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Pensioni, Le aliquote contributive per i lavoratori agricoli nel 2025

 

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Pensioni, Le aliquote contributive per i lavoratori agricoli nel 2025

Valerio Damiani Giovedì, 20 Febbraio 2025
Fissate dall'Inps le aliquote contributive per le imprese agricole che impiegano lavoratori con contratti di lavoro subordinato. Nel 2025 la quota a carico dell'azienda sale dello 0,20% su base annua. 

Continua a salire l'aliquota contributiva dovuta dalle imprese agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati (piccoli coloni e i compartecipanti familiari) iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps. Le nuove tabelle contributive valide per l'anno in corso sono riportate nella circolare Inps n. 46/2025 pubblicata dall'Istituto di previdenza. 

L'incremento della contribuzione, rispetto allo scorso anno, è dovuto all'art. 3 del dlgs n. 146/1997, il quale stabilisce che l'aliquota destinata al fondo pensioni dovuta per gli agricoli dipendenti aumenti annualmente, sino a raggiungere quella prevista per la generalità dei datori di lavoro del settore agricolo ovvero il 32,3%. L'incremento anche quest'anno riguarda solo la parte a carico del concedente che passa dal 21,15% al 21,35% dato che la quota pagata dal lavoratore ha già raggiunto la misura piena prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso il FPLD (8,84%). Considerando l'aliquota base dell'0,11% pagata sempre dall'azienda (che si aggiunge all'aliquota del 21,35%) la contribuzione complessiva IVS nel 2025 raggiunge quota 30,30%. 

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale è, invece, molto più elevata in quanto è stata agganciata sin dal 2011 al 32,3%. Pertanto queste aziende pagano nell’anno 2025, una aliquota del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

La retribuzione di riferimento

Com'è noto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato dopo la modifica apportata dall'articolo 1, co. 4 del dl 2/2006 convertito con legge 81/2006 è pari al salario contrattuale nel rispetto però di un minimale giornaliero che nel 2025 è fissato in 50,99 euro (Circ. Inps 26/2025). Se la retribuzione supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (55.448 euro annui), l'aliquota contributiva a carico degli operai viene maggiorata di un punto percentuale. Per i piccoli coloni agricoli e i compartecipanti familiari la retribuzione di riferimento da assumere al calcolo dei contributi resta, invece, quella dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia (cfr: DM 21 maggio 2024; Circ. Inps 81/2024).

Il peso contributivo complessivo è tuttavia gravato da ulteriori aliquote. Incide in modo particolare la quota dovuta per l'assistenza infortuni sul lavoro che è fissata in misura pari a 13,2435% più il 2,75% per finanziare la disoccupazione agricola (contributo non più dovuto dal 1° gennaio 2022 per le cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che impiegano operai a tempo indeterminato) e i contributi per le prestazioni economiche di malattia.

Si rammenta che anche nel 2025 continua a trovare applicazione l'articolo 1, co. 361-362 della legge 266/2005 e l'articolo 120 della legge n. 388/2000 in materia di riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro. In particolare le aziende agricole che versano lo 0,43% per gli assegni familiari ottengono l'esonero dal versamento della predetta aliquota, una riduzione dello 0,03% per la tutela della maternità e una ulteriore riduzione dell'1,34% per la tutela della disoccupazione. In allegato alla Circolare sono indicate le aliquote contributive per ciascuna azienda. 

Nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e in quelli classificati come svantaggiati restano in vigore le agevolazioni della legge 191/2009 che prevedono una riduzione del contributo complessivamente dovuto dal datore di lavoro pari al 75% per i primi e del 68% per i secondi.

Documenti: Circolare Inps 46/2025

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