Strumenti

  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti
PensioniOggi.it

Lavoro intermittente: i bagnini restano a chiamata

 

  • Home
  • Notizie
  • Strumenti
  • Forum
  • Guide

Lavoro intermittente: i bagnini restano a chiamata

Valerio Damiani Venerdì, 29 Agosto 2025
Il ministero del lavoro conferma la sopravvivenza della tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923 che individua le ipotesi oggettive che legittimano il contratto a chiamata.

Il bagnino resta un lavoratore a chiamata. Alberghi, stabilimenti balneari, villaggi turistici e hotel potranno dunque continuare ad assumere con contratto intermittente i propri assistenti alla balneazione. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro nella circolare n. 15/2025, che conferma la validità della tabella allegata al Regio decreto n. 2657/1923, nonostante l’abrogazione dello stesso decreto operata dalla legge n. 56/2025. La precisazione arriva dopo le richieste di chiarimento sollevate dagli operatori del settore turistico e dall’Ispettorato nazionale del lavoro (nota prot. n. 1180/2025).

Il lavoro a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente consente al datore di lavoro di utilizzare la prestazione del dipendente in modo discontinuo, anche per periodi predeterminati nell’anno, con due modalità possibili:

  • con obbligo di risposta del lavoratore, che riceve un’indennità di disponibilità nei periodi di inattività;
  • senza obbligo di risposta, in cui il rapporto si perfeziona solo se il lavoratore accetta la chiamata.

Ipotesi soggettive e oggettive

Le ipotesi che legittimano la stipula del contratto a chiamata sono due: soggettive e oggettive. Le prime fanno riferimento ai seguenti soggetti, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività: età superiore a 55 anni (cioè almeno 55 anni), anche pensionati; età inferiore a 24 anni (al massimo 23 anni e 364 giorni), fermo restando che le prestazioni devono essere svolte entro 25 anni (raggiunta tale età, il datore può licenziare il lavoratore).

Le ipotesi oggettive sono individuate dai contratti collettivi (nazionali, territoriali, aziendali). In assenza, valgono i casi individuati dal dm 23 ottobre 2004 che a sua volta fa riferimento alle «tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657». Nella tabella figurano, oltre ai bagnini, numerose altre figure come camerieri, custodi e portinai.

La questione normativa

Il regio decreto è stato abrogato dalla legge n. 56/2025, in vigore dal 9 maggio, e ciò ha posto il problema se la stessa legge abbia potuto comportare l’implicita e contestuale abrogazione del dm 23 ottobre 2004. Confermando la nota n. 1180/2025, il ministero precisa che la legge 56/2025 non ha inciso sull’attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal dm 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto è «da considerarsi quale rinvio meramente materiale» che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le norme richiamate, senza che le successive vicende abbiano un effetto giuridico.

La tabella delle attività

Il ministero ricorda, inoltre, che già la circolare n. 4/2005 aveva precisato che il rinvio fatto dal dm 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» della tabella del regio decreto dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, «il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipula dei contratti di lavoro intermittente».

Inoltre, precisa il ministero, il dm è da ritenersi ancora oggi vigente in forza dell’art. 55, comma 3, del dlgs n. 81/2015. In conclusione, il ministero conferma che le attività della tabella allegata al regio decreto, in quanto incorporate nel decreto del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore.

Torna in alto
Strumenti
  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti

Copyright ©2025 Pensioni Oggi