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Pensioni, Ok al silenzio assenso per la previdenza integrativa

 

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Pensioni, Ok al silenzio assenso per la previdenza integrativa

Bernardo Diaz Giovedì, 18 Dicembre 2025
Lo prevede un emendamento presentato dal Governo alla Legge di Bilancio 2026. E a gennaio scatterà l’obbligo di versare il Trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria Inps per tutte le aziende con almeno 50 dipendenti, anche se raggiungono il limite dopo il primo anno di attività.

Previdenza integrativa rafforzata. Da luglio 2026, infatti, i lavoratori di prima assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, con 60 giorni di tempo per la rinuncia; stessa sorte per i lavoratori dipendenti non di prima assunzione con riferimento ai quali i datori di lavoro, al momento dell’assunzione, dovranno prendersi cura di informarli e di verificare la scelta in merito alla previdenza integrativa. Lo prevede un emendamento governativo alla legge di bilancio 2026 depositato ieri in Commissione Bilancio al Senato.

Prima assunzione

La proposta sopprime il carattere «libero e volontario» dell’adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato alla previdenza integrativa. A partire dal 1° luglio, infatti, i lavoratori di prima assunzione, esclusi quelli domestici, aderiranno automaticamente alla previdenza complementare, verso il fondo pensione collettivo individuato da un accordo o contratto collettivo, anche territoriale o aziendale. In assenza i versamenti saranno conferiti al fondo residuale.  

L’adesione comporterà il conferimento dell’intero Tfr maturando e di contributi, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore, al fondo pensione. Il contributo del lavoratore non sarà dovuto nel caso in cui la retribuzione annuale lorda erogata dal datore di lavoro sia inferiore al valore dell’assegno sociale (539 euro mensili nel 2025). Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore avrà comunque la possibilità di rinunciare all’adesione e di:

  • conferire l’intero Tfr maturando a un’altra forma di previdenza complementare di libera scelta;
  • mantenere il Tfr in azienda con possibilità di successiva revoca.

Assunzioni successive

Dal 1° luglio, inoltre, con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione il datore di lavoro sarà tenuto a fornire informativa sugli accordi collettivi in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta fatta dal lavoratore in precedenza, facendosi rilasciare apposita dichiarazione entro 60 giorni dall’assunzione indicando la forma di previdenza complementare presso cui conferire il TFR maturando.Qualora il lavoratore non abbia fatto una scelta pregressa, scatterà il meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori di prima assunzione, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.

Aziende con almeno 50 dipendenti

Come noto dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (esclusi i domestici) con almeno 50 dipendenti sono obbligati a versare al Fondo di tesoreria Inps le quote di Tfr maturate dai lavoratori e non destinate alla previdenza integrativa. Oggi l’obbligo riguarda i datori di lavoro che soddisfano il limite dimensionale (50 addetti) nel primo anno di attività. La proposta estende l’obbligo, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, anche ai datori di lavoro che raggiungano la soglia dei 50 addetti negli anni successivi a quello d’inizio attività, facendo riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

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