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Pensioni, No al riscatto nella gestione separata per l'attività professionale

 

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Pensioni, No al riscatto nella gestione separata per l'attività professionale

Davide Grasso Lunedì, 03 Giugno 2019
Pensioni, No al riscatto nella gestione separata per l'attività professionale
La facoltà di esercitare il riscatto nella Gestione Separata dei contributi in periodi antecedenti il 1996, fino ad un massimo di 5 anni, resta preclusa per l'attività prestata come libero professionista.
Una delle questioni che spesso coinvolge alcuni lavoratori riguarda la possibilità per i liberi professionisti senza cassa con partita iva di riscattare ai fini pensionistici nella gestione separata i periodi lavorativi prestati prima del 1996. Come noto l'articolo 51, comma 2, della legge n. 488 del 1999 ha previsto per i lavoratori iscritti alla gestione Separata dell'INPS la facoltà di riscattare – fino ad un massimo di cinque annualità e con onere contributivo a carico degli interessati – i periodi di lavoro prestati mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedentemente all'istituzione dell'obbligo contributivo di cui alla predetta gestione.

In attuazione della previsione di cui al 2 comma dell'articolo 51 della legge n. 488 del 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale – di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze – hanno adottato il decreto 2 ottobre 2001 che ha definito i requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di riscatto, nonché i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto. Il decreto, in particolare, ha precisato che esclusivamente i soggetti che hanno svolto attività autonoma sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa hanno la facoltà di riscattare – fino ad un massimo di cinque annualità – i relativi periodi, a condizione che per tali periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva.

Successivamente, con il messaggio n. 25982 del 19 novembre 2008, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla individuazione dei soggetti destinatari della facoltà di riscatto, precisando che tale facoltà può essere esercitata dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS con esclusivo riferimento ai periodi di attività lavorativa prestata in veste di collaboratori coordinati e continuativi. Ne consegue che il riscatto può essere concesso anche ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che, nei periodi oggetto della richiesta, abbiano svolto un'attività lavorativa purché sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Se invece l'attività è da ricondursi all'attività professionale dell'interessato, svolta con partita iva senza l'obbligo di assicurazione presso una diversa cassa professionale la facoltà di riscatto nella gestione separata non può operare ed il lavoratore non può valorizzare ai fini pensionistici tale periodo. Così, ad esempio, un amministratore di condominio può riscattare un periodo di lavoro co.co.co ante 1996 ma non può riscattare l'attività di lavoro prestata in qualità di amministratore di condominio antecedente il 1996. Si tratta di una limitazione piuttosto stringente che tuttavia è bene tenere presente. 

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Approfondimenti: Come funziona il riscatto nella gestione separata

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