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Pensioni, Dal 2027 il TFS arriva prima

 

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Pensioni, Dal 2027 il TFS arriva prima

Vittorio Spinelli Lunedì, 30 Marzo 2026
L'Istituto ha pubblicato la circolare riepilogativa che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026: per chi va in pensione di vecchiaia dal prossimo anno, l'attesa per la liquidazione scende da dodici a nove mesi. Restano invariati i tempi lunghi per le dimissioni volontarie.

I dipendenti pubblici che andranno in pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027 (cioè al raggiungimento di 67 anni ed un mese di età anagrafica) riceveranno la prima rata del TFS/TFR decorsi 9 mesi dalla cessazione dal servizio in luogo degli attuali 12 mesi. Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 30/2026 con la quale recepisce la novella contenuta nella legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025). Nessuna novità, invece, per chi si dimette: il termine resterà pari a 24 mesi (lo stesso di oggi).

La novità: da 12 a 9 mesi

I chiarimenti riguardano i termini di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti del pubblico impiego.  La disciplina attualmente vigente prevede che la prima rata del TFS venga pagata decorsi 24 mesi (+ 90 gg) in presenza di dimissioni dal servizio (con o senza diritto a pensione); di 12 mesi (+ 90 gg) raggiungimento dei limiti di età, per collocamento a riposo d'ufficio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro; 15 gg (+ 90 gg) in caso di inabilità o decesso.

Siccome dal prossimo anno aumenterà l’età pensionabile (+ un mese dal 1° gennaio 2027; + due mesi dal 1° gennaio 2028) per evitare una ulteriore dilazione dei termini la legge n. 199/2025 riduce nella stessa misura (3 mesi) il termine per incassare la prima rata del TFS per i casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età, per collocamento a riposo d'ufficio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro.  

Pertanto per i dipendenti pubblici che matureranno 67 anni ed un mese di età anagrafica dal 1° gennaio 2027 il termine per il pagamento della prima rata del TFS/TFR scenderà da dodici a nove mesi. Chi matura i 67 anni entro il 31 dicembre 2026 dovrà invece attendere i canonici dodici mesi.

Dimissioni e inabilità: i tempi restano invariati

Nessun "sconto" temporale per chi decide di lasciare il lavoro volontariamente. Per le dimissioni, il termine di attesa rimane fissato a ventiquattro mesi. Idem per cessazione dovuta a inabilità o decesso: la prestazione deve essere corrisposta entro 105 giorni.

Comparto Difesa

La riduzione del termine di pagamento del TFS/TFR riguarderà anche il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico per il quale, come noto, sia l’età ordinamentale che quella di vecchiaia è fissata ad età anagrafiche inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti. Per chi matura il diritto a pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027 il termine di pagamento del TFS/TFR si riduce da 12 a 9 mesi. Ciò vale anche per il personale militare (ufficiali e sottoufficiali) collocati in ausiliaria.

Il sistema delle rate: la soglia dei 50.000 euro

Non cambia il meccanismo di erogazione, che resta legato all'importo lordo della prestazione:

  • Unica soluzione: se l'importo è pari o inferiore a 50.000 euro.
  • Due rate annuali: se l'importo è tra 50.000 e 100.000 euro (la prima rata è fissa a 50.000 euro).
  • Tre rate annuali: se l'importo è pari o superiore a 100.000 euro (le prime due rate sono da 50.000 euro l'una).

Il pagamento delle rate successive alla prima avviene dopo dodici mesi dal diritto al primo versamento.

Decorrenza dei termini

Il documento dell’Inps offre anche una panoramica i quei termini di pagamento che non decorrono dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Se la cessazione dal servizio si verifica, infatti, per l'accesso a determinate prestazioni pensionistiche i termini decorrono da una data teorica, successiva alla risoluzione, che comporta un ulteriore ritardo nell'erogazione del TFS/TFR rispetto ai termini sopra esposti. In particolare:

  • Per l'ape sociale il termine decorre 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia;
  • Per il pensionamento con 41 anni di contributi (lavoratori precoci) i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia;
  • Per «quota 100», «quota 102» e «quota 103» i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia;
  • Per la pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 232/2016 il termine decorre 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (anche se il cumulo rileva solo ai fini della misura del trattamento pensionistico);
  • Per i lavoratori addetti a mansioni usuranti o gravose che accedono alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico ridotto (66 anni e 7 mesi) i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia;
  • In caso di inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti da esposizione all’amianto i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

L’Inps spiega prima di tutto che i suddetti termini speciali non sono modificati dal 1° gennaio 2027 e che i requisiti teorici formano oggetto di adeguamento alla speranza di vita Istat prevista per il biennio 2027-2028. Quindi l’età anagrafica su cui si misura il teorico raggiungimento della pensione di vecchiaia sale a 67 anni ed un mese dal 1° gennaio 2027 e quella per la pensione anticipata a 42 anni e 11 mesi (41 anni e 11 mesi le donne).

L’Inps chiarisce, inoltre, che i predetti termini dilatori non si applicano più:

  1. decorsi 24 mesi dalle dimissioni senza diritto a pensione. Si pensi al dipendente pubblico che si è dimesso il 31 dicembre 2023 con 62 anni di età e 42 anni e 10 mesi di contributi raggiunti in cumulo dei periodi assicurativi. Se presenta domanda di pensione anticipata in cumulo nel 2026, avendo già integrato il termine ordinario di 24 mesi + 90 gg dalle dimissioni, non dovrà attendere il più elevato termine stabilito per le pensioni in regime di cumulo pari a 12 mesi dall'età di vecchiaia;
  2. in caso di cessazione dal servizio per inabilità in regime di cumulo dei periodi assicurativi (resta quindi il termine di 15 gg + 90 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro);
  3. in caso di pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi a seguito di scadenza del contratto a tempo determinato (nel qual caso resta il termine di 12 mesi + 90 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro).

Infine nel caso in cui le prestazioni siano maturate in regime di cumulo (es. «quota 103» in cumulo, inabilità in cumulo o precoci in cumulo) si applica il termine dilatorio previsto per la specifica prestazione pensionistica come se il cumulo non operasse.

Documenti: Circolare Inps 30/2027

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