Pensioni, L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare sale a mille euro
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026. L’adeguamento scatterà dal prossimo mese di giugno con il pagamento degli arretrati.
Dal 1° gennaio 2026 l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare sale da 878€ a 1.000€ al mese (per 12 mensilità). Per gli altri invalidi gravi l’importo sale da 439€ al mese a 500€ (per 12 mensilità). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1269/2026 in cui spiega che l’adeguamento sarà effettuato da giugno 2026 e che con in tale occasione saranno corrisposti gli arretrati maturati da gennaio.
La misura
I chiarimenti riguardano i cd. «grandi invalidi» di guerra o del servizio (cioè dipendenti pubblici titolari di pensione privilegiata) affetti dalle invalidità di cui di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si tratta di soggetti affetti da cecità, perdita anatomica di quattro arti, lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi, alterazioni delle facoltà mentali (lettera A), soggetti che hanno riportato la perdita di ambo gli arti superiori o la disarticolazione di ambo le cosce o l’amputazione (lettera A-bis), soggetti con lesioni del sistema nervoso centrale (lettera B n.1), soggetti che hanno riportato la perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato (lettera C) o l’amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza (lettera D), soggetti con alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi (lettera E, n.1).
La prestazione spetta anche, per una qualsiasi delle invalidità ascritte alla tabella E del Dpr 915/78, ai grandi invalidi insigniti di medaglia d’oro al valor militare.
L’importo
I soggetti in parola possono chiedere, in aggiunta all'indennità mensile di assistenza di cui all’articolo 21, co. 1 del Dpr 915/1978 (una sorta di indennità di accompagnamento graduata in funzione della lesione che sostituisce l’analoga provvidenza fissata per gli invalidi civili), l'assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare. Sino al 31 dicembre 2025 la misura di tale assegno era pari a 878€ al mese e a 438€ al mese per le infermità ascritte alle lettere B n. 1, C, D, E n. 1. Ebbene l’Inps spiega che l’articolo 1, co. 922 e ss. della legge n. 199/2025 ha incrementato la provvidenza rispettivamente a 1.000€ e a 500€ al mese a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Resta inteso che la prestazione è completamente esentasse; non è reversibile ai superstiti; è pagata mensilmente d’ufficio dall’Inps per gli invalidi che ne hanno già fruito nell’anno precedente (2025). Chi non ne ha beneficiato, invece, deve produrre apposita domanda all’Ufficio VII della Direzione dei servizi del tesoro (DST) tramite raccomandata oppure per raccomandata A/R: la prestazione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione).