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Malattia, Rientro libero dopo un’assenza prolungata

 

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Malattia, Rientro libero dopo un’assenza prolungata

Valerio Damiani Sabato, 17 Febbraio 2024
Malattia, Rientro libero dopo un’assenza prolungata
I chiarimenti in un documento del Ministero del Lavoro. Solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria vanno sottoposti alla visita medica, dopo un'assenza per malattia superiore a 60 giorni.

Il rientro al lavoro, dopo un'assenza per malattia superiore a 60 giorni, richiede una visita medica solo per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Lo rende noto la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in risposta a un quesito formulato dall'Università degli Studi di Milano riguardante la disposizione del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008).

Il quesito si riferiva all’articolo 41, co. 2, lett. e-ter del citato TU che prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori dopo un'assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. L’istante, in particolare, chiedeva di chiarire se un soggetto, anche non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico, uso di videoterminali), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia.

La commissione spiega che l'articolo 41 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce che la sorveglianza sanitaria è necessaria solo nei casi previsti dalla normativa o su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente ritenga che sia correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza, peraltro, comprende una visita medica prima del ritorno al lavoro dopo un'assenza per malattia superiore ai 60 giorni, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

La questione, ricorda il Ministero, è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7566 del 27 marzo 2020 richiamata, più recentemente, nella sentenza della Cassazione n. 29756/2022). La Cassazione, in particolare, ha chiarito che: «la norma va letta (...) nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di «idoneità» e, cioè, accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».

Sulla base di tale orientamento, la commissione precisa che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria vanno sottoposti alla visita medica, dopo un'assenza per malattia superiore a 60 giorni.

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