Pensioni, La previdenza complementare aiuterà ad uscire prima
Per i lavoratori privi di anzianità assicurativi al 31 dicembre 1995. Ai soli fini del raggiungimento del requisito dell’importo soglia, il lavoratore potrà chiedere di considerare, in aggiunta alla pensione, anche il valore teorico di una o più rendite maturate presso forme pensionistiche complementari.
Per i lavoratori giovani, che cioè hanno iniziato a lavorare dal 1996 e a tale data non hanno contributi versati per la pensione, sarà più facile pensionarsi, se iscritti alla previdenza integrativa. Per loro è previsto che la pensione di vecchiaia si matura all’età di 67 anni e con 20 anni di contributi, se si è maturato una pensione pari all’assegno sociale, che nel 2024 è 534,41 euro mensili (c.d. requisito dell’importo soglia).
La Manovra 2025 prevede che, ai soli fini del raggiungimento del requisito dell’importo soglia, in caso di opzione per la liquidazione di una o più rendite maturate presso forme pensionistiche complementari (fondi pensioni, etc.) il lavoratore possa chiedere di considerare, in aggiunta alla pensione, anche il valore teorico di tali rendite.
Il valore teorico delle rendite è ottenuto, sempre solo al fine della maturazione del requisito d’importo soglia, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione vigenti nel sistema INPS al momento del pensionamento.
In sostanza la Manovra equipara i contributi versati all’Inps con quelli versati ai fondi pensioni nel calcolo del requisito dell’importo soglia. Sarà un decreto del ministro del lavoro a individuare i criteri e le modalità di attuazione della novità, nonché di come i fondi pensioni dovranno certificare il valore della rendita.
La novità, si badi, riguarda solo il raggiungimento dell’importo soglia necessario per acquisire la pensione di vecchiaia a 67 anni per i lavoratori iscritti all’INPS privi di anzianità al 31 dicembre 1995. Non si estende al fine di integrare il requisito dell’importo soglia pari a tre volte il valore dell’assegno sociale per i lavoratori, sempre privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, per il conseguimento della pensione anticipata contributiva, cioè 64 anni unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva.