Lavoro, Ok alla proroga delle tutele contro le intemperie stagionali
L’Inps recepisce le novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenute nella legge n. 113/2025 di conversione del dl n. 92/2025.
Si rinnova la proroga delle tutele sul lavoro per le emergenze climatiche in agricoltura ed edilizia. Per i periodi ricadenti dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (cd. «Eone») l’utilizzo della Cisoa (la cassa integrazione speciale operai agricoli) è estesa anche al caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa, oltre al caso già previsto della sospensione per l’intera giornata; inoltre, può avere come destinatari anche gli operai assunti a tempo determinato (Otd), oltre a quelli assunti tempo indeterminato (Oti) già beneficiari.
E nel settore edile la cassa integrazione ordinaria (Cigo) non concorre alla determinazione del limite di 52 settimane nel biennio. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 121/2025 con la quale recepisce le novelle della legge n. 113/2025 di conversione del dl n. 92/2025, contenente «misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali».
Il provvedimento sostanzialmente proroga nel 2025 le norme di deroga già previste, rispettivamente con riferimento al periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023 e al periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024, dall’articolo 1 del D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127, e dall’articolo 2-bis, comma 2, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.
Edilizia
Un primo intervento riguarda i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni rientranti nel campo di applicazione Cigo. Ebbene si prevede che anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale – se concessi per eventi oggettivamente non evitabili – non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
L’Inps ricorda che, per le richieste Cig connesse a eventi Eone, non trova applicazione il principio generale in base al quale possono beneficiare di cassa integrazione guadagni solo i lavoratori in possesso, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore sociale, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di Cig.
Con riferimento alle richieste di Cigo Eone per periodi ricadenti tra luglio e dicembre 2025, i datori di lavoro non sono tenuti a versare il contributo addizionale. Tuttavia, gli stessi periodi ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, qualora dovuto per eventuali altri periodi di cassa integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.
Le domande di Cigo Eone si presentano entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento.
Agricoltura
Si prevede che per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, la Cisoa per intemperie stagionali, è riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo determinato (Otd), oltre che a quelli a tempo indeterminato (Oti), già beneficiari, e anche in caso di riduzione dell'attività pari a metà dell'orario giornaliero.
Inoltre sia gli Otd sia gli Oti possono accedere alla Cisoa anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l’intera giornata (come previsto in via ordinaria).
La Cisoa ancora è riconosciuta ai lavoratori a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorative; non è conteggiata ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno; è equiparate al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Il trattamento Cisoa viene concesso dalla sede Inps territorialmente competente ed erogato dall’istituto di previdenza in maniera diretta ai lavoratori. Le domande devono essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o riduzione attività lavorativa. Le istanze riferite a sospensioni o riduzioni per eventi verificatisi dal 1° luglio al 13 agosto (data di pubblicazione della circolare) possono essere inviate entro il prossimo 12 settembre (30 giorni successivi alla data di pubblicazione della circolare).