Pensioni, Il sindacalista part-time ha diritto ai contributi figurativi
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità. Interessati i lavoratori part-time collocati in aspettativa sindacale o politica.
Il lavoratore part-time che va in aspettativa sindacale o politica non perde la contribuzione figurativa se si rioccupa con un rapporto di lavoro a tempo parziale con un altro datore di lavoro. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1606/2025 con il quale rivede parzialmente le indicazioni fornite con il messaggio n. 55/2008.
La questione
Come noto l'articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) prevede che i lavoratori dipendenti che siano eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo o in assemblee regionali ovvero che siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a loro richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Analogo diritto è attribuito ai lavoratori chiamati a coprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Il periodo di aspettativa viene coperto da contribuzione figurativa a carico dell'Inps utile sia ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche sia ai fini della determinazione della loro misura. Per ottenerla il lavoratore interessato deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa. Le retribuzioni figurative accreditabili sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria senza comprensione degli emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro, nè incrementi o avanzamenti che non siano legati alla maturazione dell'anzianità di servizio (art. 8, co. 8 della legge 155/1981).
Divieto di rioccupazione
Con il messaggio n. 55/2008 l’Istituto ha precisato che l’accredito della contribuzione figurativa è condizionato dall’assenza nello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa compresa l'attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta l'iscrizione alla gestione separata. La Cassazione, tuttavia, si è espressa in senso contrario riconoscendo la compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’Associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Associazione medesima e l’eletto per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 17 ottobre 2013, n. 23615, e Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 3 ottobre 2016, n. 19695).
Contratti a tempo parziale
In considerazione di quanto sopra, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps apre alla possibilità di accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa sindacale o politica, che instaurano contestualmente un rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali.
In tal senso spiega l'Inps, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione, la contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica sarà accreditata anche in presenza di accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa. Ovviamente l’accredito avverrà nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota.
In sostanza il lavoratore a tempo parziale che assume l’incarico e, quindi, va in aspettativa sindacale o politica, potrà rioccuparsi in rapporti di lavoro a tempo parziale cumulando la contribuzione figurativa derivante dall’incarico sindacale con quella obbligatoria con evidenti risvolti positivi soprattutto sulla misura della rendita previdenziale. La ratio è non penalizzare i lavoratori a tempo parziale che assumono l’incarico sindacale o politico rispetto a quelli a tempo pieno. I primi, infatti, avrebbero una copertura figurativa minore rispetto ai secondi in quanto agganciata alla retribuzione del contratto a tempo parziale. E, non potendo lavorare, non avrebbero modo di colmarla.
Quando permane il divieto
L’Inps spiega che il divieto, invece, persiste per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, qualora espletino al contempo un’attività lavorativa (anche part-time) per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.
Documenti: Messaggio Inps 1606/2025