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Esodati, gli assegni sostitutivi seguono la tassazione ordinaria
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Esodati, gli assegni sostitutivi seguono la tassazione ordinaria

Bernardo Diaz Sabato, 20 Settembre 2014
Le modalità di tassazione dei trattamenti che realizzano forme di prepensionamento mediante erogazioni di prestazioni in forma rateale non sono tutte uguali.

Kamsin L'articolo 4 della legge 92/2012 ha introdotto una specifica disciplina per gli accordi volti ad incentivare l'esodo dei lavoratori più vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Le imprese possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per erogare ai dipendenti una prestazione, per un massimo di 4 anni, pari al trattamento economico di pensione che spetterebbe alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti. Le imprese dovranno inoltre accreditare i contributi che sono dovuti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari di tale prestazione economica, l'Inps con la circolare 119 del 2013, ha indicato che l'importo è soggetto alla tassazione ordinaria con applicazione delle ordinarie detrazioni per reddito di lavoro dipendente e per familiari a carico. Il regime fiscale di tali proventi, pertanto, viene ricondotto all'articolo 6 del Dpr 917/1986 (Tuir) secondo il quale "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti". In altri termini, la prestazione economica erogata ai sensi dell'articolo 4 della legge 92/2012 viene, trattata fiscalmente alla stregua del reddito di lavoro dipendente venuto meno per l'adesione all'accordo di esodo incentivato.

E' appena il caso di ricordare invece che questo regime non è invece stato ritenuto applicabile ad analoghi strumenti previsti nei casi di eccedenza di personale del settore bancario, come gli assegni straordinari destinati ai dipendenti delle aziende del credito che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, previsti dal decreto interministeriale 158/2000. Tali prestazioni economiche, secondo le Entrate (risoluzione 17/E del 2003), sono assoggettati ad imposta con modalità separata, essendo equiparati a degli incentivi all'esodo per i quali ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del Tuir, si applica l'aliquota media di tassazione del Tfr.

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Pensioni, ecco di quanto si riduce l'assegno con la pensione anticipata
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Pensioni, ecco di quanto si riduce l'assegno con la pensione anticipata

Sergey Venerdì, 19 Settembre 2014
Per il biennio 2014-2015 la pensione anticipata si consegue con un'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini. 

Kamsin Com'è noto la riforma Fornero del 2011, DL 201/2011, ha sostituito la pensione di anzianità con il pensionamento anticipato inasprendo i requisiti di accesso. Il tutto stabilito per allontanare il momento della quiescenza. La situazione è identica per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato e per quelli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani, commercianti).

Gli uomini possono avere la pensione, indipendentemente dall'età anagrafica, con 42 anni e sei mesi di contributi; le donne hanno lo sconto di un anno: bastano 41 anni e sei mesi. Ma questi requisiti non sono fissi nel tempo in quanto dovranno essere adeguati alla stima di vita istat nel corso dei prossimi anni. Ed infatti dal 2016 questi requisiti subiranno un ulteriore incremento pari a 4 mesi. Pertanto le donne potranno conseguire la pensione anticipata a 41 anni e 10 mesi e gli uomini a 42 anni e 10 mesi.

 

 I disincentivi - Chi ottiene la pensione anticipata non avendo ancora 62 anni di età deve accettare una penalizzazione: perdere l'1% annuo se l'età è di 60 e 61 anni, perdere il 2% annuo se l'età è sotto i 60 anni. La perdita interessa le sole anzianità maturate con il sistema retributivo presente nel conto assicurativo alla data del 31 dicembre 2011. Dalla riduzione, pertanto, sono escluse le anzianità accreditate con il sistema di calcolo contributivo. 

Il taglio lnps è comunque bloccato fino al dicembre 2017, a condizione che l'anzianità contributiva sopra indicata sia raggiunta attraverso i versamenti effettivi da lavoro più altre situazioni particolari che fanno scattare il diritto agli accrediti figurativi (articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).

Attualmente i contributi che permettono agli uffici Inps di non applicare alcuna riduzione alla pensione sono: 1) effettivi da lavoro; 2) per assenza obbligatoria di maternità, 3) per servizio militare; 4) per infortunio; 5) per malattia; 6) per cassa integrazione ordinaria; 7) per riscatto di contributi evasi; 8) per assenze dovute a donazione di sangue e di emocomponenti; 9) per congedi parentali (assenze facoltative) di maternità e paternità; 10) per congedi e permessi concessi per l'assistenza a familiari disabili (tre giorni di permessi mensili, prolungamenti del congedo parentale); 11) ferie (in quanto istituto a fruizione obbligatoria del lavoratore).

Sistema contributivo -  Gli stessi requisiti valgono anche per le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo. Agli interessati viene riconosciuta però un'altra via d'uscita. Si può infatti avere la pensione anticipata con soli 20 anni di contributi (e non più con 41-42 anni e sei mesi), a condizione che ci siano 20 anni di contributi; un'età minima di 63 anni, aumentata dallo scatto di 3 mesi (età identica per uomini e donne) ed un versamento di contributi in misura tale da poter raggiungere una rata di pensione di circa 1.240 euro al mese ( cioè di importo superiore ad almeno 2,8 volte alla rata dell'assegno sociale lnps).

Una cifra praticamente impossibile da raggiungere con solo 20 anni di contributi (servirebbero contribuzioni molto elevate, superiori a 100 mila euro annui) ed oltre. Per raggiungere i 20 anni si considera solo la contribuzione effettiva (obbligatoria da lavoro, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente (malattia, maternità, cassa integrazione, disoccupazione, mobilità.)

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Le Pensioni tornano nel mirino del Fondo Monetario Internazionale

Eleonora Accorsi Venerdì, 19 Settembre 2014
La spesa per le pensioni italiana resta la più alta d'Europa, pari a circa il 30% del totale». Nel mirino del Fondo Monetario Internazionale entrano gli assegni di accompagnamento, le pensioni d'invalidità e la reversibilità.

Kamsin La spending review dovrà tagliare le pensioni e gli assegni assistenziali. E' quanto sostiene il Fondo monetarlo internazionale, che ieri ha rivisto al ribasso la stima del prodotto interno lordo 2014 per l'Italia, dopo i dati di Standard & Poor's e dell'Ocse, anch'essi negativi. L'analisi del Fondo è legata ai numeri dell'economia italiana, che si contrarrà nel 2014 per il terzo anno consecutivo, con il Pil che calerà dello 0,1%. Il debito toccherà il picco del 136,4%, in un contesto di disoccupazione ai massimi dal dopoguerra al 12,6%. A preoccupare è soprattutto il debito, considerato dal Fondo ancora «vulnerabile» e che, secondo una serie di analisi contenute nel rapporto, in caso di shock esterni potrebbe schizzare fino al 150 per cento. Da qui la richiesta di una nuova correzione strutturale.

Il Fondo esprime comunque un giudizio positivo su alcuni dei progetti di riforma messi in cantiere dal premier Matteo Renzi. La legge elettorale, per esempio, è un contributo al sostegno e all'attuazione delle riforme. Bene anche l'intervento sulla giustizia e sul lavoro anche se Washington invita a una «rapida attuazione», cruciale per emergere dalla recessione e tornare a crescere. Il Jobs Act per l'Fmi si muove «nella giusta direzione». Plauso anche alle prime novità sul fronte della giustizia, come il processo telematico.

C'è invece da migliorare sul fronte della spesa pubblica. Risparmi significativi ci saranno solo se si interviene anche sulla spesa pensionistica che resta ancora elevata nonostante l'intervento della Riforma Fornero. La spesa per le pensioni italiana —osservano — è la più alta d'Europa, pari a circa il 30% del totale». Il Fondo suggerisce al governo diversi tagli alla spesa previdenziale e assistenziale (pensioni d'oro, assegni di accompagnamento, pensioni d'invalidità, reversibilità) che però Renzi ha deciso di scartare perché impopolari. Ma secondo l'istituzione di Washington, senza toccare gli assegni in essere, per il governo italiano sarà difficile raggiungere l'obiettivo di 33 miliardi di risparmi nel triennio. Dunque bisognerebbe agire ancora una volta sull'indicizzazione degli assegni, quella già rimasta bloccata drasticamente dal governo Monti e poi parzialmente sbloccata dal governo Letta che ha permesso un recupero graduale del caro vita per gli assegni fino a sei volte il minimo.

Il Fondo suggerisce anche, per ottenere nuovi risparmi, di differenziare i salari pubblici tra regioni.

Riforma Pensioni, governo disponibile allo stop delle penalizzazioni

Esodati, stop a nuove salvaguardie. Piu' flessibilità per la pensioneZedde

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Invalidi 80%, quando la pensione di vecchiaia arriva a 60 anni

Rossini V Giovedì, 18 Settembre 2014
Restano i requisiti di pensionamento agevolati per i lavoratori invalidi e non vedenti. Le donne con una invalidità di almeno l'80% possono ottenere la pensione di vecchiaia a 55 anni, gli uomini a 60 anni.

Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero sono rimasti i benefici per i lavoratori non vedenti e per gli invalidi con una invalidità non inferiore all'80%. La loro disciplina, infatti, ha carattere eccezionale e non è stata pertanto modificata dal Dl 201/2011, provvedimento che, com'è noto, chiede 66 anni per il traguardo della pensione di vecchiaia. Vediamo dunque quali sono i benefici previdenziali in favore dei lavoratori invalidi e dei non vedenti.

I lavoratori non vedenti - I lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età di 55 anni, se uomini, e di 50 anni se donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in piu'). Inoltre il requisito contributivo è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni.

Ciò in quanto l'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 1952 n. 218, prevede che limiti di età per la pensione di vecchiaia allora previsti (60 per gli uomini 55 per le donne) siano ridotti di 5 anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati in loro favore i contributi necessari (al tempo pari a 15 anni) ridotti di un terzo. 

Per tutti i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra esposte o con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecita’, rimangono fermi i requisiti di eta’ richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in piu') e una base minima contributiva di 15 anni.

Ex-inpdap - Per i lavoratori non vedenti iscritti all'ex-inpdap i requisiti sono invece piu' elevati. Per gli statali sono necessari 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Pari condizioni si hanno per i "non statali", tuttavia, nei loro confronti rimangono tuttora validi i tassativi limiti di eta’ in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell’ipotesi che tali limiti vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a 65 anni, restano confermati tali limiti di età piu’ bassi.

Gli invalidi - Anche a favore dei lavoratori invalidi sono rimasti attualmente in vigore requisiti diversi da quelli necessari per la generalità degli assicurati. L'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 infatti ha indicato che l'elevazione dei limiti di età effettuata dalla medesima disposizione non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

Pertanto, tuttora, i lavoratori e le lavoratrici invalidi in misura non inferiore all'80% hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno, se uomini, e del 55° anno se donne. I requisiti di contribuzione restano allineati a quelli generali (15, se maturati entro il 1992, o 20 anni). Il beneficio è attivo solo per i soggetti iscritti nel fondo lavoratori dipendenti e pertanto non è esercitabile dagli autonomi o dai soggetti iscritti all'ex-inpdap (cioè i lavoratori del pubblico impiego).

La stima di vita - I requisiti anagrafici dei lavoratori in questione devono essere tuttavia adeguati per l'effetto dell'aspettativa di vita Istat (3 mesi dal 2013) e risultano interessati dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (cfr: Circolare Inps 53/2011; Circolare Inps 35/2012).

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Riforma Pensioni, reversibilità e penalizzazioni nella legge di stabilità

Rossini V Giovedì, 18 Settembre 2014
Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha indicato la disponibilità del Governo a verificare le coperture necessarie per garantire una modifica della penalizzazione sulla pensione anticipata per chi non ha ancora raggiunto i 62 anni. Pronta anche una revisione della pensione di reversibilità.

Kamsin Ci sarà un «approfondimento» su alcune criticità nell'accesso alla pensione anticipata nella Legge di Stabilità. E il governo intende rivedere anche le norme che regolano la reversibilità ai figli ormai obsolete, perché con la separazione della laurea triennale da quella specialistica e con l'introduzione dei master post universitari, può accadere che lo studente perda il genitore dopo la laurea, ma prima del successivo passaggio formativo.

E' quanto ha precisato, ieri, nel corso del question time a Montecitorio, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti che, a proposito della prestazione destinata a chi resta orfano, ricorda come secondo i requisiti attuali per l'erogazione il figlio superstite deve avere meno di 26 anni ed essere iscritto all'università; l'intervento che Poletti ha indicato servirà, puntualizza, per «per verificare se vi siano i margini un'interpretazione evolutiva della norma», o se, invece, bisognerà ricorrere ad una nuova disciplina, nel qual caso andrà «reperita la copertura economica».

Quanto alla pensione anticipata, il governo intende procedere, all'interno della manovra, all'analisi delle categorie di persone che possono essere escluse dalle penalizzazioni della legge 214/2014 dell'ex ministro Elsa Fornero. E, anche in questa circostanza, un'eventuale modifica della fattispecie renderebbe necessario trovare adeguate risorse.

La richiesta del Pd al ministro Poletti è quella di estendere la deroga prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 in favore di tutti i lavoratori; una modifica, già tentata senza successo con il Dl sulla Pa, che significherebbe lo stop definitivo alla penalizzazione sino al 2017 per chiunque maturi i requisiti per la pensione anticipata anche in assenza dei 62 anni. Attualmente, invece, l'articolo citato ferma i disincentivi solo in favore dei lavoratori la cui contribuzione derivi esclusivamente da lavoro effettivo ma penalizza coloro che hanno contribuzione figurativa derivante da disoccupazione indennizzata, mobilità, cigo e le varie maggiorazioni connesse allo stato di invalidità od amianto. 

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Riforma Pensioni, governo disponibile allo stop delle penalizzazioni

Eleonora Accorsi Giovedì, 18 Settembre 2014

C'è uno spiraglio per la cessazione delle penalizzazioni per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata sino al 31 Dicembre 2017 in assenza del requisito anagrafico dei 62 anni. Kamsin Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, nel corso del question time che si è tenuto ieri alla Camera dei Deputati si è detto infatti disponibile ad approfondire la questione ed ha aperto alla possibilità di un intervento in materia con la prossima legge di stabilità. Un tentativo di risolvere la vicenda, del resto, era stato già tentato con l'esame del Decreto legge sulla Pa, ma era stato rigettato per problemi di copertura finanziaria.

Positive le reazioni da parte della segreteria del Pd. Maria Luisa Gnecchi, capogruppo del Pd nella commissione Lavoro, si dice “soddisfatta per l’impegno del ministro Poletti ad approfondire la questione delle pensioni anticipate in sede di prossima Legge di Stabilità, proprio come noi lo abbiamo sollecitato a fare oggi con la nostra interrogazione discussa durante il question time”. “Nello specifico la nostra richiesta – spiega Gnecchi – è di eliminare le penalizzazioni per chi vada in pensione di anzianità prima dei 62 anni. Era già stato approvato un emendamento in tal senso nel Decreto sulla Pubblica Amministrazione ma nel passaggio tra Camera e Senato la Ragioneria di Stato ha quintuplicato le coperture necessarie e, quindi, il Senato lo ha stralciato. La richiesta del Pd al ministro Poletti è dunque di verificare le necessarie coperture e di intervenire nella Legge Stabilità perché non è accettabile che i periodi di astensione obbligatoria per maternità, quelli per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, disoccupazione e scioperi non siano considerati prestazione effettiva di lavoro – visto che esiste una regolare contribuzione. Per questo il Pd chiede che si torni a giustizia.

Riforma Pensioni, così cambia il pensionamento d'ufficio nelle Pa

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