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Naspi, Niente sospensione con redditi sino ad 8mila euro annui

 

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Naspi, Niente sospensione con redditi sino ad 8mila euro annui

Franco Fontana Domenica, 27 Dicembre 2015
Naspi, Niente sospensione con redditi sino ad 8mila euro annui
L'Inps detta le istruzioni sul reddito compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma e dipendenti per i percettori di indennità Naspi.
I datori di lavoro che assumeranno disoccupati percettori di Naspi incasseranno il 20%, invece del 50%, del trattamento resi­duo che avrebbe dovuto essere erogato al lavoratore. Lo indica ­ la circolare 194/2015 dell'Inps in cui vengono analizzate le modifi­che apportate alla nuova assicu­razione sociale per l'impiego dai decreti legislativi 148/2015 (ammortizzatori sociali) e 150/2015 (politiche attive). In base all'articolo 24 del Dlgs 150 infatti la misura in origine prevista in favore dei datori di la­voro viene ridotta passando dal 50% al 20%: la restante (30%) par­te viene devoluta all'Anpal per fi­nanziare il fondo delle politiche attive.

In assenza di ulteriori pre­cisazioni in ordine alla decorren­za della nuova disposizione, si ri­tiene che la riduzione si possa ap­plicare dal 24 settembre (data di entrata in vigore del Dlgs 150/2015) dunque che eventuale recupero della quota già fruita e non più spettante.  

L'Inps inoltre conferma con la medesima circolare le soglie reddituali che consentono di cumulare il reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa (autonoma, dipendente o parasubordinata) con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS – COLL conservando, in deroga alla nuova normativa generale, lo stato di disoccupazione. Il reddito rimane fissato nei limiti già individuati per l'Aspi pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo. 

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore ai limiti sopra esposti, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa. 

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