (Sent. n. 13577/2025). Sebbene la misura sia richiesta dal detenuto, la decisione finale spetta all'autorità giudiziaria. Di conseguenza, la perdita del lavoro intramurario è un effetto indiretto e non può essere equiparata a una "spontanea rinuncia" da parte del lavoratore.
Ticket licenziamento
L’equiparazione comporta che nei casi sopra indicati, qualora il contratto fosse a tempo indeterminato, l’Amministrazione penitenziaria è tenuta al versamento del cosiddetto "ticket di licenziamento" (il contributo di recesso previsto dalla Legge n. 92/2012).
Il lavoro in rotazione
C'è un'importante eccezione che non dà diritto alla NASpI: il lavoro a turni o in rotazione (regolato da diverse pronunce del 2025, tra cui la Sent. n. 19746/2025).
Il sistema carcerario prevede spesso che i detenuti si alternino nei posti di lavoro disponibili per garantire a tutti un'opportunità di impiego. In questo caso, la temporanea inattività tra un turno e l'altro non è un licenziamento, ma una semplice sospensione all'interno di un unico rapporto di lavoro pianificato.
Mancando una reale cessazione del rapporto giuridico, per i periodi di rotazione non è possibile richiedere la NASpI, e l'Amministrazione non deve pagare alcun ticket di licenziamento.
Documenti: Circolare Inps 74/2026