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Pensioni, l'Inps fissa le aliquote nella gestione separata per il 2018

 

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Pensioni, l'Inps fissa le aliquote nella gestione separata per il 2018

Bruno Franzoni Mercoledì, 31 Gennaio 2018
Pensioni, l'Inps fissa le aliquote nella gestione separata per il 2018
Sale sino al 34,23% l'aliquota contributiva dovuta nel 2018 dai collaboratori e figure assimilate. Per i liberi professionisti con partita iva l'aliquota resta fissata al 25,72%. Crescono massimali e minimali.
Salgono le aliquote contributive e di computo per i collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inps. Lo comunica ufficialmente l'istituto di previdenza con la Circolare numero 18/2018 pubblicata oggi con la quale riepiloga la normativa. L'anno nuovo risulta particolarmente oneroso per i collaboratori a causa dell'ultimo ritocco verso l'alto delle aliquote IVS previsto dalla Riforma Fornero (legge 92/2012) e dell'incremento dello 0,51% dell'aliquota per il finanziamento della stabilizzazione della dis-coll, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori previsto dal 1° luglio 2017 dalla Legge sul Lavoro autonomo (Legge 81/2017).  

Quattro fasce contributive

Per effetto di quanto sopra detto le aliquote per la gestione separata risultano quest'anno suddivise in quattro fasce contributive a seconda della situazione lavorativa dell'iscritto. I liberi professionisti con partita iva non titolari di pensione o assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie continuano a pagare il 25,72% sul reddito annuo prodotto (25% a titolo di contributo IVS mentre lo 0,72 è destinato al finanziamento delle indennità di maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale).

L'aliquota contributiva nel 2018 per i collaboratori e figure assimilate schizza invece al 34,23% (33% a titolo di contributivo per l'assicurazione IVS; 0,72% per le prestazioni di maternità e malattia e 0,51% per il finanziamento della Dis-coll). Non tutti i collaboratori sono però soggetti al pagamento del contributo aggiuntivo dello 0,51% per il finanziamento della stabilizzazione dell'indennità contro la disoccupazione (Dis-coll). Risultano dispensati da ulteriore gabella i compensi derivanti dalla carica di componente di commissioni e collegi; gli amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001); i venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998); i rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);  gli associati in partecipazione (non ancora cessati) e i Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300). Nei confronti di queste figure professionali, pertanto, l'aliquota contributiva nel 2018 è pari al 33,72% (33% per assicurazione IVS e 0,72% per maternità e malattia).

Chi invece è già iscritto ad altro fondo di previdenza obbligatorio, ovvero è titolare di pensione, pagherà, sia se parasubordinato o titolare di partita iva un contributo del 24% (7,33%, a suo carico e 16,17% a carico del committente). 

In merito al riparto dell'onere contributivo resta confermata la disciplina vigente che prevede un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. L'Inps ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e`in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Nel caso dei liberi professionisti l'onere contributivo rimane a loro carico e il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo2017, primo e secondo acconto 2018).

Massimale e Minimale

Sale anche il massimale e il minimale rispetto allo scorso anno. Nel 2018 il massimale è pari a 101.427 euro: i fortunati che superano tale soglia non dovranno pagare piu' contributi sulle somme eccedenti. Mentre il minimale è pari a 15.710 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno a fini pensionistici con un contributo di euro 3.770,4, mentre i professionisti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 25,72% avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.040,61 (di cui € 3.927,5 ai fini pensionistici). Per i collaboratori che vedono applicarsi l'aliquota del 33,72% il contributo minimo per l'accredito di un anno intero risulta pari a 5.297,41€ (5.184,3 ai fini pensionistici) mentre per coloro soggetti all'aliquota del 34,23% dovranno versare 5.377,5€ (5.184,3€ ai fini pensionistici) per garantirsi la copertura dell'anno pieno ai fini pensionistici.

Nella Gestione Separata i contributi pensionistici vengono infatti accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), pari per l'appunto a 15.710 euro. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio. 



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Documenti: Circolare Inps 18/2018

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